Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9977
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

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Nel rito del lavoro, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore, pur non quantificando la pretesa azionata, indichi i relativi titoli, il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e la contrattazione collettiva di riferimento, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese,

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9977
    Data del deposito : 9 luglio 2002

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