Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
La conversione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del giudice di merito, della istanza di sostituzione della pena detentiva, in ragione della dichiarata impossidenza dell'imputato il quale, per questa ragione, aveva potuto usufruire del gratuito patrocinio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico Presidente del 23/11/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco Consigliere SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso Consigliere N. 2048
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 15380/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AR VA, nato il [...];
avverso la Sentenza del 4.10.2005 resa dalla Corte d'Appello di Bari;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO
Ricorre la difesa di VA AR avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in data 4.10.2005, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Cerignola, che lo riteneva responsabile del delitto di furto pluriaggravato. A sostegno dell'impugnazione adduce l'errore nell'applicazione della legge penale, avendo il giudice d'appello rigettato l'istanza di sanzione sostituiva in considerazione della dichiarata impossidenza dell'imputato (che, per questa ragione, potè fruire del gratuito patrocinio).
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Non si ravvisa violazione dell'alt 3 Cost. nella lettura della l. n.689 del 1981, art. 53, non ponendosi la normativa in contrasto con il principio costituzionale, attesa la ragionevole esigenza di non vanificare la funzione della pena e di non istituire una franchigia per il condannato che versi in disagiate condizioni economiche, contrastante proprio con la finalità primaria assegnata alla pena dall'art. 27 Cost., comma 3. Le osservazioni rese dal giudice (salvo per ciò che trae alla rilevata assenza di rinuncia al beneficio di cui all'art. 163 c.p., condizione in sè non richiesta dalla sanzione sostitutiva) a sostegno della reiezione dell'istanza muovono da premesse processuali inconfutabili e giungono a conclusione di immediata logicità, esente da censura di legittimità. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa per le Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa per le Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007