Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN 02 3 5 9/0 3 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVACNANI Presidente R.G.N. 9324/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere 13060/01 Cron..5351 :Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Rep- Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere d. 19/11/02 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
ricorrente - ⠀ 2002
contro
VA TU, EC SV, BA IN, 4692 -1- GN AN: intimati e sul 2° ricorso n° 13060/01 proposto da: VA TU, EC SV, BA IN, GN AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, rappresentati e difesi dagli avvocati EDOARDO GHERA, ANGELO SCANCARELLO, giusta delega in alti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali Te
contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamento domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRC' GERARDO VESCI, giusta delega in : atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 24/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/04/00 R.G.N. 31/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
-2- udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato GHERA e SCANCARELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e quello incidentale. ¡ B -3- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, in controversia relativa a licenziamenti intimati dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, la sentenza della Corte d'appello di Genova indicata in epigrale ha respinto l'appello della società e confermato la decisione del giudice di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da AR TU, CE OS, of SS NO e SC RA, aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro (ovvero la ricostituzione del rapporto) e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la società Ferrovie dello Stato e che gli intimati hanno resistito con contraricorso, seguito da memoria, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, cui resiste la società:
considerato che
il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art.335 cp.c considerato, altresì, che va csaminato per prime il ricorso incidentale, in questo deducendosi la questione, pregiudiziale all'esame di quelle di merito, della violazione c falsa applicazione dell'art.434 c.p.c.. per non avere il giudice a quo dichiarato inammissibile l'appello, difettando l'impugnazione delle Ferrovie dello Stato della necessaria specificazione delle censure;
ritenuto che
detto ricorso è privo di fondamento e va, dunque, rigettato, posto che la lettura dell'atto d'appello, direttamente effettuabile dalla Corte in relazione al 3 denunciato error in procedendo, convince della esistenza dei requisiti di specificità dei motivi richiesti dall'art.434 c.p.c., considerando che la sentenza di primo grado è рет la maggior parte incontrata sulla interpretazione delle disposizioni legali e contrattuali invocate dalla società Ferrovie dello Stato per sostenere la legittimità dei licenziamenti e che la soluzione ermeneutica ivi accolta è sostanzialmente affidata a due ordini di ragioni la non derogabilità della disciplina della legge n.223/91 ad opera di accordi tra datore di lavoro e 00.SS. e la finalità meramente previdenziale dell'art. 59, comma 6. della legge 449/97 che sono state entrambe puntualmente criticate dalla società - appellante, con argomentazioni con tutta evidenza intesc a contrastare e ad incrinare il fordamento logico giuridico di quelle utilizzate dal primo giudice;
rilevato, quindi, che, con i primi quattro motivi del ricorso principale ampiamente argomentati o denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione c falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/m.419, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in arca diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge c, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della esi precedente) le procedure configurato nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonce a 4 soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui suno funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali: - નથા rilevato inoltre che, con il quarto motivo di ricorso, la società, denunciando violazione dell'art. 18 dello Statute dei lavoratori, si duole che il giudice di appello abbia ritenuto in fondata anche la deduzione (subordinata) delia detraibilità dal danno risarcibile di quanto percepito a titolo di pensione dai lavoratori AR e SS;
ritenuto che
le tesi esposto sub a) c b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n.14616), le quali investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sunata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, tratiandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti du licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, în materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possuno essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva – nelle 5 suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comuna ventattesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che anche la questione oggetto del quinto motivo di ricorso è stata esaminata dallo Sezioni Unite, le quali, con sentenza n.12194 del 18 agosto 2002, oltre a risolvere (nel senso già esposto) le due questioni sopra indicate, hanno osservato che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegitime quale aliunde perceptum- non qualsiasi reddito ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa, con la conseguenza che, poiché i diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. 28 aprile 1995 n.4747), le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subito e si soltraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno;
considerato che
tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sedc;
ritenuto, quindi, che anche il ricorso principale va rigettato;
considerato, infine, che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 20012 Il Cons.-est. 11 Presidente folella lett Jumin. Ravuqnomi 4. Let' W CANCELLIERE Depofitato in Cancelleria Loggi, 17 FEB. 2003 IL CANCELLIERE Y A E N A D C O S G I I T A T F K N I S E V I S G A E E D L R L O I D 7