Sentenza 8 luglio 2002
Massime • 1
Il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove "superflue" in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495, comma 4 cod. proc. pen.) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190, comma 1 cod. proc. pen.) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle "manifestamente" superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo.
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intervista di Lello Magi a Paolo Ferrua, Cataldo Intrieri, Francesco Cascini e Nicola Russo Sommario:1.Le domande. 2.La scelta del tema. 2. Le risposte. 3. Le conclusioni. 4. L'intervista in pdf. 1.Le domande Le Sezioni Unite sono - nella architettura istituzionale - l'organo deputato alla soluzione di contrasti interpretativi sui contenuti della legislazione vigente. Si va però diffondendo, attraverso l'esame delle decisioni, la percezione di un ruolo - svolto in concreto - non meramente nomofilattico di tale organo, nel senso che attraverso la soluzione dei contrasti interpretativi si tende sovente ad 'estrarre' dalle disposizioni vigenti (nelle loro mille interrelazioni) nuove regole …
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intervista di Lello Magi a Paolo Ferrua, Cataldo Intrieri, Francesco Cascini e Nicola Russo Sommario:1.Le domande. 2.La scelta del tema. 2. Le risposte. 3. Le conclusioni. 4. L'intervista in pdf. 1.Le domande Le Sezioni Unite sono - nella architettura istituzionale - l'organo deputato alla soluzione di contrasti interpretativi sui contenuti della legislazione vigente. Si va però diffondendo, attraverso l'esame delle decisioni, la percezione di un ruolo - svolto in concreto - non meramente nomofilattico di tale organo, nel senso che attraverso la soluzione dei contrasti interpretativi si tende sovente ad 'estrarre' dalle disposizioni vigenti (nelle loro mille interrelazioni) nuove regole …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2002, n. 38812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38812 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 08/07/02
1. Dott. CASO IO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 965
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI IO - Consigliere - N. 2110/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN RO, n. a Quartucciu il 9 gennaio 1969;
avverso la sentenza in data 22 novembre 2002 della Corte di appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IO Galati, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 22 novembre 2002, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza in data 22 marzo 2001 del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Macomer, appellata da AN RO, con la quale il medesimo era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. per avere usato violenza e minaccia nei confronti della guardia carceraria GI CO che lo stava accompagnando nei passeggi degli isolati;
in Macomer, il giorno 8 luglio 1995.
I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità del TA in ordine al reato ascrittogli sulla base delle concordi deposizioni della persona offesa e dell'altra guardia carceraria ID IO, presente al momento del fatto, dalle quali risultava che l'imputato, dopo avere avuto un diverbio con altro detenuto durante l'ora d'aria, era stato invitato ad abbandonare il cortile, e inoltre che durante il tragitto verso i passeggi degli isolati, aveva dapprima minacciato l'GI con la frase "tra poco devo uscire, te la faccio vedere io" e poi aveva cercato di divincolarsi dalla guardia, che lo tratteneva per le braccia.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che deduce:
1) Violazione dell'art. 495 comma 4 c.p.p. avendo il Tribunale revocato l'ammissione della testimonianza del teste AT UG ritenendola erroneamente superflua, data la contraddittorieta delle deposizioni delle due guardie carcerarie circa il momento in cui sarebbero state proferite le minacce.
2) Manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione del teste AT, erroneamente non ravvisando alcuna contraddittorieta tra le desposizioni delle guardie GI e ID. DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
Come già osservato dalla Corte di appello, il Tribunale aveva ritenuto superfluo procedere all'esame del teste TO (cui il pubblico ministero, dopo averne sollecitato l'audizione, aveva rinunciato) in quanto le deposizioni delle due guardie penitenziarie apparivano del tutto concordanti circa la condotta posta in essere dall'imputato e i tempi della sua realizzazione. E per analoghi motivi la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Tale valutazione, in quanto espressa con motivazione adeguata e logica, non merita alcuna censura. Nè può dirsi che il Tribunale abbia violato alcuna disposizione di legge, prima ammettendo e poi revocando le prove richieste dal pubblico ministero. Va infatti al riguardo ribadito che il potere attribuito al giudice dal comma 4 dell'art. 495 c.p.p. di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue", esercitato sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo giudice è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale "verginità conoscitiva" dell'organo giudicante rispetto alla regiudicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all'art. 190 comma 1 c.p.p., richiamato dall'art. 495 comma 1 dello stesso codice, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, la censura di mancato espletamento delle prove richieste dalle parti si risolve in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato. Nella specie, come già osservato, la motivazione resa al riguardo dai giudici di merito appare ineccepibile.
Per il vero, il ricorrente, con il secondo motivo, assume il contrario, sostenendo che, come emerge dalla "lettura dei verbali di udienza", le deposizioni dell'GI e del ID sarebbero state contrastanti circa i tempi in cui l'imputato avrebbe posto in essere la condotta addebitatagli. In particolare si sostiene che il teste ID aveva riferito che il fatto si sarebbe verificato quando l'imputato si trovava già all'interno della sezione e l'atto di ufficio dell'GI, quindi, si era già esaurito.
Ma posto che dal testo della motivazione della Corte di appello risulta invece che dette due deposizioni sono state del tutto convergenti sia in ordine alla condotta del TA sia in relazione al momento in cui essa è stata realizzata, la censura appare inammissibile, in quanto, in base al disposto dell'art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., non è consentito alla Corte di legittimità di apprezzare eventuali carenze motivazionali o travisamenti del fatto attingendo direttamente dagli atti processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 500 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 500.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2002