Sentenza 22 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 84/19990 2 6 07 / 0 1 novembre 2000. Oggetto: accertamento autenticità scrittura privata di vendita. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON. 5348 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 822 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere dal Sig. SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente: per diritti L. 3000 1/4.2 FEB. 2001 il SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CASELLA ATTILIO, elettivamente domiciliato in Roma. via Zanardelli n. 36. presso l'avv. Giuseppe Romeo, difeso dall'avv. Domenico Licastro, in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
LI LA, elettivamente domiciliato in Roma, via Panfilo Castaldi n. 9, presso l'avv. Luigi Cardone (studio avv. Manuela Zuccoli), che lo difende per mandato in atti;
controricorrente - RIE DEV 1845/00 84 1999 SE AP Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DIRITTI DIRITTI Richiesta copia esecutiva dal Sig. ANUCCI per diritti L.24000+ 1 6 GIU 2001... nonché IL CANCELLIERE IG IO ved. LI, LI RI OS e LI AR, tutti quali eredi di LI NN, elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina n. 121, presso l'avv. Alberto ₤3000 CANCELLERIA Panuccio, che li difende come da mandato in atti;
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria Cagliari in data 11 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2000 0 0 1 0 2 9 1 2 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. A. Panuccio per delega. г а л Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Richiesta copia esecutiva SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dal Sig. CARDONE Con citazione del 17 marzo 1979 LI SE conveniva dinanzi al per diritti L. 72000+4 6 GIU.2001 Tribunale di Palmi VA AP, esponendo che il convenuto, con scrittura IL CANCELLIERE privata del 21 ottobre 1978, gli aveva venduto la metà indivisa di un terreno posto in agro del comune di Delianova, a lui pervenuto per successione paterna e fraterna, e che esso attore aveva versato immediatamente il prezzo pattuito di £.
4.000.000 e si era immesso nel possesso del terreno. Aggiungeva che il LIRE 10000 convenuto aveva assunto l'obbligo di stipulare l'atto pubblico di trasferimento CANCELLERIA non appena fosse stata ultimata la divisione dei beni ereditari con i suoi fratelli. che la divisione suddetta era stata effettivamente ultimata, ma che ciò AT982077 nonostante il AP non aveva voluto formalizzare la compravendita già AT982078 conclusa. ITTI DI A1382073 AT982083 84/1999 SE AP Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. AT382084 AT982085 3 Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni della suindicata scrittura privata ovvero, in via subordinata, che fosse pronunciata sentenza costitutiva del trasferimento del fondo. Instauratosi il contraddittorio VA AP resisteva alla domanda contestando i fatti esposti da controparte e chiedeva, comunque, che il contratto di compravendita fosse dichiarato nullo ovvero rescisso, in quanto da lui concluso in stato di bisogno, a garanzia di un mutuo. Successivamente, con citazione del 28 marzo 1980, il SE deduceva che in forza della divisione ereditaria intercorsa tra Giuseppina. AN e VA AP, stipulata con atto del 27 settembre 1979, il fondo Fraccaro, identificato in catasto al fol.
6. part. 232, confinante con eredi Rossi, eredi Domenico Princi e strada Carmelia, del tutto inutilizzabile, era stato assegnato a VA AP, laddove il fondo Fraccaro limitante con eredi Rossi, eredi Domenico Princi e Strada Carmelia, proficuamente utilizzabile. era stato assegnato a AN AP, a seguito di frazionamento dell'originaria particella. Soggiungeva, inoltre, che detta divisione era evidentemente simulata e finalizzata a pretermettere i diritti di esso esponente sull'intero fondo. Pertanto evocava in giudizio VA e AN AP per sentire annullare o comunque dichiarare inefficace la divisione per la parte relativa a detto fondo, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti. Costituitosi in giudizio, AN AP chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che la divisione con il fratello era seguita a 84/1999 SE AP Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. regolare frazionamento e non poteva in alcun modo ritenersi simulata o fraudolenta. Riuniti i due procedimenti, il tribunale, con sentenza depositata il 18 dicembre 1995. dichiarata giudizialmente riconosciuta la scrittura privata del 21 ottobre 1978, pronunciava la rescissione del contratto di compravendita con la stessa concluso, rigettando le altre domande. La sentenza era impugnata dal SE e VA AP, costituitosi, chiedeva il rigetto della stessa e l'accoglimento del proprio gravame incidentale. Anche AN AP si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell'11 giugno 1998, rigettava entrambe le impugnazioni, condannando il SE alla rifusione delle spese giudiziali in favore di VA e AN AP. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il SE in base a quattro motivi di ricorso, contrastati con controricorso e memoria da NN Errigo vedova AP e IA IA ed AN AP, eredi di VA AP, frattanto deceduto, nonché, con distinto controricorso, da AN AP. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la corte rileva che AN AP con apposita memoria ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso. vale a dire oltre il termine di venti giorni dalla data dell'ultima notificazione alle parti contro cui è stato proposto, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. 84/1999 SE AP Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 5 L'eccezione è fondata. Il SE, infatti, ha notificato il proprio ricorso sia a VA AP e che a AN AP mediante consegna ai rispettivi difensori - in data 9 dicembre 1998, come risulta delle relative relate: il deposito dello stesso in Cancelleria è stato effettuato invece il 4 gennaio 1999, quindi ben oltre il termine di legge. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di AN AP e degli eredi di VA AP. hoooo
P. Q. M.
290000 dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli eredi di AP VA, che liquida in £. 125800 oltre a £.
2.000.000 per onorari, ed in favore di AP AN, che liquida in £. 220200 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2000. est.lg friggio at Vinz Bilchmare, pres. IL CANCELLITRE C1 Paolo Talanco UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 Roma 22 FEB. 2001 Registrato in dut5 MAG, 200 200.000 IL CANCELLIERE C 22841 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Dirigente Area Serial PO (D.ssa IA Grazia W Responsabile Servizio 84-1999 SE AP Udienza del 29 novembre 2000. Presidente Baldassarre, rela tore Riggio.