Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 3
Con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso, e non dal socio. ( Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la legittimazione attiva di una società, che aveva acquistato la maggioranza delle azioni di altra società, all'azione di nullità con riferimento a due contratti con i quali un immobile era stato alienato da quest'ultima società ad un'altra, in quanto destinati a spogliare l'ente alienante del suo patrimonio, e conseguentemente a vanificare la partecipazione in essa dell'attrice.)
La notificazione dell'atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale del litisconsorte necessario, ne' ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, da ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell'atto, non comporta la inammissibilità del gravame, dovendo il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., senza che rilevi la circostanza che la successiva notificazione sia invalida, in quanto eseguita secondo le prescrizioni dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, che quelle prescrizioni ha dichiarato costituzionalmente illegittime. Infatti, in tale ipotesi, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va assegnato un ulteriore termine perentorio per la rinnovazione.
La disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ., secondo la quale la parte contro la quale sia stato proposto gravame e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia decorso il termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. ( ma non quello di cui all'art. 371 del codice di rito)o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, trova applicazione anche nella ipotesi di impugnazione di tipo adesivo, la quale persegue l'intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi gli appellanti o ricorrenti.
Commentario • 1
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Sommario: 1. Premessa: Il dictum della Corte e il caso all'esame della medesima - 2. La carenza di legittimazione attiva all'invalidazione dei negozi della società con i terzi- 3. La legittimazione attiva anche dei soci nel caso di azione risarcitoria? La distinzione codicistica e le aperture giurisprudenziali - 4. Conclusioni: una contraddizione incostituzionale? 1. Premessa: Il dictum della Corte e il caso all'esame della medesima. Con ordinanza depositata il 21 ottobre 2021 n. 29325, La Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento, a mente del quale l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BARDEN SECURITIES SA, in persona del Presidente BIBERSTEIN PETER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI M., difeso dall'avvocato DI PALMA RAFFAELE, per procura speciale Notaio Hans Stuber di Zurigo, del 29/9/98;
- ricorrente -
contro
SOIRÈ SRL, in persona dell'Amm.re Unico CECCONI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PORTORO SRL in persona del legale rapp.te p.t., MAZZOLARI AUGUSTO;
- intimati -
nonché contro
IMM.CENTRUM SRL in persona dell'Amm.re Unico ROTTI CARLO, FALL. IMM. CENTRUM SRL in persona del curatore DIOMEDA FEDERICO;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n. 20271/98 proposto da:
PORTORO SRL, (già PORTORO RESIDENCE S.P.A.) in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante GIRADI GERMANO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA TARQUINIA S/D, presso lo studio dell'avvocato PERRI V., difeso dall'avvocato MIRANDA BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
SOIRÈ SRL, in persona dell'Amm.re Unico CECCONI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLA LIBERTÀ 20, difeso dall'avvocato CAROLEO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
BAARDEN SECURITIES SA in persona del Presidente p.t., MAZZOLARI AUGUSTO;
- intimati -
nonché contro
IMM. CENTRUM in persona del legale rapp.te p.t., FALL. IMM. CENTRUM SRL in persona del Curatore Dott. DIOMEDA FEDERICO;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 2213/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Raffaele DI PALMA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Massimo SCARDIGLI, per delega dell'avvocato B.MIRANDA, depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale della Soc. PORTORO s.r.l.;
udito l'Avvocato Francesco CAROLEO, difensore della resistente Soc. SOIRÈ, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato tra il 17 luglio e l'8 agosto 1990 la s.a. BA EC, citò davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. RO ID, la s.r.l. IA CE e la s.r.l. RÈ, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle vendite del 16 settembre 1989 e dell'11 gennaio 1990, con cui una villa ubicata in via Andreani n. 5 in quella stessa città era stata alienata, rispettivamente, dalla prima convenuta alla seconda e da questa alla terza;
dedusse, a sostegno della domanda, che i due negozi erano viziati da illiceità, essendo destinati a spogliare la s.p.a. RO ID del suo patrimonio e conseguentemente a vanificare, anche in frode alla legge, la partecipazione in tale società dell'attrice (la quale ne aveva acquistato il 16 agosto 1989 azioni corrispondenti al 95% del capitale sociale ma aveva ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci, in precedenza negatale ingiustificatamente, soltanto in esecuzione di un provvedimento di urgenza adottato il 18 giugno 1990 dal Pretore di Milano), come risultava dalla modestia del prezzo della prima vendita (lire 3.200.000.000) e dalle modalità previste per il pagamento, con possibilità di dilazioni e di accollo di debiti dell'alienante per un pari importo;
sostenne inoltre che tale contratto era stato concluso invalidamente dall'amministratore unico della s.p.a. RO ID, al quale illegittimamente l'assemblea dei soci aveva attribuito tutti" i poteri di straordinaria amministrazione, con una deliberazione adottata il 13 settembre 1989, con la partecipazione e il voto favorevole del solo azionista di minoranza s.a. EE Motors.
La domanda - alla quale avevano resistito tutte le convenute e altresì UG ZO, intervenuto volontariamente nel processo quale titolare di un diritto di prelazione, concessogli dalla società RÈ per l'acquisto della villa in questione - fu disattesa dal Tribunale, che con sentenza del 30 novembre 1993 dichiarò il difetto di legittimazione attiva dell'attrice. Impugnata dalla s.a. BA EC in via principale e incidentalmente dalla s.p.a. RO ID, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza dell'8 luglio 1997 ha rigettato il primo gravame e dichiarato inammissibile il secondo - che erano stati contrastati dalla s.r.l. RÈ e da UG ZO, essendo rimasta invece contumace la s.r.l. IA CE - ritenendo: correttamente il Tribunale, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la s.a. BA EC, quale azionista della s.p.a. RO ID, non legittimata a far valere l'asserita nullità dei contratti in contestazione, poiché i soci non sono parte dei negozi stipulati da società di capitali, salvi restando gli strumenti accordati dall'ordinamento societario per influire sulla vita dell'ente o insorgere contro le sue determinazioni;
stante il carattere indiretto del pregiudizio eventualmente derivante dall'operato della società, neppure come terzi i soci possono agire ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., quando l'interesse dedotto, come nella specie, è la lesione del patrimonio della società, riflettentesi sul valore della loro partecipazione;
la tardività dell'iscrizione della s.a. BA EC nel libro dei soci della s.p.a. RO ID è irrilevante ai fini della legittimazione all'azione di nullità, ma comunque è dipesa, per ammissione dell'appellante principale, da essa stessa, dato che inizialmente non era stata in grado di esibire le azioni acquistate, con le relative firme di girata;
le domande proposte con l'appello incidentale dalla s.p.a. RO ID - che in primo grado aveva resistito all'azione dell'attrice, mentre in secondo vi si è associata - sono inammissibili perché nuove, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale, la s.a. BA EC e la s.r.l. RO (già s.p.a. RO ID). La s.r.l. RÈ si è costituita con controricorsi.
Nè UG ZO ne' la s.r.l. IA CE (nei confronti della quale è stato integrato il contraddittorio dalle due ricorrenti, come era stato disposto da questa Corte) hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Ognuna delle parti costituite ha presentato proprie memorie. Il difensore della ricorrente principale ha inoltre replicato con osservazioni per iscritto alle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi devono essere riuniti, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ. Pregiudizialmente la s.r.l. RÈ ha contestato l'ammissibilità di entrambe le impugnazioni.
In ordine alla prima la resistente ha osservato che la notificazione alla s.r.l. IA CE, rimasta contumace in appello, è giuridicamente inesistente, essendo avvenuta presso il procuratore che aveva rappresentato tale società nel giudizio di primo grado.
L'eccezione non è fondata.
La mancata notificazione di un atto di impugnazione (cui va equiparata la notificazione ricevuta da persona, come nella specie, priva di ogni rapporto con il destinatario: Cass. 26 gennaio 2001 n. 1100) a uno dei litisconsorti necessari (quale la s.r.l. IA CE, che è stata parte di entrambi i contratti sulla cui nullità si verte) non comporta l'inammissibilità del gravame, dovendo il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. Al che appunto ha provveduto questa Corte, con ordinanza pronunciata nell'udienza del 26 settembre 2000. Nè rileva che la successiva notificazione sia stata effettuata dalle ricorrenti invalidamente, in quanto eseguita secondo le prescrizioni dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che erano state dichiarate costituzionalmente illegittime da Corte cost. 23 settembre 1998 n. 346. In tali casi, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va assegnato un ulteriore termine perentorio per la rinnovazione (Cass. 4 aprile 2001 n. 4986), come infatti è stato disposto nell'udienza del 23 aprile 2001, con ordinanza alla quale la s.a. BA EC e la s.r.l. RO hanno poi regolarmente ottemperato.
Quanto all'altro ricorso, che è stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., ma entro quello di cui all'art. 371 cod. proc. civ., la s.r.l. RÈ ha rilevato che proviene da una parte cui non era rivolto quello principale, ma che anzi vi ha aderito, sicché l'impugnazione non avrebbe potuto essere proposta come l'incidentale tardiva", essendo ciò consentito solo quando i due gravami hanno per oggetto lo stesso capo di sentenza e l'interesse al secondo deriva dall'avvenuta proposizione del primo.
Neppure questa eccezione può essere accolta.
La giurisprudenza di questa Corte si è infatti ormai stabilmente orientata nel senso che le parti sono legittimate, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., a "proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza", anche quando non investono la pronuncia oggetto del precedente gravame, come in particolare nell'ipotesi di impugnazione di tipo adesivo, perseguente il fine di rimuovere decisioni sfavorevoli a entrambi gli appellanti o ricorrenti (Cass. 2 aprile 2001 n. 4789). Venendo quindi all'esame dei ricorsi, va premesso che non si può tenere conto degli eventi, diffusamente esposti da ognuna delle parti nei propri scritti difensivi, che si sarebbero verificati dopo la definizione del giudizio in appello: in sede di legittimità non è dato accertare ne' valutare fatti, siano precedenti o successivi alla pronuncia della sentenza impugnata.
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso principale, la s.a. BA EC denuncia, rispettivamente, "violazione ed erronea applicazione con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1418, 1421, 1343, 1345 c.c. sotto il profilo della titolarità dell'azione di nullità" e "violazione ed erronea applicazione con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 100 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c. sotto il profilo della mancanza di interesse alla azione di nullità", per avere il giudice di secondo grado negato la sua legittimazione attiva, omettendo di considerare che essa aveva promosso il giudizio come terzo e non come azionista della s.p.a. RO ID e aveva evidentemente interesse alla dichiarazione di nullità dei contratti in questione, ne' aveva potuto azionare rimedi "interni", a causa del fraudolento rifiuto opposto alla sua richiesta di essere iscritta nel libro dei soci.
Le due censure, che per la stretta loro connessione possono essere prese in considerazione congiuntamente, non sono fondate. Ineccepibilmente la Corte di appello, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., oltre ai precedenti citati nella sentenza impugnata, da ultimo Cass. 7 gennaio 2000 n. 82), ha osservato che l'azione intesa alla rimozione di un negozio posto in essere da una società, anche in caso di nullità, può essere esercitata soltanto dall'ente stesso, il quale esclusivamente vi ha un "interesse" immediato, come è richiesto dall'art. 1421 cod. civ., mentre quello del socio ha carattere indiretto, sicché non gli sono dati altri strumenti, se non i rimedi "interni" che gli competono come tale. 2 proprio un tale interesse solo "riflesso", che la s.a. BA EC aveva posto a base della propria domanda, come risulta dal suo stesso ricorso per cassazione, in cui si legge che il giudizio era stato promosso a difesa di diritti dell'attrice appunto in quanto socia della s.p.a. RO ID, in reazione a un'operazione tendente "per un verso, alla spogliazione della società, alla realizzazione di liquidità e, quindi, di beni di più facile distrazione, allo svuotamento della partecipazione della BA EC S.A. alla quota sociale, al controllo, agli utili e, quindi, a rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria":
nessun'altra legittimazione, che non derivasse dalla sua qualità di socia, pregiudicata dal contratto concluso dalla società, è stata in concreto fatta valere dalla ricorrente. Nè vale il riferimento all'ingiustificata mancata iscrizione nel libro dei soci, che aveva impedito alla s.a. BA EC di utilizzare gli strumenti "interni" apprestati a tutela dei soci. Sul punto il giudice di secondo grado ha osservato (e in proposito la ricorrente non ha sollevato contestazioni) che il ritardo era addebitabile alla stessa appellante, la quale inizialmente non era stata in grado di esibire le azioni acquistate con le relative firme di girata. Ma va altresì rilevato che il socio, nel caso prospettato dalla ricorrente, non rimane privo di ogni difesa, poiché può esperire i rimedi che gli competono in tale qualità e chiedere in quella sede che essa venga incidentalmente accertata, ove sia contestata.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. RO si duole di "violazione ed erronea applicazione con riferimento all'art. 360, 1^ comma n. 3 e n. 5, dell'art. 345, 1^ comma c.p.c. sotto il profilo della configurazione di 'domanda nuova' e dell'art. 132 c.p.c. sotto il profilo del difetto assoluto o della insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione quale 'domanda nuova' delle richieste di RO s.r.l.", lamentando che ingiustificatamente non si è tenuto conto della propria impossibilità, nel giudizio di primo grado, di far valere il diritto alla dichiarazione di nullità dei contratti in questione, che solo in appello aveva potuto chiedere, dopo essersi liberata dalla "illegittima tirannide di un socio di infima minoranza, in palese e macroscopico conflitto non solo con l'interesse del socio di maggioranza pretermesso ma anche con lo stesso interesse sociale".
La censura è inconferente per l'aspetto del difetto di motivazione (dato che si verte in materia processuale: Cass. 27 settembre 2000 n. 12790) ed infondata sotto il profilo della violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Poiché la s.p.a. RO ID, convenuta davanti al Tribunale, aveva resistito alle domande della s.a. BA EC, mentrè le aveva poi fatte proprie in secondo grado, chiedendone l'accoglimento con il suo gravame incidentale, esattamente la Corte di appello le ha considerate "nuove", poiché tali erano sotto il profilo soggettivo (anche se oggettivamente identiche a quelle rinnovate dall'appellante principale), essendo state proposte, per la prima volta in quella sede, dalla parte che unicamente era dotata di legittimazione attiva e che non poteva in tal modo supplire alla propria precedente inerzia, surrogandosi all'originaria attrice, che invece di quella legittimazione era priva.
D'altra parte, la pronuncia di cui si tratta risulta comunque corretta, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 dicembre 2000 n. 15526), per un'altra decisiva e assorbente ragione, che imponeva comunque la dichiarazione di inammissibilità del gravame incidentale: la sua provenienza da una parte che non vi aveva interesse, in quanto era rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio a quo, definito con il rigetto della domanda alla quale si era opposta, ne' poteva trasformarsi in soccombente, in seguito al proprio mutato atteggiamento in relazione alla causa. Gli altri due motivi del ricorso incidentale ripetono le argomentazioni svolte in quello principale e sono quindi inammissibili, attenendo a pronunce che non sono state adottate nei confronti della s.p.a. RO ID.
I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati, con conseguente condanna delle ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, condanna le ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 838.100 (euro 433.00), oltre a lire 25.000.000 (euro 12911.42) per onorari. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002