Sentenza 28 maggio 2007
Massime • 1
Con riferimento alla disciplina delle intercettazioni delle conversazioni o delle comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, spetta al pubblico ministero e non al G.i.p. dare l'avviso alle parti di cui all'art. 6, comma secondo, L. n. 140 del 2003, degli adempimenti prescritti dall'art. 268, commi quarto e quinto cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2007, n. 30957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30957 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/05/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1182
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 032432/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIA;
nei confronti di:
1) NI HE, N. IL 07/02/1951;
avverso ORDINANZA del 14/04/2006 GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarata inammissibile la richiesta di deposito dei verbali e delle registrazione delle conversazioni intercettate, alle quali a preso parte l'on.le MI IE, all'epoca membro della Camera dei Deputati, ed è stata disposta la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero per provvedere al deposito dei verbali e delle conversazioni e al formale avviso alle parti;
che, ad avviso del giudice per le indagini preliminari, la L. n. 140 del 2003, art. 6 non prevede deroga alcuna del deposito nelle forme stabilite dall'art. 268 c.p.p., commi 4 e 5, e degli avvisi alle parti, anche nel caso in cui nel corso delle intercettazioni siano registrate conversazioni di un Parlamentare, anzi impone il deposito proprio a tutela delle prerogative sancite dall'art. 68 Cost. sulle quali non può prevalere il diritto alla riservatezza, tutelato invece nel caso di stralcio e di immediata distruzione delle registrazioni non rilevanti;
che il deposito e il relativo avviso, a norma dell'art. 268 c.p.p., commi 4 e 5, per i cui adempimenti non vi è alcuna deroga nel caso siano intercettate conversazioni di Parlamentari, spetta in via esclusiva al pubblico ministero;
che il Pubblico Ministero ricorrente deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata in quanto l'avviso ex art. 268 c.p.p., comma 4 e 5, è istituto estraneo al codice di rito che prevede il solo avviso ai difensori previsto dal sesto comma, e non anche quello stabilito dalla L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2, norma che individua nel suo primo comma il giudice per le indagini preliminari quale dominus della procedura;
che, precisa il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari aveva già in precedenza disposto ex art. 286 c.p.p., comma 6, di dare avviso ai soli difensori delle parti interessate e all'esito dell'udienza in camera di consiglio dispose la trasmissione della richiesta di utilizzazione delle intercettazioni de quibus alla Camera dei Deputati, che a sua volta ebbe a restituire la richiesta in quanto non rituale per non essere stata preceduta dagli avvisi previsti ex art. 268 c.p.p., commi 4 e 5, in quanto era stato dato avviso ai difensori e non alle parti personalmente, come invece previsto dalla L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2;
che il provvedimento del giudice per le indagini, ad avviso del ricorrente, è abnorme sotto il profilo funzionale e strutturale, in quanto determina una stasi del procedimento e percorre un soluzione interpretativa diversa rispetto a quella seguita con il primo inoltro della richiesta alla Camera di appartenenza del Parlamentare;
che, per il ricorrente, l'avviso alle parti personalmente non può che spettare al giudice per le indagini preliminari, in quanto al pubblico ministero spetta unicamente il compito di dare avviso ai difensori ex art. 268 c.p.p. e non potrebbe essere esteso un adempimento non previsto dal codice di rito, anche per il mancato richiamo da parte del legislatore alla disciplina dell'art. 268 c.p.p. e, in particolare, ai commi 4 e 5;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste col ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la L. n. 140 del 2003, art. 6, comma 2, nel prevedere l'inoltro alla Camera di appartenenza volto a ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione, richiama le forme e i termini di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6, e, pertanto, l'avviso ai difensori delle parti degli adempimenti prescritti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, di esclusiva competenza del pubblico ministero;
che l'avviso alle parti personalmente, previsto dall'art. 6, comma 2, legge citata non può che anch'esso spettare al pubblico ministero, in quanto la finalità è analoga a quella dell'avviso ai difensori e attiene all'avviso dell'avvenuto deposito dei verbali e delle registrazioni volto a far conoscere i contenuti delle conversazioni intercettate al Parlamentare;
che l'avviso de quo è diretto ad assicurare le prerogative parlamentari previste dall'art. 68 Cost. là dove sia richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni intercettate;
che, pertanto, l'ordinanza impugnata non si caratterizza quale provvedimento abnorme, bensì individua correttamente gli adempimenti prescritti prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza del Parlamentare le cui conversazioni siano state intercettate e attribuisce altrettanto correttamente tali adempimenti al pubblico ministero, analogamente per ciò che accade, ex art. 268 c.p.p., commi 4 e 5, per gli avvisi ai difensori del deposito di verbali e registrazioni;
che il ricorso è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007