Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini della sospensione dei termini delle indagini durante il periodo feriale per reati in materia di criminalità organizzata, pur apparendo riduttivo circoscrivere tale concetto ai soli delitti di criminalità mafiosa, deve comunque farsi riferimento all'elencazione contenuta nella lett. A) del comma secondo dell'art. 407 cod. proc. pen., integrata con l'elencazione contenuta nel comma terzo bis dell'art. 51 e nel comma primo bis dell'art. 372 cod. proc. pen.( Fattispecie in cui è stata esclusa dalla nozione di criminalità organizzata una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2004, n. 32838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32838 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/04/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 884
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 37569/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA FA, n. 10.09.1951 a Torre Santa Susanna (BR);
avverso l'ordinanza emessa in data 01.09.2003 dal Tribunale di Bari;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo CORTESE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. G. Riitano (in sostituzione dell'avv. C. SA), che ha concluso riportandosi al ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa in data 01.09.2003 il Tribunale di Bari rigettava il riesame proposto nell'interesse di SA FA avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Bari il 24.07.2003 nei confronti dello stesso, in quanto indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di corruzione e di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e per i connessi reati fine (artt. 416, 321 e 640 c.p., 170 R.D. 1256/1934): il tutto realizzato attraverso un articolato meccanismo criminoso consistente nella prescrizione di farmaci al solo fine della loro commercializzazione e non in ragione delle necessità terapeutiche degli ammalati. Propone ricorso il SA, deducendo, oltre all'erronea applicazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini, alla quale comunque aveva rinunciato, e all'insussistenza delle esigenze cautelari, anche l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermati dal Tribunale con motivazioni apodittiche e illogiche, oltre che prive di qualunque giustificazione, considerato in particolare, da un lato, che non risulta agli atti il rinvenimento di medicinali della NI (di cui il SA era amministratore unico) destinati o inviati ai rifiuti, o di prescrizioni di medicinali della NI fatte a persone non abbisognevoli, ignare o comunque esenti dal ticket, ne' se e in quale misura siano stati rinvenuti medicinali della NI presso farmacie e soggetti coinvolti, e, dall'altro, che le vendite in Puglia, compresa la zona di Bari, erano state affidate in concessione a un'apposita Società, che operava tramite tal Giangregorio e rispetto alla cui attività il SA era del tutto estraneo.
Secondo il ricorrente sarebbero errate e illogiche sia alcune interpretazioni di intercettazioni telefoniche (comunque inutilizzabili in riferimento al periodo successivo alla scadenza di sei mesi dall'iscrizione del AL nel registro degli indagati, essendo la proroga delle indagini stata chiesta tardivamente) fra lui e il AL circa l'utilizzo delle parole "associazione e affiliazione", sia le osservazioni sulla inverosimiglianza della tesi dell'indagato dell'essere i tarmaci prescritti destinati a una sorta di verifica in ambito ambulatoriale dal punto di vista della loro efficacia sui pazienti.
Per l'esclusione del reato associativo, sarebbe poi decisivo il rilievo che fu il BO a mettere in contatto il SA con il AL per il viaggio che doveva effettuarsi in Thailandia e che tra di loro non vi era alcuna conoscenza, come non vi era fra il SA e il De CA.
Quanto infine alla ipotesi del reato di truffa, non sarebbe superabile il dato che dalle fatture sequestrate presso la NI i medicinali venduti ammontano a soli 3500,00 Euro.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per quanto concerne, invero, i motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari e alla dedotta inefficacia della misura per il mancato rispetto del termine di dieci giorni per l'emissione della decisione del tribunale del riesame, conseguente all'erronea applicazione al procedimento "de quo", concernente fatti di criminalità organizzata, della disciplina (fra l'altro anche asseritamente rinunciata dall'interessato) sulla sospensione feriale dei termini, deve rilevarsi che gli stessi non hanno più un interesse attuale a seguito della revoca della misura cautelare intervenuta in data 11.11.2003.
La contestazione circa l'erronea applicazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini non è tuttavia priva di rilievo in causa, atteso il riverbero della sua eventuale fondatezza sulla questione relativa all'utilizzabilità di intercettazioni effettuate sull'utenza del AL dopo il termine di sei mesi (scaduto il 04.10.2002) dalla sua iscrizione (avvenuta il 04.04.2002) nel registro degli indagati, essendo la richiesta di proroga delle indagini intervenuta (il 18.11.2002) dopo tale scadenza se si esclude il periodo di 46 giorni corrispondente alla durata della sospensione feriale.
Ora, premesso che il nostro ordinamento non fornisce una nozione formale di delitto dì "criminalità organizzata" e che è indubbiamente riduttivo circoscrivere tale concetto ai soli delitti di criminalità mafiosa, appare illogico e irragionevole prescindere, in una materia come quella dei termini relativi alle indagini preliminari, dall'elencazione contenuta nella lett. a) del comma 2 dell'art. 407 c.p.p., al più integrata da quelle di cui al comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p. e al comma 1 bis dell'art. 372 c.p.p., con la conseguenza che in nessun caso nella nozione "de qua", ai fini di cui in discorso, possono ricomprendersi i reati oggetto del presente procedimento.
Non rileva invece ai fini della legittimità della proroga delle indagini la questione relativa al valore di rinuncia alla sospensione, eventualmente attribuibile alla proposta richiesta di riesame, essendo questa stata avanzata (in data 02.08.2003) successivamente alla proroga in discussione.
Venendo ora alla problematica relativa alla motivazione del grave quadro indiziario, si osserva che l'impugnata ordinanza (che opportunamente richiama all'uopo anche quella impositiva) ha espresso al riguardo una positiva valutazione, basata su specifiche risultanze (inequivoco contenuto di conversazioni telefoniche, riscontri materiali e documentali) e pertinenti argomentazioni giuridiche (sui requisiti del delitto associativo e delle fattispecie di truffa e corruzione), avverso le quali il ricorrente ha opposto asserti di carattere essenzialmente fattuale, risolventisi il più delle volte o nella mera e irrilevante denuncia dell'assenza di ulteriori e specifici elementi a carico o nella inammissibile proposta di (assai improbabili) valutazioni alternative e, in ogni caso, inidonei a evidenziare vizi di manifesta illogicità nella ricostruzione operata dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante il motivo della inammissibilità, della somma (stimata equa) di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004