Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
1 5599 /01 Udienza del 3 gennaio 20 Reg. gen. N° 21173/1998 +21880/1998 Oggetto: adempimento contatto prelin REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Con 12143 Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Пер. 202д UFFICIO COPIE Presidente Dott. MARIO SPADONE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO dal Sig. 3000 per diritti L. il 17. APR. 2001 Consigliere Dott. ANTONINO ELEFANTE Dott. OLINDO SCHETTINO IL CANCELLIERE Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA s g g i M sul ricorso proposto da: ATTARDO CORRADO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99. presso l'avv. Mario Fiaccavento (studio avv. Antonio D'Alessio), che lo difende in forza di mandato in atti;
CANCELLERIA - ricorrente principale e controricorrente - 0 contro 0 6 7 4 AG SANTO, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni n. 7. 4 9 7 presso l'avv. Costanza Acciai, difeso dall'avv. Raffaele Leone in forza di mandato in atti;
ricorrente incidentale e controricorrente - 21173 98 21880/98 DO. DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 120/01 2 nonchè CURATELA del FALLIMENTO DI DE SE e EZ MARIA, in persona dell'avv. Paolo Alessi, elettivamente domiciliato in Roma in via Dei Gracchi n. 130. presso l'avv. Antonino Spada (studio avv. Giovanni Zappulla), che lo difende come da mandato in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 18 giugno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Mario Fiaccavento, l'avv. Giovanni Zappulla per delega e l'avv. Raffaele Leone;
. जे फी Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22 novembre 1994 RA DO conveniva dinanzi alla Corte di appello di Catania PE DE, SA AG e quindi la curatela del fallimento di PE DE e della moglie RI ZA, esponendo che con contratto preliminare del 31 dicembre 1984 l'DE si era obbligato a trasferirgli due appartamenti in costruzione in Noto, e due garages facenti parte dello stesso complesso immobiliare, ed egli, a propria volta, si era obbligato a trasferire in corrispettivo ed in permuta all'DE un agrumeto in contrada Bimmisca di Noto. Gli appartamenti e i garages avrebbero dovuto essere rifiniti e consegnati entro il 30 marzo 1985, ed entro la stessa data avrebbe dovuto essere stipulato l'atto pubblico di trasferimento. Tuttavia l'DE non aveva rifinito gli 21173/98 + 21880/98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 appartamenti e non aveva costruito i garages, e lo stabile in cui erano gli appartamenti risultava gravato da ipoteche e pignoramenti immobiliari, per cui egli, con telegramma dell'1 giugno 1986, aveva diffidato l'DE a stipulare l'atto pubblico di trasferimento, previo deposito della documentazione attestante la sanatoria edilizia presso lo studio del notaio Alì di Noto, offrendo contestualmente la propria prestazione corrispettiva di trasferimento dell'agrumeto e proponendo dinanzi al Tribunale di Siracusa domanda per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. Aggiungeva che l'DE, entrato in rapporti di affari con SA AG, dal quale aveva avuto in prestito considerevoli somme di denaro. con फे atto del 17 luglio 1985 gli aveva promesso in vendita il fondo di esso appellante, ली cedendogliene il possesso. Atto in base al quale il AG aveva proposto domanda di trasferimento del terreno, nonostante che la controprestazione, consistente nel trasferimento ad esso DO da parte dell'DE degli appartamenti e dei garages non fosse stata adempiuta. I due giudizi erano stati riuniti e il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 23 giugno 1993, aveva respinto tutte le domande proposte dalle parti. Contro tale sentenza l'DO proponeva quindi impugnazione e la Corte di appello adita. con sentenza del 18 giugno 1997, in riforma della sentenza impugnata dichiarava la nullità del contratto stipulato tra l'DE, il AG e l'DO il 17 luglio 1985 e condannava la curatela del fallimento a rimborsare all appellante la somma di £. 2.000.000, da questi versata per ottenere la sanatoria degli immobili costruiti dall'DE, con gli interessi legali dalla domanda. 21173/98 - 21880/98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 Premetteva la corte che l'DO e l'DE con il contratto preliminare del 31 dicembre 1984 si erano reciprocamente obbligati a trasferire il primo l'agrumeto, e il secondo i due appartamenti e i due garages dei quali era costruttore. Successivamente, con l'atto stipulato il 17 luglio 1985, l'DE aveva riconosciuto di essere debitore della somma di £. 66.000.000, da restituire entro il 31 dicembre 1985, nei confronti di SA AG, che aveva accettato, in caso di mancata restituzione della somma mutuata nel termine indicato, il trasferimento del terreno di proprietà dell'DO, il quale a sua volta aveva dichiarato di obbligarsi a trasferire l'immobile al AG in adempimento del preliminare stipulato con l'DE. Infatti la convenzione intervenuta tra DO e DE, da considerarsi un preliminare di permuta, dava facoltà a quest'ultimo di ottenere il ई trasferimento definitivo del fondo a favore di un terzo, che l'DE avrebbe potuto indicare al momento della stipula dell'atto pubblico, per cui la successiva scrittura del 17 luglio 1985 costituiva un atto modificativo del precedente preliminare, in quanto il terzo, ormai indicato nel AG, aveva accettato di pretendere con successivo atto definitivo il trasferimento in suo favore dell'immobile promesso in permuta dall'DO. Il tribunale aveva quindi rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica avanzata dall'DO per ottenere il trasferimento di appartamenti e garages perché non era stata proposta nei confronti del AG, destinatario dell'obbligo di stipulare nella scrittura del 17 luglio 1985; perché si riferiva soltanto ad alcuni dei beni compromessi;
perché i beni da trasferire, terreno e costruzioni, erano anche di proprietà dei coniugi dei contraenti;
infine perché l'azione ex art. 2932 c.c., come quella di rimborso della somma di £. 2.000.000 21173/98 + 21880.98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 versata per la sanatoria edilizia, erano paralizzate dall'eccezione di inadempimento sollevata dall'DE nei confronti dell'DO e da quest'ultimo riconosciuta. Esaminando i motivi di appello la Corte osservava tuttavia che erroneamente il tribunale aveva rigettato l'azione di esecuzione specifica perché proposta dall'DO nei confronti dell'DE e non del AG, oltre che per effetto dell'eccezione di inadempimento. Obbligato al trasferimento degli appartamenti e dei garages, secondo il preliminare del 31 dicembre 1984 era infatti l'DE, e la relativa azione era stata correttamente proposta nei suoi confronti dal proprietario dell'agrumeto, che aveva dichiarato la propria disponibilità ad eseguire la controprestazione di trasferimento di detto immobile. u Peraltro il AG, non potendo fornire la controprestazione pattuita, cioè il m trasferimento degli appartamenti e accessori, non poteva neanche pretendere che l'DO gli trasferisse l'agrumeto di sua proprietà senza ricevere alcun corrispettivo, giacché la somma di £. 66.000.000 era stata versata all'DE, mentre la dichiarazione dell'DO di aver ricevuto la controprestazione, consistente nel trasferimento di appartamenti e garages, che l'DE avrebbe dovuto costruire, contrastava con la realtà dei fatti, poiché il trasferimento per atto pubblico degli appartamenti non era stato effettuato e le due autorimesse non ancora costruite. Non poteva neppure affermarsi secondo la corte che il AG. essendo il terzo già nominato dall'DE, avesse assunto la qualità di parte contraente, e fosse diventato quindi parte processuale necessaria nell'azione proposta ai sensi dell'art 2932 c.c., poiché il trasferimento del terreno avrebbe dovuto essere effettuato in suo favore, per effetto del più volte citato accordo del 21173/98 + 21880.98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 17 luglio 1985, in quanto di tale atto andava pronunciata la nullità perché stipulato in violazione del divieto di patto commissorio. Non sussisteva quindi l'inadempimento dell'DO. poichè la mancata presentazione di costui presso lo studio notarile indicato dall'altra parte per la redazione dell'atto pubblico di trasferimento dipendeva dalla certezza che l'altro contraente non era in condizione di effettuare la controprestazione pattuita, non avendo ancora costruito tutti gli immobili promessi. La corte di appello osservava in proposito che, pur essendo in linea di principio possibile il trasferimento, ai sensi dell'art 2932 c.c., di una sola parte dei beni indicati nel contratto preliminare, quando tali beni siano perfettamente identificabili come unità autonoma e le pattuizioni sul prezzo consentano di ridurre il corrispettivo della parte di bene non trasferito, ciò non era attuabile nel caso di specie, poiché non sarebbe stato possibile stabilire quale minor superficie r e M dell'agrumeto avrebbe dovuto essere trasferita all'altro contraente. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza l'DO, in base a due motivi, nonché il AG. per un unico motivo di ricorso. Resistono con distinti controricorsi il curatore del fallimento di DE PE e ZA RI. nonchè l'DO. Vi è memoria della curatela fallimentare. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi. in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., l'DO contesta l'affermazione della corte d'appello, 21173/98 + 21880:98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 secondo cui tale norma non sarebbe applicabile al contratto preliminare di permuta. L'DO denunzia poi l'erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, rilevando che egli ha offerto il proprio terreno per intero, senza chiedere alcuna riduzione della superficie da scambiare con le abitazioni prive dei garages, per i quali aveva proposto distinta domanda di risarcimento dei danni. Pertanto il problema della riduzione del terreno, posto dalla corte di appello, costituiva una evidente ultrapetizione. oltre ad essere in contrasto con il concetto di permuta, cui è estraneo l'elemento prezzo. I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e devono essere accolti, perché pienamente fondati. n La corte di appello ha infatti ritenuto inapplicabile nella specie il disposto u dell'art. 2932 c.c., sul presupposto che non fosse possibile stabilire, per la mancata costruzione dei garages, quale minore superficie dell'agrumeto dovesse trasferire in permuta il promissario acquirente. Così opinando, tuttavia, la corte ha mostrato di non avere valutato attentamente le richieste dell'DO, che all'atto della precisazione delle conclusioni come risulta anche dall'epigrafe della sentenza impugnata in realtà chiese che ai sensi dell'art. 2932 c.c. venisse emessa - sentenza costitutiva del contratto di permuta con conseguente trasferimento a favore dell'DE dell'intero appezzamento di terreno di sua proprietà, ed a favore di esso appellante solo dei due appartamenti indicati nel contratto, con contestuale affermazione dell'obbligo dell'DE di realizzare e trasferirgli i due garages e condanna dello stesso al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di tale inadempimento. In tal modo, avendo l'DO offerto interamente la propria 21173/98 + 21880-98 DO. DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 prestazione in cambio di una sia pur parziale prestazione dell'altro contraente fatto salvo il suo diritto al risarcimento del danno - l'ostacolo prospettato dalla corte all'accoglimento della domanda non sussisteva. La corte, infatti, avrebbe potuto emettere una pronunzia di trasferimento difforme dal preliminare poiché l'DO aveva dimostrato la propria disponibilità a conseguire la proprietà solo dei due appartamenti dietro trasferimento integrale del suo agrumeto, provvedendo quindi a valutare l'entità del danno subito dall'DO per la mancata costruzione dei due garages. Il AG, a sua volta, con il proprio ricorso incidentale lamenta la violazione degli artt. 101, 112, 91 e segg. e 324 c.p.c.. per avere la corte di appello м dichiarato la nullità della scrittura privata del 17 luglio 1985 e pronunciato о condanna al pagamento delle spese processuali nei suoi confronti, benché le doglianze fatte valere dall'appellante DO si riferissero esclusivamente alla causa contro l'DE, successivamente integrata anche nei confronti della moglie di costui. RI ZA, e quindi contro la curatela del fallimento di entrambi. In tal modo la corte aveva violato sia il principio del contraddittorio. pronunciando la nullità di una scrittura privata senza che fosse stato chiamato in giudizio uno dei contraenti, sia quello della corrispondenza tra il chiesto ed il dichiarato, giudicando su una scrittura che non costituiva oggetto di causa. Aveva inoltre condannato alle spese un soggetto non soccombente ed aveva modificato il capo della sentenza di primo grado che aveva compensato tra le parti le spese del giudizio, passato in giudicato. Il motivo non risulta fondato. 21173/98 + 21880.98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 9 Occorre infatti tenere presente che la scrittura privata del 17 luglio 1985 costituì un contratto a tre, sottoscritto dall'DE, dal AG e dall'DO, con il quale il primo aveva promesso di vendere al secondo il terreno ancora appartenente all'DO, del quale l'DE avrebbe dovuto conseguire la proprietà per effetto della permuta di cui al preliminare del 31 dicembre 1984. Pertanto. parlare di distinzione dei rapporti processuali (quello instaurato tra l'DO e l'DE, e l'altro tra il AG e l'DE) evidentemente è errato. Se per qualche ragione non fosse stato possibile riunire i due giudizi, come avvenuto invece fin dal primo grado, certamente nel secondo il contraddittorio con il avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dell'DO. che provvedimento di riunione è divenuto parte anche del secondo giudizio. In ogni caso, anche a prescindere dalla considerazione di cui innanzi, la 4 1 4 corte di appello ben poteva rilevare la nullità della scrittura in data 17 luglio 1985. per violazione del divieto di patto commissorio, in quanto per il disposto di cui all'art. 1421 c.c. le nullità comminate dalla legge possono essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, allorché ciò abbia rilevanza ai fini della decisione. Quanto alle spese giudiziali, avendo la corte di appello riformato la sentenza di primo grado, correttamente ha modificato la regolamentazione delle spese del primo giudizio, accollandole, come quelle di secondo grado, in parte anche al AG, sostanzialmente soccombente per effetto della dichiarazione di nullità della scrittura del 17 luglio 1985. In definitiva il ricorso incidentale deve essere rigettato. La sentenza impugnata deve tuttavia essere cassata per effetto dell'accoglimento del ricorso 21173/98 + 21880/98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 10 principale, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che deciderà la controversia applicando i principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2001. Ugo dinggis est. Идо дерецкий вражень IL CANCELLORE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 APR. 200 IL CANCELLIERE C1 2. 60000 DELLE or 310000) 902 . 160, 10 TRA TO FEB. 2002 IN ELLE , bo D € Registrato in date te IO 1 FFIC esson 6.22. - U ervial 110 C rea 2 A L (Dr. M. RAGSIC s 11 Respon 21173/98 - 21880/98 DO DE ed altri. Udienza del 23 gennaio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio,