Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, cod. pen., non risultando eseguito il detto accertamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 13741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13741 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Vito La Gioia Presidente del 2/6/1999
1. Dott. Torquato Gemelli Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pietro Mocali Consigliere N. 614
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vincenzo Luigi Tardino Consigliere N. 11988/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- SI IC, nato a [...] i1 24 dicembre 1954,
avverso la sentenza emessa in data 8 gennaio 1999 dalla Corte di appello di Roma;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Udito il difensore, Avv.to Tommaso Mancini del foro di Roma;
- Considerato in
F A T T O
Il 2 giugno 1997, i coniugi LL RU ed IC AS, in procinto di dividere materialmente le loro esistenze a seguito di separazione giudiziale già provvisoriamente pronunciata (in quei giorni il AS, che aveva già trovato altro alloggio, stava provvedendo al trasloco dei suoi beni), si trovavano in casa, in apparente serenità e comunque senza che alcuna lite o contrasto specifico avesse turbato l'andamento della giornata. Verso le 16,30 la donna si recò nel bagno per prepararsi ad uscire, trattenendovisi circa 15 minuti e, all'uscita, trovò, nel corridoio antistante, il marito con un'accetta in mano che le si avventò contro dicendo "adesso ti ammazzo" e colpendola al collo ed alla testa con l'arma. La donna arretrò verso il bagno seguita dal AS che la colpì ancora sì da farla cadere nella vasca;
la donna cercò di rialzarsi ma scivolò sul suo sangue, poi riuscì, colpendo il marito con un calcio all'inguine, ad uscire dal bagno ed a rifugiarsi nella sua camera dove non potè chiudersi per mancanza della chiave. Cercò quindi di chiamare il 112 per telefono, ma il AS la raggiunse e ruppe il telefono con l'accetta; la donna allora prese vicino al letto una bombola di insetticida che riuscì a spruzzare in faccia al marito che si allontanò verso la cucina dove la donna lo vide sciacquarsi il viso e asciugarselo. Chiuse allora la porta, si barricò con una scrivania caricandola con una grossa lampada, libri e quant'altro di pesante riuscì a trovare, e gridò aiuto. Il AS tentò ancora di entrare colpendo con l'accetta la porta ed il muro intorno al telaio, mentre la donna teneva la porta, armandosi di forbici per difendersi da un'eventuale intrusione del marito. Pochi minuti e interviene la Polizia, che trovò la porta di tipo blindato e chiusa a chiave ed iniziò allora a parlare dal pianerottolo con il AS che si trovava nell'ingresso, cercando di occuparlo e di convincerlo ad aprire, mentre da dentro la sua camera la donna continuava ad invocare aiuto. Dopo qualche minuto il AS aprì la porta ancora con l'accetta in mano, venne disarmato dagli agenti che "abbatterono" la porta della camera della moglie e la soccorsero. I verbalizzanti trovarono l'appartamento completamente imbrattato di sangue, con particolare riferimento al bagno ed alla relativa vasca, all'ingresso al corridoio ed alla carriera della donna;
trovarono colpi di accetta sulla porta e sui muri adiacenti il telaio della stessa, con infisse ciocche di capelli e sangue nelle fenditure;
sequestrarono l'accetta.
La donna venne ricoverata in prognosi riservata per ferite multiple da taglio al cranio, zigomo dx, padiglione auricolare dx, collo, spalla dx, emitorace dx, polso dx e fratture costali sx. Dopo una settimana la prognosi venne sciolta e convertita in giorni quaranta salvo complicazioni.
Per tale fatto, il AS, respinta la sua richiesta di giudizio abbreviato, venne chiamato dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere del reato di tentato omicidio, aggravato anche con premeditazione e futili motivi, in danno della moglie. Con sentenza del 14 aprile 1998, il AS venne dichiarato colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante dei motivi futili, e, con la concessione della diminuente del vizio parziale di mente e di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle residue aggravanti, venne condannato alla pena di dieci anni di reclusione, con le consequenziali pene accessorie, ed alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per tre anni e della libertà vigilata per un ulteriore periodo di tre anni. Venne anche condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 40.000,000. Sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 8 gennaio 1999, ha escluso l'aggravante della premeditazione ed ha ritenuto la prevalenza delle già concesse attenuanti sulla residua aggravante riducendo la pena principale a sette anni di reclusione e confermando nel resto la pronuncia impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha osservato:
- che non potevano esservi dubbi sulla volontà omicida sia perché le annotazioni scritte sul suo diario dall'imputato erano chiaramente significative di una progressiva spinta alla soppressione fisica della moglie, il confronto con la quale il AS aveva finito col non essere in grado di più sostenere, nella sua disturbata personalità, sia perché il mezzo usato, la serie dei colpi e le parti del corpo attinte smentivano ogni assunto difensivo, dovendosi considerare che la donna, nel tentativo di scansare i colpi e di sottrarsi agli stessi, aveva evitato che i fendenti impegnassero i piani profondo delle zone corporee attinte;
- che neppure poteva riconoscersi la desistenza volontaria, ovvero il recesso attivo, sia perché il tentativo poteva ritenersi compiuto allorché la donna, una prima volta con un calcio all'inguine dell'aggressore, una seconda volta spruzzando negli occhi di quest'ultimo lo spray insetticida ed una terza volta barricandosi in camera da letto, era riuscita a sottrarsi alla furia omicida del marito, sia perché la successiva desistenza era stata sostanzialmente una scelta obbligata o comunque condizionata dalla presenza, fuori dell'abitazione, del personale di polizia e quindi non operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni, sia perché non risultava che il AS si sia efficacemente adoperato per evitare l'evento morte;
- che tuttavia doveva escludersi l'aggravante della premeditazione, essendo tale circostanza, nel caso concreto, incompatibile con il vizio parziale di mente e doveva accordarsi la prevalenza alle circostanze attenuanti;
- che non poteva applicarsi, invece, la diminuzione processuale per la scelta del rito abbreviato, stante il decisivo contributo dato dall'istruttoria dibattimentale, anche attraverso l'espletamento delle perizie psichiatrica e medico-legale, alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle condizioni psichiche dell'imputato, tanto più che, proprio attraverso la perizia psichiatrica era stato risolto, in senso favorevole all'imputato, il duce in proposito che, in applicazione del terzo comma dell'art. 219 cod. pen., avrebbe dovuto disporsi il ricovero in casa di cura per un tempo non inferiore a sei mesi.
6. La violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena, non avendo la Corte di merito considerato che il AS non è un criminale, ma una persona malata, spinta dal desiderio di non perdere la persona amata e da una irrefrenabile gelosia.
Il primo motivo è palesemente infondato.
La Corte di merito, invero, ha correttamente desunto la volontà omicida, non solo dalle annotazioni scritte nel suo diario dall'imputato (che, contrariamente a quanto afferma la difesa, almeno negli ultimi tempi, non esprimono alcuna gioia o intensità affettiva nei confronti della moglie, ma sono chiaramente significative, come ha precisato la Corte territoriale, di una progressiva spinta alla soppressione fisica della donna), ma soprattutto dal mezzo usato e dalla serie dei colpi che hanno attinto in parti vitali del corpo la vittima, la quale solo con la sia azione difensiva aveva evitato che i fendenti impegnassero i piani profondi delle zone corporee interessate.
Altrettanto infondati sono il secondo ed il terzo motivo. La Corte di merito, invero, aderendo ai principi di diritto vigenti in materia e senza incorrere in vizi di motivazione ha chiaramente precisato che il tentativo poteva ritenersi compiuto (donde la non ipotizzabilità della desistenza) allorché la donna, una prima volta con un calcio all'inguine dell'aggressore, una seconda volta spruzzando negli occhi di quest'ultimo lo spray insetticida ed una terza volta barricandosi in camera da letto, era riuscita a sottrarsi alla furia omicida del marito, ne' poteva ipotizzarsi il ravvedimento operoso, non risultando che il AS si sia efficacemente adoperato per evitare la morte della donna (si è solo limitato ad aprire la porta alle forze dell'ordine, peraltro non subito, ma solo dopo qualche minuto e dopo le insistenti richieste del personale di polizia).
È altresì infondata anche la censura relativa al mancato riconoscimento della diminuente processuale di cui all'art. 442 cod. proc. pen, dovendosi considerare che la decidibilità allo stato degli atti, la quale può consentire il rito abbreviato, costituisce pur sempre un requisito obiettivo che prescinde dalle scelte operate dal Pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Parimenti infondato è il sesto motivo.
Ed invero, la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo problema della compatibilità del vizio parziale di mente con la contestata premeditazione.
Avverso tale decisione, il AS ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T 0
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia:
1. Il difetto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della volontà omicida. In proposito si deduce che è stata illogicamente attribuita particolare valenza alla condotta difensiva della vittima, senza tener conto che la situazione logistica ed ambientale era tale da non consentire nessuna congrua difesa ed il mezzo usato era indubbiamente idoneo a provocare la morte, ma evidentemente i colpi non erano stati vibrati con la violenza necessaria;
ne' il giudice di merito aveva tenuto conto che i propositi omicidi manifestati dal AS nel suo diario riguardavano unicamente i propri genitori e si riferivano ad epoca lontana, mentre le annotazioni scritte in epoca recente descrivevano tutta la gioia e l'intensità affettiva provata nei confronti della moglie.
2. La violazione e falsa applicazione dell'art. 56, 3^ comma, cod. pen. con il relativo difetto di motivazione. A tal riguardo si sostiene innanzi tutto che la legge non richiede la spontaneità della desistenza, ma solo la volontarietà e che tuttavia tale condotta era stata non solo volontaria, ma anche spontanea, dovendosi considerare la ben scarsa efficacia delle azioni difensive della vittima e l'ostacolo all'intervento della forza pubblica costituito dalla porta blindata.
3. La violazione e falsa applicazione dell'art. 56, 4^ comma, e 62 n. 6 cod. pen. con il relativo difetto di motivazione. Si sostiene in proposito che, anche accettando la discutibile tesi del tentativo consumato, non poteva negarsi il ravvedimento dell'agente che, dopo un comprensibile tentennamento, aveva aperto la porta alle forze di polizia e non aveva opposto alcuna resistenza al suo arresto.
4. La violazione ed erronea applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. ed il relativo difetto di motivazione. Al riguardo si fa rilevare che gli accertamenti disposti in sede dibattimentale, a parte il fatto che erano stati disattesi, ben potevano essere effettuati in sede di indagini preliminari e perciò l'inerzia del Pubblico ministero non avrebbe dovuto risolversi a danno dell'imputato.
5. La violazione dell'artt. 89 e 219 cod. pen. ed il relativo difetto di motivazione. Si de compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Ne consegue che, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi apprezzati come assorbenti o prevalenti sicché le eventuali argomentazioni o le risultanze non espressamente esaminate, ancorché poste in rilievo dal difensore, nell'implicito raffronto con glì elementi ritenuti fondamentali, devono considerarsi semplicemente disattese e non pretermesse.
È invece fondato, nei sensi di seguito precisati, il quinto motivo.
Ed invero, non v'è dubbio che il minimo della pena stabilito dalla legge per il tentato omicidio, considerata la massima diminuzione per le concesse circostanze attenuanti prevalenti, è inferiore a cinque anni di reclusione, sicché, in applicazione dell'art. 219, 1^ comma, doveva disporsi il ricovero in una casa di cura e custodia per un tempo non inferiore ad un anno (e non a tre anni).
In ogni caso, le disposizioni che concernono tale misura di sicurezza, al di fuori dei termini e delle distinzioni previste dalla legge anteriormente alla sentenza n. 249/1983 della Corte costituzionale, impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura (oltre che al momento della sua esecuzione).
Nel caso in esame, tale accertamento non risulta eseguito e perciò la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente esecutività della sentenza impugnata segnatamente con riguardo alla pena principale ed a quelle accessorie inflitte al AS.
P. Q. M.
La Corte
- annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della casa di cura e custodia e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
- rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999