Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15831 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 58 31/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N 7671/01 SCIARELLI P sidente Dott. Guglielmo Consigliere Dott. Donato FIG RELLI 1 Cron.32244 Consigliere Dott. Federico ROSE Rep. LAMORGESE Cons. Rel. Dott. Antonio Ud. 22/04/03 Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IA CI e IA MA, elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio n. 24/D, presso il loro studio legale, e rappresentati e difesi dall'avv. Angela Deluigi, giusta delega in atti;
ricorrente 2368
contro
- in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, m persona legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Riccio e Nicola Valente, giusta delega in atti;
- intimato che ha depositato procura avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4769 depositata il 13 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Angela Deluigi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI e MA UL, sulla base di due motivi, ricorrono a questa Corte per la cassazione della sentenza, in data 13 marzo 1999, del Tribunale di Roma, che aveva accolto l'opposizione proposta dall'Inps avverso il precetto di pagamento notificato ad istanza di IN NV e dell'avv. CI UL. L'Istituto, per ciò che interessa in questa sede, aveva eccepito la nullità dell'intimazione per il denunciato contrasto con la disposizione dettata dall'art. 14, primo comma, decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 ( conv. nella legge 28 febbraio 1997 n. 30). L'Inps ha depositato procura. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso denuncia l'omessa qualificazione, da parte del giudice del merito, dell'opposizione a : precetto proposta dall'ente previdenziale, sebbene questo avesse dedotto un vizio formale dell'atto (primo motivo), e violazione e falsa applicazione dell'art. 617, primo comma, cod. proc. civ., per avere il medesimo giudice rilevato lanon inammissibilità dell'opposizione proposta il 20 luglio 1999, quindi oltre il termine dei cinque giorni dalla notificazione del precetto eseguita il 5 luglio 1999 (secondo motivo). I due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, sono fondati. diCome è noto l'individuazione del mezzo impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio cosiddetto "dell'apparenza", ossia con riferimento esclusivo alla definizione dell'azione quale effettuata dal giudice del provvedimento impugnato, e indipendentemente dalla sua esattezza, sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione in base a tale criterio (Cass. 23 settembre 2002 n. 13831, Cass. 6 luglio 2001 n. 9200). Si è perciò affermato che la sentenza emessa 3 nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il : ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. se l'azione è stata definita opposizione agli atti esecutivi (Cass. 9 luglio 2001 n. 9292). Se invece il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione all'opposizione, limitandosi a definirla, come appunto nella fattispecie in esame, opposizione a precetto con la quale possono essere contestati sia il diritto della parte istante ad agire "in executivis" (così configurandosi l'ipotesi della opposizione all'esecuzione), sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo (opposizione agli atti esecutivi) la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa, e perciò spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso (cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3400). L'opposizione in questione, concernendo non il diritto della parte istante a procedere ad 4 esecuzione forzata, ma le modalità dell'azione esecutiva, e precisamente l'inosservanza del lasso di tempo dei sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all'art. 14 d.l. 31 (convertito nella legge 28 dicembre 1996 n. 669 febbraio 1997 n. 30), deve essere perciò definita opposizione agli atti esecutivi (Cass. 21 come dicembre 2001 n. 16143, Cass. 21 giugno 1999 n. 6628), la quale va proposta entro il termine perentorio dei cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo del precetto (art. 617, primo comma, cod. proc. civ.). Tale termine non è stato rispettato, poiché mentre il precetto è stato notificato all'Inps il 5 luglio 1999, l'opposizione dell'Istituto è stata notificata il successivo giorno 20. Essendo l'opposizione inammissibile, il relativo giudizio non poteva proseguire. Questa conclusione non cambia pur dovendosi rilevare nei confronti di MA UL un'ulteriore ragione di inammissibilità della predetta opposizione. Costui, infatti, non era contraddittore nel giudizio instaurato dall'Inps avverso il precetto notificato il 5 luglio 1999, in passivo nell'opposizione aquanto legittimato 5 precetto, a termini dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., è la parte istante, cioè colui che ha proceduto all'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Alla menzionata intimazione di pagamento MA UL era invece figurando invece, nell'atto, come estraneo, creditori istanti CI UL, legale distrattario per le spese del giudizio promosso da IN NV, e quest'ultimo per il credito della prestazione assistenziale riconosciutagli. Né può ritenersi che sul punto della legittimazione passiva del predetto MA UL si sia formato il giudicato interno, nulla avendo eccepito la parte citata in giudizio ed avendo il giudice deciso sulla opposizione. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito, con la conseguenza che, in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d'ufficio il difetto della legittimazione ad agire, e se detto rilievo venga effettuato in sede di legittimità, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, non rendendosi possibile pronunciare nel merito di un'impugnazione inammissibile (cfr. fra le tante Cass. 6 novembre 2001 n. 13695). In definitiva, dichiarata la inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta dall'Inps, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare quelle di primo grado e l'Istituto va condannato al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, che liquidate come in dispositivo, sono attribuite direttamente all'avv. Angela Deluigi per dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna l'Inps al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, 7 che, liquidate in euro 10,00 oltre ad euro ' 2.000,00=(duemila/00) per onorari, sono attribuite direttamente all'avv. Angela Deluigi, distrattaria. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Алтото Каморен Guyli da luill IL CANCEL MERE Depositato in Cancelleria oggi,"2. 01/2003 E R P U IL CANCELLIERE S have praiselle 0 08