Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11806
CASS
Sentenza 5 agosto 2003

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Con riferimento a fattispecie anteriori alla modifica dell'art. 410 cod. proc. civ. (operata dall'art. 36, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387), le disposizioni dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 108 del 1990, secondo cui - per l'ipotesi di procedura obbligatoria di conciliazione, da interpretarsi non estensivamente - la comunicazione al datore di lavoro, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, della richiesta di espletamento di tale procedura di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'art. 6, della legge n. 604 del 1966, impedisce la decadenza sancita dalla stessa norma, devono intendersi riferite all'impugnativa di licenziamenti intimati nell'area della cosiddetta tutela obbligatoria, e quindi con esclusione di quelli a cui si applica la tutela reale; tuttavia, anche al di fuori dell'area della obbligatorietà della procedura di conciliazione, cosi delimitata, è riservata al giudice del merito la valutazione se gli atti comunicati al datore di lavoro nel corso della procedura conciliativa espletata contengano idonea manifestazione della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11806
    Data del deposito : 5 agosto 2003

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