Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AL, titolare dell'impresa omonima, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ZARBÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG GR, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO TESTONI BLASCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 502/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 09/02/01 - R.G.N. 2371/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza definitiva ora denunciata, il Tribunale di Catania - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede-sezione distaccata di Mascalucia in data 2 aprile 1997, investita da appello principale di LF IA ed incidentale di NO GG - premetteva che tutte le questioni proposte con le censure degli appellanti erano state decise - con la propria sentenza non definitiva del 19 dicembre - liquidava l'importo dovuto dal IA al GG - sulla base dei conteggi dei consulente tecnico d'ufficio, "pienamente condivisibili e, comunque non contestati dalle parti" - in dipendenza del dedotto rapporto di lavoro inter partes e per i titoli accertati con la stessa sentenza non definitiva.
Avverso la sentenza d'appello, LF IA propone ricorso per Cassazione - affidato a tre motivi - nel quale dichiara di "reiterare le medesime censure mosse avverso la sentenza non definitiva".
L'intimato NO GG resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per asserita "genericità" (ai sensi dell'art. 365, in relazione all'art. 83, 2/4 comma, c.p.c.) della procura alle liti, a margine del ricorso, conferita all'avvocato Francesco Zarbà. Pur essendo conferita con formula generica ("Nomino e costituisco mio procuratore e difensore nei presente giudizio"), la procura alle liti, infatti, risulta nella specie apposta a margine del ricorso per Cassazione.
Proprio per questo, può essere considerata speciale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 365, in relazione all'art. 83, 2/4 comma, c.p.c., cit.), sebbene non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per Cassazione.
Invero ogni dubbio sulla prospettata volontà del ricorrente sarebbe fugato se una procura siffatta risultasse apposta a margine di ricorso già redatto - secondo l'orientamento, che pare (ora) consolidato, della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze delle sezioni unite n. 108 del 2000 e n. 11178 del 1995) - mentre, in difetto di tale prova, l'incertezza che ne consegue - in ordine alla effettiva volontà della stessa parte - non può tradursi, tuttavia, in una pronuncia d'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, appunto, ma va superata attribuendo alla parte la volontà - che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti - secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), del quale è espressione - a proposito degli atti del processo (quale la procura alle liti) - la disposizione del codice di rito (art. 159 c.p.c.) che - in coerenza con il principio della strumentalità delle forme, introdotto dal codice ora vigente (arg. ex art. 156 e seguenti c.p.c.) - delimita l'estensione della nullità degli stessi atti.
Il ricorso è inammissibile, tuttavia, sotto un profilo diverso.
2. Invero lo stesso ricorrente ammette che "in questa sede, non si possono che reiterare le censure mosse contro la sentenza non definitiva, atteso che le eccezioni sull'an debeatur incidono direttamente su quantum determinato con la sentenza definitiva". Infatti, con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 414 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - LF IA censura la sentenza impugnata per non avere rilevato d'ufficio e dichiarato la nullità del ricorso introduttivo per "indeterminatezza della domanda", non risultandone "il petitum sostanziale e la specifica indicazione dei parametri in base ai quali determinarlo".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 82, comma 3, c.p.c., 5 R.D.L. n 1578/33), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato l'eccepita nullità del procedimento di primo grado per avere partecipato alle udienze soltanto il procuratore esercente fuori distretto, pur essendone l'atto introduttivo sottoscritto anche da procuratore esercente nel distretto.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2696, recte 2697, c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il dedotto rapporto di lavoro si fosse svolto ininterrottamente fino al 31 dicembre 1991 - ed affermato, di conseguenza, il diritto del lavoratore agli emolumenti pretesi (quali gratifica natalizia e, perfino, indennità di preavviso) - negando, da un lato, valore confessorio alla dichiarazione, resa da controparte nell'interrogatorio formale, ed in difetto, dall'altro, di prova, peraltro ponendone l'onere a proprio carico.
Il ricorso, tuttavia, non è ammissibile - come è stato anticipato - in quanto propone censure, che - anche per ammissione dello stesso ricorrente -investono statuizioni affatto estranee - alla sentenza definitiva impugnata - in quanto riguardano la sentenza non definitiva, investita da altro ricorso.
Si deve prescindere, invece, dal rigetto di quest'ultimo ricorso - con sentenza di questa Corte (n. 9977 del 2002) - in quanto la rilevabilità d'ufficio del giudicato, sia esterno che interno, in ogni grado e fase del giudizio, suppone - secondo la giurisprudenza d questa Corte (vedine le sentenze n. 126, 9050/2001, 14750/2002 delle sezioni unite) - che esso risulti da atti prodotti nello stesso giudizio.
All'evidenza, non è sufficiente, infatti, la scienza privata di questa Corte (arg. ex art. 115 c.p.c.; vedi Cass., sez. un. n. 1099/98) in ordine ad una propria sentenza - pronunciata in un giudizio diverso - ancorché abbia deciso, come nella specie, su ricorso contro altra sentenza del giudice di merito, resa nel medesimo processo.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in euro 12,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004