Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/1998, n. 2866
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Sentenza 30 gennaio 1998

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L'elemento oggettivo del reato di interruzione volontaria della gravidanza previsto dall'art. 19, comma terzo, della legge 27 maggio 1978, n.194 distingue un aspetto sostanziale collegato all'accertamento del pericolo per la salute della donna ed uno formale relativo al rispetto delle modalità previste dall'art. 7; conseguentemente anche l'elemento soggettivo, nella forma del dolo generico, si esprime nella consapevolezza della condotta delittuosa che giunga a coprire l'inesistenza dei processi patologici di cui all'art. 6 lett.b l.cit. ovvero l'inesistenza della loro certificazione cui il medico è tenuto in base all'art.7 in relazione. (Fattispecie in tema di annullamento per difetto di motivazione sull'elemento psicologico di sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/1998, n. 2866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2866
    Data del deposito : 30 gennaio 1998

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