Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
L'elemento oggettivo del reato di interruzione volontaria della gravidanza previsto dall'art. 19, comma terzo, della legge 27 maggio 1978, n.194 distingue un aspetto sostanziale collegato all'accertamento del pericolo per la salute della donna ed uno formale relativo al rispetto delle modalità previste dall'art. 7; conseguentemente anche l'elemento soggettivo, nella forma del dolo generico, si esprime nella consapevolezza della condotta delittuosa che giunga a coprire l'inesistenza dei processi patologici di cui all'art. 6 lett.b l.cit. ovvero l'inesistenza della loro certificazione cui il medico è tenuto in base all'art.7 in relazione. (Fattispecie in tema di annullamento per difetto di motivazione sull'elemento psicologico di sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/1998, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 30.01.98
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. " AL RO " N.192
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N.25307/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica corte d'appello di Milano, avverso sentenza corte d'appello di Milano 14.06.1996 nei confronti di 1) IA UR n. Pisano 4.6.46. 2) ZU MO n. Milano 13.4.52. 3) D'BR NC n. Cerignola 27.9.34.
avverso la sentenza 4) NI BE A. n. Milano 21.7.61. 5) OL BE F. n. Cesano Maderno 12.8.49. 6) CO Maria L. n. Milano 24.5.49.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e del ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Giuseppe A. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori: avv. C. Gilli per IA;
avv. N. Alecci ed avv. C. Smuraglia per ZU, NI e OL;
avv. D. Contestabile per D'BR; avv. G. Maris per CO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A tutti gli attuali ricorrenti, nonché a IA FR, era stato contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61 n.9, 110 c.p., 19 co. 3 e 5, 12 - 7 -6 L. 22.05.1978 n.194, per avere con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di medici del servizio ostetrico ginecologico istituto "Luigi Mangiagalli" di Milano, ove era stato praticato l'intervento, cagionato l'interruzione volontaria della gravidanza -dopo i primi novanta giorni- su donne minori degli anni 18, senza l'effettivo accertamento medico dell'esistenza di processi patologici previsti dall'art. 6 lett. b) L. 194/78 e comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7 stessa legge.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio ed ad un pubblico servizio. In Milano tra il 21.03.1981 ed il 15.07.1998.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 22.06.1993, aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.
La pronuncia di primo grado aveva ritenuto che il giudice deve vagliare l'effettiva esistenza del processo patologico rilevante ex art. 6 lett. b) L. 194/78 (già accertato dal medico del servizio ostetrico- ginecologico) sulla base di tutti gli elementi disponibili, non potendosi limitare alla semplice "ricognizione" di quanto certificato dal sanitario anche sulla base della "collaborazione di specialisti" (art. 7 co. 1).
Aveva poi precisato che la certificazione, proveniente dal medesimo sanitario che aveva eseguito l'accertamento, non doveva assumere forme vincolante per esplicitare la sussistenza del processo patologico sicché era legittima la prassi dell'uso -nella relazione degli esperti- di un linguaggio per così dire criptico- convenzionale, per la tutela psicologica delle minori cui andava consegnato il documento perché fosse presentato all'ospedale. In definitiva, accertava la sussistenza di veridicità dei processi patologici giustificanti gli interventi ex art. 6 lett. b), anche sulla base di testimonianze integrative delle relazioni. Su appello del P.M., il quale operava una distinzione tra i casi in cui sarebbe stata evidente la mancanza di processo patologico ed altri in cui poteva riscontrarsi solo negligenza nell'accertamento e -comunque- il dubbio in ordine alla malattia, la corte di merito ha disposto una perizia medico-legale, affidata ad un collegio di sanitari, perché sulla base di tutte le risultanze processuali (comprese le deposizioni testimoniali) rilevassero indicazioni idonee a configurare processi patologici aventi le caratteristiche indicati dalla lett. b) dell'art. 6 L. 194/78. I periti hanno riportato i risultati dell'accertamento in apposite schede (una per ogni cartella clinica su I.V.G.), che raccolgono tutti i dati di fatto aventi rilevanza medico-legale (ivi compresa la presenza o mancanza di certificazione) e la discussione conclusiva sull'esistenza o meno dei processi patologici determinanti un grave pericolo per la salute psichica delle gestanti minorenni. La sentenza, seguendo la suddivisione in categorie operata dai periti per i 141 casi di I.V.G., ha enucleato 51 casi, in cui erano configurabili processi patologici tali da determinare il grave pericolo ipotizzato dalla norma, 6 casi in cui permaneva il dubbio in ordine alla sussistenza di malattia e pericolo, 27 casi inerenti a processi morbosi non comportanti -tuttavia- il pericolo, 54 casi in cui dalla documentazione in atti non si poteva evincere l'esistenza di processi patologici cui correlare in concreto un pericolo per la salute psichica. Inoltre casi, poi, la convergenza di fattori di rischio sul grave pericolo lasciava insorgere il sospetto di non adeguata certificazione di processo patologico realmente esistente. La corte di merito, sulla scorta delle valutazioni peritali, è pervenuta alla conclusione di insussistenza del fatto in tutti i casi in cui le condizioni indicate dall'art. 6 lett. b) della legge n. 194 erano state accertate e nei casi di dubbio.
Quando, invece, l'esclusione del processo patologico comportante grave pericolo per la salute psichica della minore rendeva configurabile l'elemento materiale dei reati, ha ritenuto la mancanza dell'elemento psicologico ed ha assolto perché il fatto non costituisce reato.
Il ricorso del P.G. è limitato ai capi della sentenza - riguardanti gli imputati IA, ZU, D'BR, NI, OL e CO di assoluzione perché l fatto non costituisce reato. Per ogni singolo imputato sono stati indicati, seguendo il medesimo criterio adottata nella sentenza, i numeri delle cartelle cliniche riguardanti i casi di I.V.G. illegali contestati. Il ricorrente allega, in un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'interpretazione degli artt. 6, 7, 19 co. 5 L. 22.05.1978 n.194, nonché consequenziale vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento sotto un certo profilo. Al fine di meglio inquadrare le problematiche sollevate dal ricorrente, è necessaria una breve illustrazione della normativa che interessa il presente giudizio, pure nel quadro generale della L.22.05.1978 n.194. L'interruzione volontaria della gravidanza (I.V.G.), è "liberalizzata" entro i primi novanta giorni (art.4) nel senso che - pur con la garanzia del rispetto delle procedure previste dagli artt. 5, 8, 12 e 13- è lasciata alla donna, che abbia preso coscienza delle possibilità di essere aiutata a rimuovere le cause che la porterebbero all'intervento, l'ultima definitiva decisione. Dopo i primi novanta giorni, invece, l'aborto è consentito solo nei seguenti casi strettamente previsti dall'art. 6. 1) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (lett. a), con le cautele imposte dal co. 3 art.7 in caso di possibile vita autonoma del feto.
2) Nel caso di accertati processi patologici (comprese le rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro), "che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna" (lett. b).
Si tratta delle ipotesi di aborto "terapeutico", in cui il grave pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna vengono a configurare una sorta di "stato di necessità" che giustifica l'IVG, dopo il primo trimestre.
Alcune disposizioni attengono specificatamente alla donna minorenne, in relazione alla formazione del processo volitivo con il supporto dell'assenso di chi esercita patria potestà o tutela ovvero dell'intervento sostitutivo del giudice tutelare che autorizza la minorenne "a decidere l'interruzione della gravidanza", nei primi novanta giorni (art. 12 co. 2).
Anche per le minorenni, tuttavia, ai fini dell'IVG dopo il primo trimestre si applicano le procedure di cui all'art. 7 (art. 12 c.4).
Tale ultima norma indica le modalità relative ad "accertamento" e "certificazione" in ordine all'esistenza dei processi patologici configuranti i casi previsti dall'art.6.
L'art. 19 contempla le sanzioni penali per il caso di IVG effettuata nel primo trimestre senza il rispetto delle modalità di legge (commi 1 e 2) e di quella dopo i primi novanta giorni, fuori dei casi di cui all'art. 6 ovvero senza l'osservanza delle modalità indicate dall'art. 7 (commi 3, 4).
Il comma 5, nel determinare la pena -aumentata fino alla metà rispetto a quella dei commi precedenti- individua l'illegale IVG su donna minorenne con riferimento a "casi e modalità" previste dagli artt. 12 e 13. Abbiamo già notato che l'ultimo comma dell'art. 12 attiene all'IVG dopo i primi novanta giorni e dunque, anche per le minori degli anni diciotto, essa deve avvenire nel rispetto delle procedure di cui all'art.7.
In conclusione, per inquadrare nella disciplina normativa i delitti contestati agli imputati, occorre riferirsi alle medesime disposizioni (art. 6, lett. b, e 7) che indicano -in generale- i presupposti sostanziali e le procedure che rendono lecita l'IVG dopo i primi novanta giorni.
Dalla lettura sistematica delle norme che interessano il presente giudizio emerge il seguente dato fondamentale, sul quale si è diffusa la motivazione dell'impugnata sentenza, costituente anche il fulcro del ricorso sia pure sotto il solo profilo dell'elemento soggettivo del reato.
La legge, nel definire i limiti della legittimità dell'IVG oltre il novantesimo giorno e -correlativamente- le ipotesi di reato, distingue un aspetto "sostanziale" (art.6) ed altro "formale" (art.7).
La lettera della norma (art. 19 c. 3) prevede come delitto l'intervento avvenuto non solo "senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 6", ma anche (". . . o comunque. . . ") "senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7".
Il comma 5 del medesimo art. 19 ripete lo stesso principio laddove individua le ipotesi criminose -con riferimento alle donne minori o interdette- "fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste. ."; esplicita menzione delle "procedure di cui all'art. 7" è ancora contenuta nell'art. 12 u.c.
Da una tale distinzione, che non può essere ignorata siccome radicata nella chiara lettera della legge, derivano rilevanti conseguenze, in relazione alla struttura degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
che si riflettono sui poteri di accertamento del giudice di merito.
Questi, nel caso la contestazione faccia riferimento alla doppia ipotesi, è tenuto ad accertare non solo la sussistenza del processo patologico determinante il grave pericolo per la salute fisica o psichica (il presente giudizio attiene esclusivamente a quella "psichica") della donna, ma anche il rispetto delle "modalità" ex art. 7.
La prima indagine implica un sindacato di merito nel quale sono utilizzabili fonti probatorie e perizie anche sugli atti, con la possibilità di pervenire a conclusioni opposte -quanto a sussistenza di malattia e pericolo alla salute psichica della donna, a nesso causale ed a gravità del pericolo- rispetto del medico del servizio ostetrico - ginecologico, non bastando la semplice ricognizione dei processi patologici come da lui accertate.
D'altro canto -passando al profilo "formale"- poiché il sanitario è sempre tenuto a "certificare" l'esistenza del processo patologico accertato, qualora il giudice ritenga la carenza di tale doverosa "modalità", deve riconoscere la sussistenza del reato. L'impugnata sentenza ha sostanzialmente accolto una tale impostazione, anche se poi opera del "distinguo" quanto all'attività di trasmissione di documentazione e comunicazione della certificazione al direttore sanitario cui il medico è obbligato, ex art. 7 co. 1 u.p., nel caso di intervento urgente. Ritiene, infatti, che -poiché non è richiesto il "doppio controllo" (del medico e del direttore sanitario)- quell'attività ha solo funzione amministrativa ed organizzativa.
Tale ultima questione, comunque, non assume grande rilevanza del presente giudizio, che concerne più specificatamente il modo in cui si viene a configurare l'elemento psicologico del reato, in relazione al profilo "sostanziale" e "formale".
La corte milanese, tuttavia, sembra voler ripudiare del tutto la tesi "formalistica", quando ritiene che l'omessa "certificazione" non possa costituire ipotesi di IVG vietata, alla stessa stregua della mancanza di "accertamento" sostanziale del processo morboso ex art. 6 lett. b) (pag. 35).
Si sofferma a lungo sulla del processo patologico, con particolare riferimento alla psicopatologia dell'età evolutiva, e sulle modalità per accertarlo assieme al conseguente pericolo per la salute psichica delle minorenni.
Del reato la riproduzione in sentenza delle 141 schede relative ad altrettanti casi di IVG sta a dimostrare il particolare approfondimento dell'aspetto sostanziale al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per la legale IVG, focalizzando l'attenzione principalmente su certificazioni e relazioni redatte dagli psicologi ed utilizzate dagli ostetrici nell'ambito di quella collaborazione con specialisti, consentita dall'art. 7 c.
1. In punto di fatto, l'impugnata sentenza evidenzia come l'indagine peritale abbia posto in luce -in molti casi- l'assoluta impossibilità di evincere, della lettura ed dall'interpretazione dei certificati, l'esistenza di un processo patologico comportante grave pericolo per la salute psichica. Nè l'esame testimoniale degli psicologi, siccome ponenti precise diagnosi anche contrastanti con i loro certificati, avrebbe consentito l'integrazione dei dati contenuti nella documentazione.
In definitiva, la corte territoriale perviene alla conclusione che, nei casi in cui è stato escluso il processo patologico comportante grave pericolo per la salute psichica della minore, sussisterebbe l'elemento materiale dei reati.
Passando all'esame dell'elemento psicologico di dolo generico lo individua nella "volontà cosciente di omettere accertamento del processo patologico" e, dunque, nella "coscienza e l'intenzionalità di realizzare aborti illegali in conseguenza al mancato accertamento del processo patologico".
Prende, poi, in considerazione circostanze (quali le difficoltà organizzative in cui gli imputati si trovavano ad operare nei primi anni di applicazione della legge "in molti punti formulata in modo farraginoso ed inadeguato", i rifiuti si IVG in assenza delle condizioni legittimatrici, la casualità nella scelta dei consulenti e la particolare difficoltà di definizione e valutazione diagnostica delle psicopatologie, l'inadeguatezza dei pareri) per ritenere che "le IVG effettuate al di fuori delle ipotesi previste come lecite dalla legge furono determinate da una erronea valutazione e non da una volontà preordinata".
L'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e impugnata dal P.G. presso la corte d'appello di Milano sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e manifesta illogicità di motivazione. Il ricorrente critica la distinzione tra aspetto formale e sostanziale accolta dall'impugnata sentenza, ritenendo che nei casi di cui alll'art.6 lett. b) è possibile solo un controllo di natura formale.
L'interpretazione che consenta al giudice penale di verificare la sussistenza dei presupposti materiali obiettivi urterebbe contro la lettera della norma e renderebbe il medesimo giudice "arbitro ultimo della liceità dell'intervento" a seguito di una difficile valutazione "post factum". Pone in risalto che l'unico soggetto abilitato all'accertamento (come esercizio di discrezionalità tecnica "tendenzialmente irreversibile" dei presupposti dell'intervento è il medico del servizio ostretrico-ginecologico; il quale potrà avvalersi della collaborazione di specialisti (art.7, 1 c.).
L'accertamento, poi, deve essere trasfuso nella "certificazione" che da contezza di una realtà giuridica in precedenza inesistente. Il ricorrente coglie la stretta correlazione tra accertamento e certificazione, ritenendone arbitraria la cesura operata nella sentenza.
Critica, inoltre, l'esclusione della certificazione dalle attività procedimentali ex. Art. 7, per dedurne conseguenze, sotto il profilo del vizio di motivazione, in ordine alla struttura dell'elemento soggettivo del reato, inteso come consapevolezza di eseguire IVG nella totale assenza di certificazioni attestanti l'esistenza di processi patologici.
Ritiene questa Corte che, pur non potendosi condividere affatto l'esaltazione dell'aspetto "formale -procedurale" posto in luce nel ricorso, la censura relativa all'individuazione dell'elemento psicologico del reato risulta fondata.
L'art. 19 comma 3, che sanzione l'IVG oltre il primo trimestre quando avvenga "senza l'accertamento medico dei casi previsti delle lettere a) e b) dell'art.6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7", usa termini che assumono valenza di carattere sostanziale, pur non tralasciando il riferimento al rispetto delle garanzie procedimentali.
L'art. 6 indica le precise condizioni in presenza delle quali l'aborto "terapeutico" può essere praticato. La loro mancanza rende penalmente illecito l'intervento e non può non consentire al giudice di avvalersi di poteri che la legge gli conferisce per un sindacato di merito, sia pure "ex post", in ordine all'insussistenza dei presupposti legittimanti.
La presunta difficoltà dell'indagine (soprattutto nel caso del processo patologico determinante il pericolo grave per la salute psichica di una donna in età evolutiva) non può certo costituire un ostacolo all'esercizio dell'azione penale ed al perseguimento dell'illecito.
Indiscutibilmente il legislatore avrebbe potuto individuare la fattispecie criminosa facendo perno esclusivamente sulla violazione della procedura ed abbandonando la difficile strada dell'assenza dei presupposti.
Ma una tale scelta avrebbe dovuto estrinsecarsi nella norma, che al contrario denota la primaria posizione attribuita all'accertamento medico dei casi previsti dall'art. 6, pur senza trascurare (" o comunque ") le modalità previste dall'art. 7.
Ancora più esplicito appare il comma 5 dell'art. 19 (IVG su donna minore) allorché usa l'espressione "fuori dei casi", in alternativa all'inosservanza delle modalità procedimentali. In breve, non può dubitarsi della volontà legislativa di costruire la fattispecie criminosa facendo anzitutto riferimento alla mancanza dei presupposti sostanziali e ricorrendo alla tecnica di enucleare, per l'IVG oltre i novanta giorni, cause di giustificazione ravvicinabili allo stato di necessità (art. 6), in mancanza delle quali l'intervento assume rilevanza penale (art. 19). Non può, tuttavia, negarsi la concorrente incidenza - nella configurazione del reato - dell'aspetto squisitamente "formale", attinente a "modalità" (art. 19) e "procedure" (art. 12 c 4). L'art. 7 impone che i processi patologici, indicati dall'articolo precedente, vengano "accertati" e "certificati" esistenti del medico del servizio ostetrico-ginecologico. L'impugnata sentenza sembra non dare il giusto peso al significato del potere-dovere certificativo conferito dall'art. 7 c 1, indipendentemente dalla "comunicazione" del "certificato" al direttore sanitario dell'ente ospedaliero nel caso di intervento nel caso di intervento urgente.
Se nell'accertamento dei processi patologici il medico ostetrico ginecologico può avvalersi della collaborazione di specialisti, l'accertamento stesso e la correlativa certificazione rimangono attività che competono esclusivamente a lui.
L'ausilio di uno psichiatra o di uno psicologo, nel caso di processo morboso determinante grave pericolo per la salute psichica della donna (specie se minore), non esonera l'ostetrico dalla diretta responsabilità in ordine all'accertamento come alla "certificazione".
Tutto questo deve comportare la necessità proveniente dallo specialista, l'abbandono di posizioni acritiche, la piena presa di coscienza in ordine all'esistenza dei processi patologici giustificanti l'IVG.
La legge, tenuto conto degli importanti risvolti psicologici morali e sociali dell'IVG dopo il primo trimestre, ha voluto porre, a garanzia che il sacrificio del feto sia consentito solo nelle prospettate ipotesi di necessità, un punto fermo di consapevole responsabilità ricollegando conseguenze di ordine penale anche al rispetto delle modalità procedimentali, prima tra tutte la certificazione di esistenza del processo morboso determinante il grave pericolo.
Dinanzi alla chiarezza letterale della norma, resa ancora più pregnante dalla necessità di fondare accertamento e certificazione sulla base di idonea documentazione, la prassi cui si fa cenno nell'impugnata sentenza(uso di termini generici, linguaggio convenzionale-criptico nelle relazioni degli specialisti) non può risultare contraria alla legge penale e risolversi in errore inescusabile su tale legge, ininfluente ai fini della individuazione del dolo.
Tutto quanto precisato assume un sicuro risvolto sull'accertamento dell'elemento psicologico del reato. Indiscutibilmente siamo in presenza di dolo generico, in cui la consapevolezza della condotta delittuosa deve giungere a coprire l'inesistenza dei processi patologici ex art. 6 lett. b), ovvero la mancanza della loro certificazione, costituente "comunque" inosservanza delle modalità previste dall'art. 7 inclusa nella fattispecie normativa.
Sotto il primo profilo (aspetto sostanziale) la sentenza impugnata deduce la carenza di dolo da elementi del tutto generici, che nulla dimostrano in relazione alla mancanza del dolo nel caso concreto.
Si tratta, inoltre, di circostanze volte ad accreditare una "buona fede" che non rileva neppure nell'errore di fatto, poiché si risolve nella rappresentazione di difficoltà alla corretta interpretazione della legge penale.
L'indagine sull'elemento psicologico del reato va condotta senza mai perdere di vista la concreta fattispecie, pertanto non poteva essere trascurato il dato certo di documentazione (cartella clinica, relazioni di specialisti), la cui lettura viene assunta -nella struttura argomentativa della sentenza- come palese dimostrazione di mancanza di processi patologici giustificanti l'IVG. Proprio la circostanza che quella documentazione sia nella motivazione dell'impugnata sentenza ricollegabile comunque ad attività esplicata dagli imputati doveva suggerire il canale di approfondimento della ricerca del dolo generico.
Inoltre, una volta riscontrata sulla base della stessa documentazione ritenuta, per altro, "non integrabile" nemmeno ricorrendo alle contraddittorie deposizioni degli specialisti la carenza dei presupposti di cui all'art. 6 lett. b), doveva conseguire logicamente che era inesistente anche la "certificazione" volta ad esprimere all'esterno il risultato dell'accertamento, poiché in punto di fatto non risulta evidenziata ne' contestata alcuna falsità.
Ora, sotto il profilo formale, il dolo generico del delitto in esame si configura come volontà di eseguire un intervento di IVG pur nella consapevolezza della mancanza di "certificazione" (come puntualizzato nel ricorso), sicché anche in questa diversa prospettiva si rivela la mancanza manifesta illogicità di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto entro i limiti del devoluto, che comprende oggettivamente le assoluzioni con la formula "perché il fatto non costituisce reato" limitatamente ai casi clinici elencati dal ricorrente con il richiamo al numero delle cartelle.
L'annullamento dell'impugnata sentenza comporta il rinvio ad altra sezione della medesima corte milanese, che -tenendo conto del principio di diritto espresso- dovrà procedere a nuovo esame in punto di elemento psicologico del reato.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998