Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
DI PACE) 15 17/0 1 REPUBBLICA ITALIANA 4 LA CORTAZIONE E BOLLO IN NOME DEL POPOLO ITANANO ARTT. 46 € 39 L. 21-11-1994, ESENTE DA Oggetto E GIUDICE легощаврите SEZIONE TERZA CIVILE (ISTIN Pivile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6739/98 Dott. Giovanni EL LONGO Consigliere Dott. Roberto PREDEN LIMONGELLI Cron. 3220 Dott. Antonio Rel. Consigliere - Rep. TRIFONE Consigliere - Ud. 20/06/00 Dott. Francesco CORTE OREMA DICASSASIONEDott. Giovanni Battista PETTI -Consigliere - ha pronunciato la seguente Ribres con SENTENZA FEB 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE 1 YO MO AR VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, che la difende anche disgiuntamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato GIULIO D'ANDREA, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.
- ricorrente -
per diritti L. contro il FER IL CANCELLIERE D'ANGELO ELIO, FRANCHI GIULIA;
FIRE 1500 intimati- - CANCELLERIA avversO la sentenza n. 1550/98 del Giudice di pace di 2000 NAPOLI, emessa il 2/02/98 e depositata il 02/02/98 1227 (R.G. 16708/97); 0975602 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore UF O Richiesta copia studio Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso dal Sig. D'AM DREA per l'inammissibilità del ricorso. per 1.5014 Feb. 2001 il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERE I coniugi D'GE EL e CH LI, assumendo ORTE LIE 2000 che un loro appartamento in Napoli era stato danneggia- CANCELLERIA to da infiltrazioni di umidità provenienti dal sovra- stante appartamento di HA Monsch Maria Vittoria, AS296231 hanno convenuto la HA dinanzi al Giudice di pace di Napoli per sentirla condannare al pagamento della com- X plessiva somma di L. 3.450.000, di cui L.
1.450.000 per danni materiali e L.
2.000.000 per danni morali. La convenuta ha contestato il fondamento della domanda. Con sentenza del 2.2.1998 il Giudice di Pace, in par- ziale accoglimento della domanda, ha condannato la HA al pagamento della somma di L. 800.000 in favore degli attori. La HA ricorre con quattro motivi. Gli intimati D'GE e CH non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il valore della causa, desumibile, ai sensi dell'art. 10, comma II cod. proc. civ., dal cumulo og- gettivo (L. 3.450.000) delle domande proposte dai CO- 2 niugi D'GE-CH, è superiore ai due milioni di lire e pertanto, ai sensi degli artt. 113 comma II e 339 comma III cod.proc.civ., la sentenza del Giudice di Pace, non essendo stata pronunziata secondo equità, avrebbe potuto essere impugnata soltanto con appello. Il ricorso per cassazione va, quindi, dichiarato inam- missibile, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuale, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. 4 7 O .3 L L ) N O Roma, 20.6/2000. E , B C 1 E 9 A E 9 P -1 N I 1 IO D -1 Z IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 1 fice A E 2 R C T I S I B G U E R C E TIN O ( A IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Depositata in Cancelleria Oggi, -2 FEB. 2001 IL CANCELL 1 Condetta Ammes 3