Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 1
In tema di archiviazione, una volta che le nuove indagini siano state compiute dal PM, spetta unicamente al GIP valutare se esse siano coerenti con le indicazioni date con l'ordinanza ex art 409 comma 4 cod.proc.pen. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile dal GIP il nuovo atto di opposizione che la P.O.(censurando le modalità con le quali lo stesso GIP aveva disposto ed il PM eseguito gli accertamenti da essa richiesti)proponga al medesimo giudice, senza indicare nuovi e diversi elementi di investigazione, ma facendo unicamente riferimento all'oggetto della originaria opposizione. (Nella fattispecie, la Corte, enunciando il principio sopra riportato, e rilevando che compete solo al GIP il potere di indicare le ulteriori indagini da compiere, anche a seguito di eventuale rielaborazione della richiesta dell'opponente, ha rigettato il ricorso di quest'ultimo, che aveva impugnato l'ordinanza del GIP dichiarativa di inammissibilità della nuova opposizione proposta dalla P.O. nei termini sopra specificati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1999, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 18.11.1999
1. Dott. Franco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " AR Coghetti " N. 5528
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " MA RO " N. 21683/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CE AN nato a [...] il [...], parte civile. avverso ordinanza g.i.p. presso tribunale di Torino del 24.11.1998 in procedimento nei confronti di ET RE e LA AR. udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. N. Cicchetti che ha concluso per annullamento senza rinvio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnato provvedimento disponeva l'archiviazione delle indagini, nei confronti di ET RE e LA AR, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla p. o. CE AN.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 409 co. 6 C.P.P. in relazione all'art. 127 co. 5 c.p.p., ritenendo illegittima la pronuncia di inammissibilità
dell'opposizione, dato che l'oggetto dell'investigazione suppletiva risultava indicato nell'implicita riproposizione, contenuta nella contestazione di corretta esecuzione dell'indagine già richiesta nella prima opposizione.
2) Manifesta illogicità di motivazione nel merito dell'opposizione. Chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso nella sua globalità.
Premesso che il secondo motivo è inammissibile siccome attinente al merito dell'archiviazione e non a violazione del contraddittorio, con il primo viene posta la questione giuridica se possa essere censurato, da parte della p.o., la modalità con cui il gip provveda ed il P.M. esegua in concreto l'accertamento richiesto dall'opponente.
Ritiene questa corte che l'onere imposto alla p.o. di indicare "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova" (art. 410 co 1 c.p.p.) assume la sola funzione di rendere ammissibile l'opposizione e necessaria la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
A segiuto dell'instaurazione completa del contraddittorio svolgentesi con il rito ex art. 127 c.p.p. (art. 409 co 2 - 3 c.p.p. richiamati dall'art. 410 co. 3 c.p.p.) spetta sempre al g.i.p. di indicare nell'ordinanza al P.M. le ulteriori indagini.
È implicita, nell'attribuzione di un tale potere, che il giudice valuti in concreto la richiesta della p.o. e possa anche rielaborarla, in relazione agli elementi scaturiti dal contraddittorio.
Inoltre, una volta che le nuove indagini siano state compiute dal P.M., spetta sempre e solo al g.i.p. valutare se esse siano coerenti alle indicazioni date nell'ordinanza ex art. 409 co. 4 c.p.p. Nella specie, l'impugnato provvedimento contiene un preciso riferimento alla circostanza che il P.M. nella sua richiesta di informazioni "si era conformato a quanto disposta nell'ordinanza" del gip, sicché deve escludersi che, con nuova opposizione, la p.o. possa ancora fare riferimento all'oggetto della prima opposizione, senza indicazione di nuovi e diversi elementi di investigazione suppletiva.
Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità della seconda opposizione - di cui ora si discute - nell'ambito del provvedimento di archiviazione era legittima ed il gip non aveva alcun obbligo di procedere ancora una volta al rito camerale.
Al rigetto del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 18 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000