Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2004, n. 32838
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Sentenza 20 aprile 2004

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Ai fini della sospensione dei termini delle indagini durante il periodo feriale per reati in materia di criminalità organizzata, pur apparendo riduttivo circoscrivere tale concetto ai soli delitti di criminalità mafiosa, deve comunque farsi riferimento all'elencazione contenuta nella lett. A) del comma secondo dell'art. 407 cod. proc. pen., integrata con l'elencazione contenuta nel comma terzo bis dell'art. 51 e nel comma primo bis dell'art. 372 cod. proc. pen.( Fattispecie in cui è stata esclusa dalla nozione di criminalità organizzata una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2004, n. 32838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32838
    Data del deposito : 20 aprile 2004

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