Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore, pur non quantificando la pretesa azionata, indichi i relativi titoli, il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e la contrattazione collettiva di riferimento, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9977 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PODIO ITALIANO0 9 9 7 7 ✓ DE CASSAZIONE LA CORTE S SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1200/00 Stefano Presidente Dott. Ciciretti Fernando Consigliere Dott. Lupi Cron.27082 Corrado Consigliere Dott. Guglielmucci Consigliere Rep. Dott. De Matteis Aldo Raffaele Cons. Relatore Ud. 17/04/02 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da FI LF elettivamente domiciliati in Catania, Via Umberto n.121, presso lo studio dell'avv. Carmela Castelli che lo rappresenta e difende, unitamente RA AR per procura а margine del all'avv. ricorso - ricorrente contro 1677 IE IN rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Testoni Blasco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via padova n. 41 giusta procura in calce al controricorso controricorrente 1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.4408 del 30/11/1999 R.G. 2371/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/4/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE del lavoro di Catania, depositato il 13 dicembre 1994, PI GG, premesso di aver lavorato alle dipendenze di IO NO dal 20 maggio 1978 al 28 aprile 1994, data del suo licenziamento senza preavviso, svolgendo le mansioni di pittore e decoratore, e prestando la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13 alle 17, ed il sabato dalle 7 alle 13, lamentava che la retribuzione corrispostagli, ed indicata per i vari periodi, era inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, e comunque a quella spettante ai 2 sensi dell'art 36 Cost. Precisava di non aver percepito alcunchè a titolo di lavoro straordinario, di natalizia, gratifica di retribuzione feriale, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del preavviso. Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive e delle indennità suindicate. Il convenuto eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Il RE accoglieva parzialmente la domanda, determinando il complessivo credito in £ 4.000.000. Sull'appello proposte dal NO in via principale e dal GG in via incidentale, il Tribunale di Catania, con la impugnata sentenza non definitiva, rigettava la eccezione di nullità del ricorso introduttivo per omessa quantificazione delle spettanze. Rigettava altresì la eccezione con cui l'appellante, rilevato che la procura era stata conferita dalla controparte ad un procuratore che non poteva esercitare nel distretto della Corte d'appello di Catania, aveva dedotto la nullità del primo grado. Nel merito, procedimento di dichiarava il diritto del GG, in relazione al rapporto di lavoro intercorso fino al 31 dicembre 3 1991, alle differenze retributive, per gli anni 1990/1991, da determinarsi sulla base dell'80% della retribuzione prevista per gli operai qualificati dal contratto collettivo per i dipendenti delle imprese edili, nonché alla gratifica natalizia e alla indennità sostitutiva delle ferie, nonché alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto, detratto quanto già percepito a tale titolo. Disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Avverso tale pronuncia IO NO propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. PI GG resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale, il NO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 414 cpc. Nullità del procedimento. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che il lavoratore, con il ricorso introduttivo aveva omesso di indicare le somme richieste, tanto nel loro ammontare 4 complessivo che in quello relativo ai singoli titoli azionati. In presenza di tali carenze, comportanti la mancata determinazione dell'oggetto della domanda, il giudice del gravame avrebbe dovuto accogliere la eccezione di nullità del ricorso. Il motivo non merita accoglimento Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 03594 del 07/04/1998; Cass. 11565 del 06/11/1995; Cass. 11318 del 30/12/1994), al quale il giudice del gravame si è attenuto, nel rito del lavoro, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullita' n. .3, cod.dell'atto introduttivo dall'art. 414, proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi (come nel caso di specie) i relativi titoli, il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e la contrattazione ilcollettiva di riferimento, ponendo cosi' convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle 5 suddette pretese, anche in considerazione della facolta' dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonche' dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali la liquidazione dei crediti fatti effettuare valere. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 82, comma terzo c.p.c. e dell'art 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578. Nullità del procedimento. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente si duole che il Tribunale, nel respingere l'eccezione con la quale era stata dedotta la nullità del processo di primo grado, per essere stata l'attività processuale espletata da un procuratore extra districtum, si è limitato ad osservare che la procura era stata rilasciata a due legali, uno dei quali legittimamente esercente presso la corte d'appello di Catania, di talchè il rapporto processuale si era validamente instaurato, senza considerare che la validità della instaurazione del rapporto processuale non esclude 6 la nullità degli atti processuali compiuti dal procuratore non abilitato. Il motivo non merita accoglimento e la statuizione del Tribunale va confermata, anche se integrando la motivazione (ex art 384 c.p.c.) in base allo ius superveniens (richiamato dal controricorrente) di cui all'art 8 legge 16 dicembre 1999 n.479. Si precisa in proposito: per effetto della legge 24 febbraio 1997 n. 27 (che soppresso l'albo dei procuratoriha legali, prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'unico albo degli avvocati, ed ha abrogato l'art. 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo "intra districtum") è venuta meno la distinzione tra avvocato e procuratore e, quindi, anche quest'ultimo può svolgere il suo patrocinio senza limitazioni territoriali. A tale disposizione è stata attribuita efficacia retroattiva dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 la quale, all'art. 8, fa "salvi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con 7 modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi corso in vigore della entrata alla data di in legge 24 febbraio 1997, n. 27" Ne consegue che, poiché il presente giudizio era in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 24 febbraio 1997, n. 27, il difensore di cui si tratta, essendo munito di procura, ben poteva svolgere il suo patrocinio senza limitazioni territoriali. (vedi Cass 12133 del 28/09/2001; Cass 13729 del 14/10/2000) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, e contraddittoria motivazione su insufficiente della controversia. Violazione punti decisivi e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. I l ricorrente si duole per il fatto che il Tribunale avrebbe omesso di motivare la propria affermazione circa la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1991, anziché in altra data dello stesso anno. La censura è infondata. Il giudice del merito, a fronte di una dedotta durata del rapporto fino all'aprile 1994, ha ritenuto che la dichiarazione del datore di lavoro, in sede di interrogatorio formale, 8 ammissiva della durata del rapporto fino al 1991, senza specificazione di data, andasse intesa come indicativa della riferibilità di tale anno al rapporto stesso. La censura proposta evidenzia non vizi argomentativi, ma si risolve nella inammissibile prospettazione di possibili differenti valutazioni delle risultanze dell'interrogatorio formale. Egualmente infondata appare la doglianza per la quale il datore di lavoro avrebbe erroneamente indivuduato nel datore di lavoro, anziché nel lavoratore, il soggetto su cui grava l'onere della prova relativa al riconoscimento del preavviso di licenziamento ovvero alla corresponsione della relativa indennità. Va infatti osservato che, una volta accertata la continuità e durata del rapporto di lavoro e la cessazione dello stesso per licenziamento, una volta accertata cioè la sussistenza dei presuppposti del diritto al preavviso, la relativa prova (di aver concesso il preavviso o di aver corrisposto la relativa indennità, ovvero della esistenza di una causa esclusiva del suddetto onere) deve essere fornita, nel rispetto del regime probatorio proprio delle eccezioni, dal 9 datore di lavoro e non (in senso negativo) dal lavoratore, essendo lo stesso tenuto a dimostrare esclusivamente, a fondamento della propria pretesa, l'intervenuta cessazione del rapporto per licenziamento (Cass 07585 del 16/12/1986; Cass 480 del 19/01/1984; Cass 02561 del 18/06/1977). Infondato appare infine, l'ultimo profilo di doglianza, per il quale il giudice del gravame avrebbe omesso di motivare la statuizione relativa alla spettanza della gratifica natalizia. Va Osservato che il giudice del gravame, nell'evidente presupposto della mancanza di prova circa l'avvenuta corresponsione dell'emolumento in esame (le dichiarazioni testimoniali indicate in ricorso non riguardano l'attuale controricorrente e non si riferiscono alla c.d. 13^ mensilità, bensì ad un non meglio specificato "qualcosa in più” rispetto alla ordinaria retribuzione), ha correttamente motivato il riconoscimento del relativo diritto con riferimento all'avvenuto accertamento del rapporto e della sua durata. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. 10 РОМ Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro14 oltre euro 1500 (millecinquecento) per onorari. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Stefano Ciciretti Juznocicfull IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9LUG. 2002 AL CANCELLIERE oggi 11