Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa è causa di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen., e, per l'effetto, anche dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere, perché detta nullità, a differenza dell'ordinario regime delle nullità relative delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima della conclusione dell'udienza stessa.
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: Come cambia il procedimento davanti al tribunale in composizione monocraticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 gennaio 2023
Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 50384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50384 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 25/11/2014
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1877
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 21104/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C. N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;
c/
C.D. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 30713/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 03/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.D. - imputato del reato di maltrattamenti in danno della moglie, G.C. , contestato sino al 18 marzo 2011 - perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della persona offesa, deducendone la nullità per omesso avviso dell'udienza preliminare, con la conseguente violazione dell'art. 419 c.p.p., nn. 1 e 7, e la nullità di tutti gli atti successivi, in ragione della mancata instaurazione del rapporto processuale.
L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, infatti, è stato erroneamente tentato in un indirizzo con numero civico diverso da quello del luogo ove la persona offesa risiede, nonostante lo stesso fosse stato correttamente indicato sia nella denuncia che negli altri atti di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Secondo un condivisibile insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 30524 del 17/06/2009, dep. 22/07/2009, Rv. 244881; Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, dep. 10/06/2013, Rv. 256483), l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa è causa di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., commi 1 e 7, e, per l'effetto, anche dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere, perché detta nullità, a differenza dell'ordinario regime delle nullità relative delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima della conclusione dell'udienza stessa. L'espressa previsione dell'art. 428 c.p.p., comma 2, infatti, legittima la persona offesa a proporre ricorso per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419, citato comma 7 derogando in tal modo deroga alla regola generale dettata dall'art. 181 cod. proc. pen.. Dall'esame dell'allegata documentazione emerge che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata erroneamente operata presso un indirizzo con numero civico diverso (via (OMISSIS) ) da quello (via (OMISSIS) )
in cui la persona offesa risultava residente in [...], secondo quanto già indicato in altri atti del procedimento.
3. Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014