CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20607 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto accogliere i primi due motivi di ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
dichiarare inammissibili i restanti motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova al servizio sociale per esigenze terapeutiche, di detenzione domiciliare, semilibertà o sospensione dell’esecuzione ex art. 90 d.P.R. 309 del 1990, avanzate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda di tre anni, nove mesi e de giorni di reclusione, in forza di un cumulo riguardante sentenze di condanna per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha respinto la più ampia misura alternativa richiesta, stante il concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, in ragione della personalità trasgressiva e ribelle del condannato, dimostrata in plurime occasioni e della mancanza di favorevoli prospettive e risocializzanti;
ha quindi ritenuti inammissibili le ulteriori istanze per carenza dei rispettivi Penale Sent. Sez. 1 Num. 20607 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 presupposti di legge. 2. XXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore avv. Francesco Rotundo, ricorso per cassazione, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 127, comma 2, 666 comma 3 e 5, 678, 178 lett. c) cod. proc. pen.. Il Tribunale ha errato nel comprimere il diritto di difesa, con grave lesione delle relative prerogative, negando la possibilità di produrre all’udienza dell’11 dicembre 2025 documentazione medica concernente il grave stato di salute dell’assistito, potenzialmente rilevante ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità e alla concedibilità delle istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale. In contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ritenuto di non acquisire tale documentazione sul presupposto che non fosse stata depositata nei cinque giorni antecedenti l’udienza; la Corte Suprema di cassazione ha, tuttavia, più volte ribadito il principio secondo cui il termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente il deposito delle memorie e non si estende, invece, alla produzione dei documenti. Sotto distinto e correlato profilo, si denuncia altresì la violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice il potere di richiedere d’ufficio alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, ove occorra, di assumere anche prove. Anche sotto tale profilo si evidenzia l’arbitrarietà del diniego di acquisizione di documenti difensivi rilevanti, ritualmente offerti dalla difesa del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47-ter ord. pen. e vizio della motivazione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare in ragione della pena residua da espiare, ritenuta superiore al limite previsto dall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Tale decisione è conseguenza della denunciata illegittimità, dedotta con il primo motivo, della mancata acquisizione della documentazione attestante il grave quadro di salute del condannato: acquisizione che avrebbe imposto al Tribunale di sorveglianza di valutare la riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., che prevede il diverso limite di pena di quattro anni;
ovvero, in ogni caso, di valutare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo intramurario. Anche sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori mediante il meccanismo di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., 2 erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all’art. 47 ord. pen. e vizio della motivazione. Il Tribunale ha motivato il rischio di reiterazione criminosa e la mancanza di favorevoli prospettive risocializzanti unicamente facendo riferimento al carico pendente gravante sul ricorrente, ed alla nota di P.G. che riportava la segnalazione in stato di libertà per il reato di guida senza patente;
tuttavia, nel fascicolo non risulta acquisita una completa relazione dell’U.E.P.E. circa la situazione personale, sociale e familiare del condannato. Né, del resto, in alcun atto emerge la gravissima situazione sanitaria dell’interessato, né è rinvenibile alcuna elaborazione di un progetto risocializzante predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna: carenza che il Tribunale di sorveglianza avrebbe potuto colmare attivando i propri poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Sotto diverso profilo, anche in relazione alla valutazione degli elementi che hanno determinato il Tribunale a respingere la più ampia misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, deve rilevarsi l’incidenza della mancata acquisizione della documentazione sanitaria attestante il grave quadro di salute del condannato, trattandosi di elemento determinante ai fini della ricostruzione del quadro personologico del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 48, 50 comma 2 ord. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà, avanzata ai sensi dell’art. 50, comma 2, ord. pen., motivando la statuizione di inammissibilità sul rilievo che nell’istanza non sarebbe stata indicata alcuna attività lavorativa. Rileva, tuttavia, il ricorrente come l’indicazione di un’attività lavorativa non sia prevista a pena di inammissibilità della domanda di semilibertà; ne consegue, pertanto, la totale assenza (anche grafica) di una motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per la concessione della misura in argomento. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Ettore Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto accogliere i primi due motivi di ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
dichiarare inammissibili i restanti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha già affermato, con principio al quale va data continuità, che, nel procedimento di esecuzione, la produzione documentale, purché avvenga nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine di cinque giorni antecedenti all’udienza previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., termine che riguarda il solo deposito delle memorie 3 (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, [...], Rv. 272444 - 01). Nello stesso senso, Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, dep. 26/06/2000, Di Bella, Rv. 216280 - 01, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva impedito la produzione di un documento reputandolo intempestivo per inosservanza del termine stabilito dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., chiarendo che tale disposizione si riferisce alle sole memorie difensive e non ai documenti. 3. Non ignora il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene anche un diverso indirizzo, secondo cui pure la produzione documentale, nel procedimento di esecuzione, dovrebbe essere assoggettata al termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie (Sez. 1, n. 26680 del 12/04/2013, dep. 19/06/2013, Tripodi e altri, Rv. 256053 - 01). Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover dare continuità all’opzione ermeneutica seguita dall’orientamento maggioritario e più recente, perché maggiormente aderente al dato normativo e più coerente con la struttura del procedimento camerale di esecuzione. L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. fa espresso ed esclusivo riferimento alle memorie, senza menzionare i documenti;
sicché l’estensione del medesimo termine decadenziale anche alla produzione documentale finirebbe per introdurre, in via interpretativa, una preclusione che il legislatore non ha previsto. Né tale esito può essere giustificato in nome di esigenze di ordinato svolgimento dell’udienza, dal momento che il sistema appresta già il necessario presidio attraverso il contraddittorio, che deve essere assicurato anche sui documenti prodotti, e attraverso i poteri di direzione processuale del giudice, il quale può valutarne la rilevanza e, ove occorra, adottare i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva interlocuzione delle parti. Del resto, proprio nel procedimento di esecuzione e, a maggior ragione, in quello di sorveglianza, connotati da accentuata elasticità istruttoria e dall’attribuzione al giudice di poteri officiosi di acquisizione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., risulterebbe disarmonico ritenere preclusa alla parte la produzione di documenti rilevanti per la decisione in assenza di un espresso fondamento normativo. La soluzione qui accolta è, dunque, quella che meglio salvaguarda il diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio, senza sacrificare le esigenze di regolarità del procedimento, le quali trovano adeguata tutela non già in una preclusione non prevista dalla legge, ma nel governo giudiziale dei tempi e delle modalità dell’acquisizione. 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha negato alla difesa la produzione, all’udienza, della documentazione sanitaria relativa alle condizioni del condannato, reputandola tardiva per il mancato deposito nei cinque giorni precedenti. Così operando, ha fatto erronea applicazione della disciplina processuale, poiché al difensore doveva essere riconosciuta la facoltà di produrre tale documentazione, impregiudicata ogni 4 successiva valutazione in ordine alla sua rilevanza e incidenza ai fini della decisione. Il diniego ha, pertanto, determinato una illegittima compressione del diritto di difesa, tanto più a fronte di documentazione potenzialmente significativa per l’esame delle richieste proposte. 5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, del terzo, nonché del quarto motivo, dovendo precisarsi, quanto alla domanda di semilibertà, che essa era stata proposta in via, in ogni caso, subordinata al diniego delle misure alternative più vantaggiose;
ne consegue che anche la relativa valutazione resta rimessa al giudice del rinvio nell’ambito del complessivo riesame delle istanze formulate dal condannato. 6. Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto accogliere i primi due motivi di ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
dichiarare inammissibili i restanti motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova al servizio sociale per esigenze terapeutiche, di detenzione domiciliare, semilibertà o sospensione dell’esecuzione ex art. 90 d.P.R. 309 del 1990, avanzate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda di tre anni, nove mesi e de giorni di reclusione, in forza di un cumulo riguardante sentenze di condanna per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha respinto la più ampia misura alternativa richiesta, stante il concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, in ragione della personalità trasgressiva e ribelle del condannato, dimostrata in plurime occasioni e della mancanza di favorevoli prospettive e risocializzanti;
ha quindi ritenuti inammissibili le ulteriori istanze per carenza dei rispettivi Penale Sent. Sez. 1 Num. 20607 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 presupposti di legge. 2. XXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore avv. Francesco Rotundo, ricorso per cassazione, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 127, comma 2, 666 comma 3 e 5, 678, 178 lett. c) cod. proc. pen.. Il Tribunale ha errato nel comprimere il diritto di difesa, con grave lesione delle relative prerogative, negando la possibilità di produrre all’udienza dell’11 dicembre 2025 documentazione medica concernente il grave stato di salute dell’assistito, potenzialmente rilevante ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità e alla concedibilità delle istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale. In contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ritenuto di non acquisire tale documentazione sul presupposto che non fosse stata depositata nei cinque giorni antecedenti l’udienza; la Corte Suprema di cassazione ha, tuttavia, più volte ribadito il principio secondo cui il termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente il deposito delle memorie e non si estende, invece, alla produzione dei documenti. Sotto distinto e correlato profilo, si denuncia altresì la violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice il potere di richiedere d’ufficio alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, ove occorra, di assumere anche prove. Anche sotto tale profilo si evidenzia l’arbitrarietà del diniego di acquisizione di documenti difensivi rilevanti, ritualmente offerti dalla difesa del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47-ter ord. pen. e vizio della motivazione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare in ragione della pena residua da espiare, ritenuta superiore al limite previsto dall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Tale decisione è conseguenza della denunciata illegittimità, dedotta con il primo motivo, della mancata acquisizione della documentazione attestante il grave quadro di salute del condannato: acquisizione che avrebbe imposto al Tribunale di sorveglianza di valutare la riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., che prevede il diverso limite di pena di quattro anni;
ovvero, in ogni caso, di valutare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo intramurario. Anche sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori mediante il meccanismo di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., 2 erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all’art. 47 ord. pen. e vizio della motivazione. Il Tribunale ha motivato il rischio di reiterazione criminosa e la mancanza di favorevoli prospettive risocializzanti unicamente facendo riferimento al carico pendente gravante sul ricorrente, ed alla nota di P.G. che riportava la segnalazione in stato di libertà per il reato di guida senza patente;
tuttavia, nel fascicolo non risulta acquisita una completa relazione dell’U.E.P.E. circa la situazione personale, sociale e familiare del condannato. Né, del resto, in alcun atto emerge la gravissima situazione sanitaria dell’interessato, né è rinvenibile alcuna elaborazione di un progetto risocializzante predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna: carenza che il Tribunale di sorveglianza avrebbe potuto colmare attivando i propri poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Sotto diverso profilo, anche in relazione alla valutazione degli elementi che hanno determinato il Tribunale a respingere la più ampia misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, deve rilevarsi l’incidenza della mancata acquisizione della documentazione sanitaria attestante il grave quadro di salute del condannato, trattandosi di elemento determinante ai fini della ricostruzione del quadro personologico del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 48, 50 comma 2 ord. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà, avanzata ai sensi dell’art. 50, comma 2, ord. pen., motivando la statuizione di inammissibilità sul rilievo che nell’istanza non sarebbe stata indicata alcuna attività lavorativa. Rileva, tuttavia, il ricorrente come l’indicazione di un’attività lavorativa non sia prevista a pena di inammissibilità della domanda di semilibertà; ne consegue, pertanto, la totale assenza (anche grafica) di una motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per la concessione della misura in argomento. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Ettore Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto accogliere i primi due motivi di ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
dichiarare inammissibili i restanti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha già affermato, con principio al quale va data continuità, che, nel procedimento di esecuzione, la produzione documentale, purché avvenga nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine di cinque giorni antecedenti all’udienza previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., termine che riguarda il solo deposito delle memorie 3 (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, [...], Rv. 272444 - 01). Nello stesso senso, Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, dep. 26/06/2000, Di Bella, Rv. 216280 - 01, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva impedito la produzione di un documento reputandolo intempestivo per inosservanza del termine stabilito dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., chiarendo che tale disposizione si riferisce alle sole memorie difensive e non ai documenti. 3. Non ignora il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene anche un diverso indirizzo, secondo cui pure la produzione documentale, nel procedimento di esecuzione, dovrebbe essere assoggettata al termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie (Sez. 1, n. 26680 del 12/04/2013, dep. 19/06/2013, Tripodi e altri, Rv. 256053 - 01). Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover dare continuità all’opzione ermeneutica seguita dall’orientamento maggioritario e più recente, perché maggiormente aderente al dato normativo e più coerente con la struttura del procedimento camerale di esecuzione. L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. fa espresso ed esclusivo riferimento alle memorie, senza menzionare i documenti;
sicché l’estensione del medesimo termine decadenziale anche alla produzione documentale finirebbe per introdurre, in via interpretativa, una preclusione che il legislatore non ha previsto. Né tale esito può essere giustificato in nome di esigenze di ordinato svolgimento dell’udienza, dal momento che il sistema appresta già il necessario presidio attraverso il contraddittorio, che deve essere assicurato anche sui documenti prodotti, e attraverso i poteri di direzione processuale del giudice, il quale può valutarne la rilevanza e, ove occorra, adottare i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva interlocuzione delle parti. Del resto, proprio nel procedimento di esecuzione e, a maggior ragione, in quello di sorveglianza, connotati da accentuata elasticità istruttoria e dall’attribuzione al giudice di poteri officiosi di acquisizione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., risulterebbe disarmonico ritenere preclusa alla parte la produzione di documenti rilevanti per la decisione in assenza di un espresso fondamento normativo. La soluzione qui accolta è, dunque, quella che meglio salvaguarda il diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio, senza sacrificare le esigenze di regolarità del procedimento, le quali trovano adeguata tutela non già in una preclusione non prevista dalla legge, ma nel governo giudiziale dei tempi e delle modalità dell’acquisizione. 4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha negato alla difesa la produzione, all’udienza, della documentazione sanitaria relativa alle condizioni del condannato, reputandola tardiva per il mancato deposito nei cinque giorni precedenti. Così operando, ha fatto erronea applicazione della disciplina processuale, poiché al difensore doveva essere riconosciuta la facoltà di produrre tale documentazione, impregiudicata ogni 4 successiva valutazione in ordine alla sua rilevanza e incidenza ai fini della decisione. Il diniego ha, pertanto, determinato una illegittima compressione del diritto di difesa, tanto più a fronte di documentazione potenzialmente significativa per l’esame delle richieste proposte. 5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, del terzo, nonché del quarto motivo, dovendo precisarsi, quanto alla domanda di semilibertà, che essa era stata proposta in via, in ogni caso, subordinata al diniego delle misure alternative più vantaggiose;
ne consegue che anche la relativa valutazione resta rimessa al giudice del rinvio nell’ambito del complessivo riesame delle istanze formulate dal condannato. 6. Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5