Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., il porto senza giustificato motivo di un pugnale utilizzato come ausilio per l'attività di pesca subacquea. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di uno strumento atto ad offendere e non di un'arma bianca propria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2010, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/12/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2097
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 20443/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. YE AM AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 24/2/2010 dalla Corte d'Appello di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inamissibilità del ricorso. Udito l'Avv. NERI Bruno che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 febbraio 2010, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 17 marzo 2008, dal Tribunale di Livorno nei confronti di YE AM AL per i reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e violazione dell'art.699 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4, riduceva la pena per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 confermando, nel resto, la decisione appellata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale YE AM LI proponeva ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo di ricorso denunciava l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e la violazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto provata la responsabilità del condannato sulla base di un unico indizio, rappresentato dal rinvenimento dello stupefacente sequestrato in una vaschetta ubicata sotto il sedile del guidatore dell'auto di sua proprietà e da lui condotta.
Con il secondo motivo di ricorso lamentava la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi fattuali favorevoli all'imputato sottoposti dalla difesa, il cui esame avrebbe dovuto condurre ad un diverso giudizio sulla responsabilità del ricorrente, specie con riferimento all'effettiva disponibilità dello stupefacente sequestrato.
Con il terzo motivo di ricorso evidenziava la mancanza o manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza aveva escluso la destinazione all'uso personale dello stupefacente sulla base della sola quantità di dosi ricavabili e senza procedere ad alcun accertamento sulla compatibilità del quantitativo con le esigenze di un consumatore medio, rapportato al numero complessivo delle persone (cinque) presenti nell'auto del ricorrente al momento del sequestro, atteso che gli operanti avevano riferito, durante la loro testimonianza, di aver avvertito all'interno dell'auto il classico odore di marijuana bruciata rinvenendo anche uno "spinello" già confezionato.
Con il quarto motivo di ricorso riteneva meritevole di censure l'impugnata decisione anche nella parte in cui, con valutazione asseritamente apodittica, era stata ritenuta la configurabilità della contravvenzione sanzionata dall'art. 699 c.p. senza enunciare le ragioni per le quali il pugnale da sub sequestrato era stato ritenuto un'arma bianca propria.
Alle stesse conclusioni giungeva con riferimento alla mazza da baseball, qualificata come arma impropria senza tenere conto delle circostanze spaziali e temporali che avrebbero reso il porto della stessa ingiustificato.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
Va preliminarmente osservato che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente agli elementi acquisiti in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa che indica in motivazione.
La decisione rispetta i limiti di legittimità della motivazione per relationem, avendo il giudice d'appello, a giudizio di questa Corte, assolto adeguatamente all'obbligo di argomentare sulla fallacia, inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione in presenza di specifiche censure dell'appellante dopo aver richiamato la pronuncia di primo grado.
Con particolare riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine alla detenzione dello stupefacente, la Corte territoriale ha quindi coerentemente illustrato le ragioni che inducevano a disattendere la tesi difensiva indicando gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure e rappresentati non solo dalla collocazione dello stupefacente all'interno di un vano ubicato sotto il sedile del passeggero della vettura di proprietà del ricorrente e dallo stesso condotta (dato, questo, sicuramente rilevante, attesa la impossibilità, per gli altri passeggeri, di accedere allo scomparto, specie mentre l'auto era in movimento) ma anche dalle manovre elusive poste in essere all'atto del controllo.
Altrettanto immune da censure è la esclusione della destinazione all'uso personale dello stupefacente che la Corte d'appello giustifica non solo sulla base del comportamento appena descritto e sul dato ponderale relativo al peso complessivo (116 grammi) e alle dosi ricavabili (128), ma anche sulla confezione in un numero di singoli involucri (19) e sull'elemento temporale (prime ore del mattino).
Tali elementi, complessivamente valutati, hanno indotto la Corte d'appello a ritenere, in modo del tutto razionale, non ipotizzabile la destinazione all'esclusivo uso personale anche con riferimento a tutti gli occupanti del mezzo.
Il quarto motivo di ricorso è in parte fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto configurabile, con riferimento al porto di un pugnale da sub, la violazione contravvenzionale sanzionata dall'art. 699 c.p.. Tale disposizione, come è noto, è applicabile al porto abusivo di "armi bianche proprie" individuabili negli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Gli altri strumenti ed oggetti, anche diversi da quelli da punta e da taglio, non naturalmente ed esclusivamente destinati all'offesa alla persona ma utilizzabili a tale scopo rientrano, invece, nel novero delle "armi improprie" il cui porto senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa è sanzionato penalmente, con pena sensibilmente più mite, dalla L. n.110 del 1975, art.
4. Rientrano, ad esempio, pacificamente nel novero delle armi bianche proprie, secondo la casistica rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, il coltello con apertura a scatto (Sez. 1392/00), il coltello non a scatto ma con lama che diventa fissa all'esito dell'estrazione manuale (Sez. 1 n. 16685/08) la baionetta (Sez. 1 n. 4157/95) il pugnale (Sez. 1 n. 1730/96). Tali strumenti hanno caratteristiche costruttive tipiche che ne esaltano la destinazione all'offesa come nel caso del pugnale, solitamente caratterizzato da particolare impugnatura, da lama fissa a doppio taglio di foggia adeguata per la particolare utilizzazione. Nella fattispecie, il reato contestato riguarda il porto di un "pugnale da sub".
La stessa descrizione dell'oggetto avrebbe dovuto indurre ad una accurata valutazione della intrinseca capacità offensiva, apparentemente esclusa dalla stessa definizione che sembra inquadrare l'oggetto nel novero degli attrezzi sportivi in quanto destinato come ausilio per l'attività della pesca subacquea.
In tal caso, la definizione di "pugnale" sarebbe del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Il coltello per la pesca subacquea, in ragione della sua natura di semplice strumento atto ad offendere, non rientra infatti nelle armi bianche proprie ma nel novero degli strumenti atti ad offendere il cui porto senza giustificato motivo è sanzionato dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, (v. Sez. 1 4020/80 ed altre succ. conf.).
La Corte territoriale ha comunque correttamente ritenuto non giustificato il porto di entrambi gli oggetti in sequestro in ragione delle circostanze di tempo e di luogo, richiamando il contesto entro il quale era avvenuto il controllo ed il successivo sequestro (a bordo di una vettura, alle prime ore del mattino.
Per entrambe le contravvenzioni risulta tuttavia spirato il massimo termine prescrizionale a far data dal 17 marzo 2010.
Ne consegue che dette violazioni, indicate ai capi B) e C) della rubrica, sono estinte per intervenuta prescrizione e la relativa pena irrogata, pari a 15 giorni di arresto, deve essere conseguentemente eliminata, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata decisione limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) per essere gli stessi estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a giorni 15 di arresto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011