Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 0 70371 N. 131 TAB. ALL. B - N. MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 04 9 85 /0 *Iccesso tribu Lazio mancato vio del ricorso all'utic c Composta dagli mi Sigg.ri Magistrati: consequenze R.G.N. 13549/00 Colt. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente Dott. Enrico ALTIERI Re . Consigliere Cron. 11072 Do Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco BNER Consiglierc Ud.04/10/02 FICO ConsigliereDott. Nico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTEN CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. to 37170371 ER BO SD , in persona dei Socio Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ir ROMA VIA CAGLIAMENTO 55, pressc lo studio dell'avvocato NICCLA DT PIERRO, che La difende unitamente all'avvocato ANTONIO CASELLAII, giusto mandato à margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELI.F FINANZE, in persoca del Ministro pro 2002 tempore, domiciliato in BCMA VIA DEI PORTCGHESI 12, 3544 PICSSO 1'AVVOCATURA GENERALL DELLO STATO, che lo cappresenta e ditende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
UFFICIO ENTRATE VENEZIA 1; - intimato avversO la sentenza n. 64/99 delia Commissione Tributaria regionale VENEZIA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nelia pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI: udito il P.M. in persone del Sosti Procuratorehav General Cots. Innrio Attilio EFE che ha concluso per il rigesto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo La società di fatto DI BO impugnava dinanzi commissione Lributaria provinciale di Venezia alla 'avviso di rettifica emes so dial Locale ufficio di- strettuale deile imposte dirette, col quale veniva ele- vato, ai fini i.lo.r., il roddico d'impresa dichiarato a titolo di plusvalenza e derivare dall'avviamento per la cessione dell'azienda. Sosteneva che vi era sta o soltanto passagg di itolarità aziendale in capo G Tami lare già gestore dell'attività e chiedeva la so- spensione della riscossione. La commissione dichiarava inammissibile il ricorso, per cssere stato 10 stesso notificato alla Direzione Regionale delle entrate sezione staccata di Venezia, anziché all'ufficio accertatore. La società proponeva appello, che veniva respinto dalla come ssione tributaria regionale del Veneto con sentenza 7 - 21 giugno 1999, sulla considerazione che mancato invio della copia de. ricorso a l'ufficio comporta l'impossibilità di svolgere adeguatamente le vi era prova che un proprie difese, nella specie ท han cffettivo contraddi torio si fosse instaurato. Avver30 tale sentenza ]] RO BO s.d.f. ha proposto I curso per cassazione, sulla base di quattro mezzi d'annullamer Lo. L'Amministraz.cne finanziaria resiste con contro i COISO. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e faisa applicazione dell'art.47 d...vo 31 dicembre 1992, 0.546, nonchċ de procedimento, in relazione al_'art.360, г.4, cod.pro .civ., la ricorrente lamenta che la commissione abbia deciso nel merito la
contro
- versia, in sede di esaro dell'istanza di sospensione, impedendo alla ricorrente di presentare memorie, docu- menti repliche,г Пorchċ _'istanza ai conciliazione della controversia, Deduce, inoltre, che nell specie non poteva pariarsi di inammissibilità del ricorso ma, al più, di nullità della notifica. Anche ad ammettere che si tratti di inammissibili- tà, la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata dal pre- sidente, contro il cui provvedimento è armosso reclamo. avrebbo devuto, pertanto, articolarsi Ii procedimento ir due fas'.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e Ialsa applicazione dell'art.157 cod. proc. civ., in rela- ستياء xione all'art. 360, г. 3, cod. proc. civ., 1a ricorrenze censura - ä sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ΠΩΠ regolarmenLe cost_tuito 1 contraddisto- rio. Rileva che 'ufficio, fin dal primo grado di giu- dizio, ha regolamente partecipato al giudizio, parte- cipando ail'udienza fissata per la discussione del- l'istanza di sospensione, 1'u ficio è stato, pertanto in grado di conoscere Lermini della controversia, Q - 1 suc Comportamento processuale ha sanato ogni irrego- larità.
2.3. Col terzo motive la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.59, comma pri πορ lett. h), del d.l.vo n.546/92, deduce che, averdo ritenuto non regolarmente instaurato 1 contraddi-to- rio, la commissione regionale avrebbe dovuto rimettere la causa al primo g.udice.
2.4. Col quar o motivo la ricorrente deduce di ave- in conformità a quanto prescritto all'art.25, com- Ie, Ina 3, del H.
1.vo 18 dicembre 1997, n. 172, pagato il quarto delle sanzioni irrogate presentato alla segre- teria della commissione regionale istanza di estinzione del giudizio in relazione alle sanzioni, notificando copia di tale istanza l'ufficio. Lamenta, quindi, che have la commissione regionale nos si sia pronunciata sul- l'estinzione del giudizio. ૬ ૩. Motivi della decisione 3.1. I primi tre motivi, che possono essere сог- giuntamente esaminati, non mericano accoglimento. Pur Concordandosi col rilievo the la Commissione tributaria provinciale non poleva, in sede di Tratta zione dell'istanza di sospensione, dichiarare l'inan- missibilità del ricorso, tale vizio non può comportare la cassazione della sentenza impugnala, essendo ASSOI- bente la considerazione che la cause d'inammissibilità sia del ricorso introduttivo, sia delle impugnazioni) devono esserc rilevate dalla Corte di Cassazione an- che d'ufficio. Tale principio e non l'esigenza di evitare un inutile dispendio di attività processuale ) comporta ६ che la Corte devo, anche in modo autonomo rispetto alle prospettazioni delle pa li, giudicare sulle conseguenze rasmisa one di copia del ricorso intro- de la mancata all'ufficio, Come prescritto dall'art.17 del duttivo d. P. R. 26 ottobre 1972, 1.636. Orbene, secondo un principio affermato da una con- solidata giurisprudenza della Corte a vcdano, fra e più recenzi, le Sentenze ] CLA± 20 2002, n.2960 30 agosto 2002, n.12727 ), 'invio all'ufficio inanziario di copia del ricorso introduttive é un elemento neces- sario per il perfezionamento di Lale alto, e l'omissio- 그런 di Lalo Formalità comporta 'inammissibilità delhav ricorso, indipendentemente dal fatto che l'ufficio ab- bia potuto svolgere pionamento le proprie difese. Tale inammissibilità deve essere dichiarata in ogni stato grado dei giudizio, e anche per la prima volta in cas- sazione. Dove, pertanto, essero cor cl a la motivazione in diritto della sentenza impugnala, nella pa le ir cui la stessa ha fatto derivare la pronuncia d'inammissibilità dalla difettosa instaurazione dc contraddittorio.
3.2. La censura svolta ne. quarto motivo è inam- missibile in quanto, oltre ad essere stata dedotla per la prima volta in appelle, non contiene alcun riferi- mento concreto agli atzi o agli adempimenti che con- £ tribuenti avrebbero posto in cogere per Deneficiare dall'art. 25, prevista della riduzione delie sanzioni comma Lerzo, del d.l.ve 18 dicembre 1997, n.472. T 1 I corso Qeve essere, perlanto, rigettato.
3.3. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
A Corte di Cassazione, rigetta il corso e compensa e spose. Coal deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, i 4 ottobre 2002. Il Consiglierc estensore Enrico Allieri س معلماتчастик 11 Presidente Francesco Cristarella Orestano ارے کے اتر گیا ہے ۔ سیاسی Cotable On IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 1. APR. 2003 DO Ogg 4- IL CANCELLIERE C1 Osvald Ascanio