Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
L'art 240 bis, Comma secondo, disposiz. att. cod. proc.pen., che prevede che la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata, si applica alle fattispecie criminose espressamente individuate nella disposizione di cui all'art. 407, Comma secondo, lett. a) cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 12136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12136 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 530
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041204/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA OR N. IL 12/11/1978;
2) VA RO N. IL 14/06/1974;
3) DI IA IM N. IL 13/03/1973;
4) DI AL LO N. IL 19/05/1973;
avverso ORDINANZA del 03/08/2004 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore avv.to PALMISANO R., anche in sostituzione dell'avv. De Cristofare, per Di CE (difese dall'avv. Palmisano) e AL (difeso dall'avv. De Cristofaro).
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4.8.2004 il Tribunale di Lecce, costituito ex art. 310 c.p.p., accoglieva l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal g.u.p. del Tribunale di Brindisi il 9.7.2004, con la quale era stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di CH OR e Di PA LO, condannati ciascuno, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.4000 di multa, AL RO, condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, Di CE MO, condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa.
Rigettava, al contrario, l'appello del pubblico ministero avverso la medesima ordinanza con la quale nei confronti di AR AN, condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa, era stata revocata la misura degli arresti domiciliari.
Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, CH, Di PA, AL, Di CE, i quali lamentano, formulando doglianze comuni che possono essere valutate unitariamente: a) violazione dell'art. 21 bis del d.l.
8.6.1992 n. 306 conv. con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 356 per omesso rispetto della disciplina normativa in tema di sospensione dei termini feriali;
b) omessa motivazione in ordine all'istanza di rinvio formulata dai difensori presenti alla camera di consiglio, celebrata in periodo di sospensione dei termini;
c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi per l'aggravamento della misura anche alla luce dei comportamenti concretamente posti in essere dagli imputati e alla necessità e attualità della misura più gravosa.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Per quanto concerne l'asserita violazione della disciplina sulla violazione dei termini di sospensione feriale dei termini il Collegio osserva che l'art. 21 bis del d.l. legge 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 356, modificativo dell'art. 240 bis del d.lgs. vo 28.7.1989 n. 271, sostitutivo a sua volta dell'art. 2 della legge 7.10.1969 n. 742, secondo cui la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari "non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", è da intendere riferito non solo ai reati di criminalità di tipo mafioso o assimilato, ma anche ai reati di criminalità organizzata di altra natura, così come pure a quelli che ad essi risultino connessi (Sez. 1^, 8.3.1994 n. 00 622, ric. Giampaolo ed altri, riv. 196803). La non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali (Sez. Un. 26.6.1996, n. 12, ric. Giammaria, riv. 205039). Sono note le divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali, circa la valenza semantica e la portata da attribuire, ai fini della corretta applicabilità della disciplina derogatoria alla locuzione legislativa "criminalità organizzata". Tale ampia dizione viene interpretata talora estensivamente in senso socio-criminologico o teleologico, con riguardo cioè alle finalità della norma speciale, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che abbiano costituito un apparato organizzativo per commettere reati (Cass., Sez. 6^, 7.1.1997, Pacini Battaglia, rv. 207363; Sez. 6^, 16.5.1997, Pacini Battaglia, rv. 210045; Sez. 1^, 2.7.1998, Ingrosso, rv. 211167; Sez. 1^, 2.7.1998, Capoccia;
da ultimo, Sez. Un., 21.6.2000, Primavera). Il Collegio ritiene che, viceversa, essa debba essere intesa in senso più rigorosamente ordinamentale, mediante l'analitica individuazione delle fattispecie criminose - selezionate con la tecnica di normazione per "cataloghi" -, operata dagli artt. 407, comma 2, lett. a), 372, comma 1-bis e 51, comma 3-bis, c.p.p., nel rispetto del principio di legalità - tassatività e delle garanzie apprestate a tutela della libertà personale dell'imputato (Cass., Sez. 6^, 24.2.1995, Galvanin, rv. 201695). Alla stregua di questa impostazione, i reati ascritti ai ricorrenti sono stati correttamente ritenuti dai giudici di merito quali reati di "criminalità organizzata".
Essi, infatti, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) n. 7, in relazione all'art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p. e sono, pertanto, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge 7.10.1969 n. 742, quale sostituito dall'art. 240 bis, del d.lgs.vo 28.7.1989 n. 271, così come modificato a sua volta dall'art. 21 bis del d.l.
8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 356. Il provvedimento impugnato, quindi, è esente dai vizi denunziati, anche sotto il profilo dell'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio formulata dai difensori presenti all'udienza camerale fissata in periodo di sospensione feriale dei termini, e della relativa motivazione al riguardo.
L'art. 21 bis della legge 7.8.1992 n. 356, applicabile nel caso in esame per le ragioni in precedenza indicate, è, infatti, una disposizione volta ad accelerare le indagini per fatti da inquadrare in contesti di criminalità organizzata e, quindi, di rilevante allarme sociale e, quindi, la natura stessa dei reati contestati nel provvedimento limitativo della libertà personale, nei successivi atti funzionali alla celebrazione del procedimento camerale, ritualmente comunicati ai difensori, e richiamati nel verbale dell'udienza camerale, era ontologicamente ostativa all'accoglimento delle richieste difensive da parte del giudice, la cui motivazione sul punto è congrua.
La sospensione dei termini processuali, prevista dal suddetto art. 21 bis, si applica all'intero procedimento interessato e può comprendere anche fatti i quali si rivelino oggettivamente collegati al reato di natura associati va, stante l'unicità del procedimento e delle indagini, aventi come punto di riferimento un'organizzazione criminosa (Sez. 1^, 31.1.1994, n. 00 617, ric. Parisi ed altri, riv. 196855; Sez. 1^, 28.1.1994, n. 00 584, ric. Pellegrino, riv. 196851;
Sez. 1^, 1.2.1994, n. 00 658, ric. Lovreglio, riv. 196863; Sez. 6^, 3.4.1995, n. 0 1264, ric. Grimaldi ed altri, riv. 201716; Sez. 1^, 5.6.1997, n. 0 3962, ric. P.M. in proc. De Gennaro, riv. 207955).
2. Non fondato è anche l'altro motivo di ricorso.
2.1. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento, emesso dal Tribunale costituito ex art. 310 c.p.p., a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad adottare la decisione impugnata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828).
In questa materia, il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 10566).
In definitiva, dovendo, anche in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione assumere i connotati di cui alla lett. e) dell'art. 606 lett. c.p.p., è esclusa in questa sede la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391). In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019). In altri termini il controllo di questa Corte sulle ordinanze emesse in sede di procedure incidentali è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici.
2.2 Le ipotesi previste dall'art. 274 c.p.p. alle lettere a), b), c) sono tra loro alternative, nel senso che, una volta indicato un elemento che giustifica la scelta del giudice di merito, quest'ultimo non è tenuto a dimostrare anche l'esistenza delle altre condizioni cui la legittimità della privazione della libertà personale dell'indagato è subordinata (v. Cass. 26.4.1990, ric. Ceniti). Il parametro della concretezza, cui si richiama l'art. 274 lett. c) del vigente codice di rito, non si identifica con quello di "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (Cass. 5.11.1992, ric. Conti, riv. 192651).
Le esigenze connesse alla cosiddetta tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati. Ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. deve avere riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell'indagato stesso, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell'art. 133 c.p.. L'espressione "delitti della stessa specie", con la quale il legislatore delimita l'area dei sintomi utilizzabili ai fini di siffatto giudizio, a riguardo della probabilità di ricaduta nel reato, ha valore oggettivo e va riferita ai delitti che offendono lo stesso bene giuridico.
Da tali elementi, di carattere oggettivo, il giudice deve giungere, con motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274, comma 1 lett. c) c.p.p.. Nel caso in questione il Tribunale di Lecce, costituito ex art. 310 c.p.p., con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha enunciato le specifiche ragioni (oggettiva rilevante gravità delle condotte delittuose, poste in essere in forma associativa, nonché dei singoli reati fine, modalità e circostanze dei fatti contestati) che fanno ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 274, comma 1 lett. c) c.p.p. e, secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza, fanno ritenere idonea unicamente la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OR CH, RO AL, MO Di CE e LO Di PA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005