Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9247
CASS
Sentenza 7 luglio 2001

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Riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, ove l'attività del datore di lavoro non sia riconducibile a quelle descritte nelle tabelle, l'inquadramento ai fini contributivi tra le aziende industriali o tra quelle commerciali deve avvenire sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata quali risultano dall'applicazione dei criteri generali dettati dall'art. 2195 cod. civ.; ne consegue che, ove siano stati applicati questi criteri, la consistenza dell'obbligazione contributiva viene a dipendere dalla qualificazione - come industriale o commerciale - dell'attività di impresa.

In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali ("ex" D.L. 7 febbraio 1977, n. 15 e D.L. 30 gennaio 1979, n. 20), ai fini dell'individuazione delle imprese industriali "ex" art. 2195 cod. civ., la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione dei servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9247
    Data del deposito : 7 luglio 2001

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