Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 2
Riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ove l'attività del datore di lavoro non sia riconducibile a quelle descritte nelle tabelle, l'inquadramento ai fini contributivi tra le aziende industriali o tra quelle commerciali deve avvenire sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata quali risultano dall'applicazione dei criteri generali dettati dall'art. 2195 cod. civ.; ne consegue che, ove siano stati applicati questi criteri, la consistenza dell'obbligazione contributiva viene a dipendere dalla qualificazione - come industriale o commerciale - dell'attività di impresa.
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali ("ex" D.L. 7 febbraio 1977, n. 15 e D.L. 30 gennaio 1979, n. 20), ai fini dell'individuazione delle imprese industriali "ex" art. 2195 cod. civ., la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione dei servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9247 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - " -
Dott. NATALE CAPITANIO - " -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.r.l. EDILCHIMICA APUANA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett. dom. in Roma, via Merulana n. 234, presso l'avv. Giuliano Bologna che unitamente all'avv. Giacomo Brondi la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Massa in data 20 aprile 1998, n. 276 (R.G.N. 3669/1994+365/1994);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20/4/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 ottobre 1989 la S.r.l. Edilchimica Apuana proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Massa il 5 ottobre 1989 per lire 311.550.151, su richiesta dell'INPS, assumendo l'inesistenza del credito vantato sul rilievo che competeva la fiscalizzazione degli oneri sociali per essere industria manifatturiera, subentrata nell'attività della ditta ED OR, cui il beneficio era stato riconosciuto, a fronte di contestazione, con sentenza del Pretore di Carrara, confermata in appello dal Tribunale di massa e accettata dalla controparte. Con atto del 6 luglio 1990 la stessa società Edilchimica Apuana e il suo legale rappresentante, Gianfranco OR, proponevano opposizione avverso l'ordinanza del 22 giugno 1990 con cui l'INPS aveva ingiunto il pagamento di lire 1.277.600, quale sanzione amministrativa per omissione parziale dei contributi per i quali era stata contestato il diritto alla fiscalizzazione.
L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle domande.
All'esito della prova per testi e di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, riuniti i giudizi, con sentenza del 22 settembre 1994, revocava il decreto ingiuntivo e annullava l'ordinanza ingiunzione condannando l'INPS al pagamento delle spese e la decisione, su appello, dell'Istituto, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 20 aprile 1998. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la società Edilchimica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977 e successive modificazioni, 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 e 2195 c.c. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, ai fini della qualificazione delle attività svolte dalla Edilchimica nel periodo in contestazione per il riconoscimento o meno del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, non ha svolto correttamente l'indagine volta alla individuazione della natura (prevalentemente) manifatturiera della attività espletata.
A tal fine il Tribunale avrebbe dovuto individuare in quale ramo e classe fosse inserita l'attività di demolizione dei materiali (ferrocromo) nelle classificazioni dell'ISTAT del 1981, salva la disapplicazione per illegittimità delle tabelle medesime nell'ipotesi che l'attività ontologicamente manifatturiera non fosse stata considerata tale.
Al fine di superare il margine di indeterminatezza connesso alla valutazione della natura manifatturiera, il giudice d'appello avrebbe dovuto inoltre tenere conto di quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 92 del 1979 e cioè che, per l'individuazione delle imprese manifatturiere, occorre fare riferimento alle classificazioni ISTAT. Sennonché l'impugnata sentenza non solo non ha indicato in quale classe delle tabelle ISTAT del 1981 fosse inserita la attività di demolizione e di movimentazione di materiali, ma non ha nemmeno fornito spiegazioni in ordine alle modalità e al contenuto del presunto processo di trasformazione che si sarebbe verificato mediante la spaccatura del ferrocromo e l'uso dei carrelli elevatori. In ogni caso le imprese che svolgono attività nel settore edile sono state ammesse al beneficio solo a fare tempo dal 1^ gennaio 1993, in virtù della disposizione di cui all'art. 2, comma IV^, D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, poiché, per espressa disposizione del D.L. 7 febbraio 1997, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102,
non rientravano tra i destinatari della fiscalizzazione. Inoltre va considerato che le classificazioni ISTAT, alle quali ratione temporis, ex art. 5 legge n. 92 del 1979, occorre fare riferimento per la individuazione delle imprese manifatturiere, includono nel ramo 5 le industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia, al di fuori quindi di quelle estrattive e manifatturiere comprese nei rami 2, 3 e 4. In conclusione, la sentenza impugnata si è limitata a confermare in modo generico e inconcludente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui l'attività prevalente è stata svolta nel settore della produzione, senza considerare che la produzione ha per oggetto sia beni che servizi, mentre questi ultimi non rilevano ai fini della natura manifatturiera;
e i primi non necessariamente costituiscono il risultato di detta attività. E ciò avviene nei casi in cui la produzione non implichi una trasformazione e quindi un risultato tipico di un'attività manifatturiera.
Con il secondo motivo, denunciandosi omessa motivazione in relazione a circostanze decisive della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha confermato le considerazioni contenute nell'elaborato peritale che è inidoneo a risolvere la controversia sia per la sua genericità, sia per avere fatto esclusivo riferimento al fatturato, omettendo il ricorso ai molteplici criteri guida per stabilire se l'attività che si presume manifatturiera possa considerarsi prevalente alle altre svolte dalla società Edilchimica Apuana e segnatamente la suddivisione del personale, il valore degli immobili, gli investimenti, ecc.. Inoltre non ha tenuto conto degli altri documenti acquisiti quali: il verbale 29 luglio 1988 dell'ispettore INPS che aveva accertato soprattutto attività non manifatturiere in base alle tabelle ISTAT del 1981; la visura 24 giugno 1987 alla camera di commercio dalle quali risultava che l'attività consisteva in servizi industriali (pulizie, movimentazioni, carico - scarico merci) e lavori edili;
le fatture delle imprese committenti evidenzianti per lo più attività di pulizia e di noleggio di carrelli elevatori.
E tutto ciò conferma che la quota riferibile a "produzione" non aveva oltrepassato il 30% del fatturato complessivo aziendale. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure, vanno rigettati perché infondati.
I principi affermati in subiecta materia da questa Corte Suprema possono così precisarsi:
riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ove l'attività del datore di lavoro non sia riconducibile a quelle descritte nelle tabelle, l'inquadramento ai fini contributivi tra le aziende industriali o tra quelle commerciali deve avvenire sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata, quali risultano dall'applicazione dei criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c.. Ne consegue che, ove siano stati applicati questi criteri, la consistenza dell'obbligazione contributiva viene a dipendere dalla qualificazione come industriale o commerciale dell'attività d'impresa (fra le tante, vedi Cass., 16 ottobre 1998, n. 10263);
per l'individuazione delle imprese industriali ex art. 2195 c.c., occorre tenere presente non solo l'attività avente ad oggetto la produzione di beni attraverso la manipolazione e la trasformazione di elementi materiali preesistenti (vedi Cass., 4 luglio 1997, n. 6018, in tema di sgravi;
Cass., 12 agosto 1996, n. 7484), ma anche quella volta alla creazione di un risultato economico nuovo, che può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario (vedi Cass., 23 febbraio 2000, n. 2028). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale, il quale ha accertato che: la società Edilchimica, subentrata alla ditta individuale di ED OR, il cui oggetto sociale comprendeva nel settore edilizio movimenti di terra, demolizioni, manutenzioni, ristrutturazioni di immobili..., aveva continuato a svolgere gli stessi lavori di demolizione e movimentazione di materiali in prevalenza presso la S.p.A. Ferroleghe e in misura minore presso le altre imprese, per le quali era stato già accertato giudizialmente il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali;
in base alla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato lo svolgimento dell'attività per il 64,8% nel settore della produzione, per il 24,6% in quello dei servizi e per il 10,5% in altre attività, era evidente la netta prevalenza dell'attività diretta alla produzione di beni e di servizi, onde l'applicazione della vecchia normativa per l'irretroattività della legge 9 marzo 1989, n. 88. Trattasi di giudizio, congruamente motivato e corretto nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. D'altro canto la censura relativa alla mancata valutazione, ai fini dell'inquadramento, delle tabelle ISTAT è per molti aspetti inammissibile, in quanto per la prima volta formulata in sede di legittimità e, in ogni caso, il consulente tecnico d'ufficio, proprio perché ha ritenuto (implicitamente) la non riconducibilità dell'attività datoriale a quella prevista dalle tabelle, ha applicato i criteri generali di cui all'art. 2195 c.c.. Il ricorso va perciò rigettato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 28.000=, oltre lire quattro milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001