Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6544
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso, e non dal socio. ( Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la legittimazione attiva di una società, che aveva acquistato la maggioranza delle azioni di altra società, all'azione di nullità con riferimento a due contratti con i quali un immobile era stato alienato da quest'ultima società ad un'altra, in quanto destinati a spogliare l'ente alienante del suo patrimonio, e conseguentemente a vanificare la partecipazione in essa dell'attrice.)

La notificazione dell'atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale del litisconsorte necessario, ne' ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell'atto, non comporta la inammissibilità del gravame, dovendo il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., senza che rilevi la circostanza che la successiva notificazione sia invalida, in quanto eseguita secondo le prescrizioni dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, che quelle prescrizioni ha dichiarato costituzionalmente illegittime. Infatti, in tale ipotesi, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va assegnato un ulteriore termine perentorio per la rinnovazione.

La disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ., secondo la quale la parte contro la quale sia stato proposto gravame e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia decorso il termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. ( ma non quello di cui all'art. 371 del codice di rito)o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, trova applicazione anche nella ipotesi di impugnazione di tipo adesivo, la quale persegue l'intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi gli appellanti o ricorrenti.

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Premessa: Il dictum della Corte e il caso all'esame della medesima - 2. La carenza di legittimazione attiva all'invalidazione dei negozi della società con i terzi- 3. La legittimazione attiva anche dei soci nel caso di azione risarcitoria? La distinzione codicistica e le aperture giurisprudenziali - 4. Conclusioni: una contraddizione incostituzionale? 1. Premessa: Il dictum della Corte e il caso all'esame della medesima. Con ordinanza depositata il 21 ottobre 2021 n. 29325, La Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento, a mente del quale l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6544
Data del deposito : 7 maggio 2002

Testo completo