Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
In tema di reciprocità delle offese, può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 599, comma primo, cod.pen., anche colui che abbia ingiuriato per primo in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell'altra, il primo offensore, con l'ingiuria ricevuta, ha già subito una pena e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2002, n. 34616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34616 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COGNETTI Carlo - Presidente - del 10/07/2002
1. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 888
3. Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 45398/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27.9.2001 dall'avv. Aldo Perla, difensore di SA NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27 settembre 2001 della Corte d'Appello di Torino che, per la parte relativa, ha confermato la sentenza del 16 giugno 2000 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso imputato per i reati di ingiuria, minacce e lesioni personali in danno di LO UI OS EG, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT NE, agente della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polfer della stazione Torino - Porta Nuova, era accusato di avere rivolto ingiurie e minacce, nonché fatto uso di violenza, con conseguenti lesioni personali, in danno del cittadino peruviano LO UI OS EG, che si trovava nell'atrio della stessa stazione. Nell'ingiungergli di sgomberare, il NT avrebbe profferito espressioni gravemente ingiuriose e, ad un'esclamazione dell'extracomunitario (puta mare), avrebbe fatto ricorso alle maniere forti storcendogli i polsi dietro la schiena, facendogli sbattere il capo contro il muro e percuotendolo ripetutamente sia all'interno della stazione sia nell'ufficio di Polizia ferroviaria cagionandoli lesioni all'orecchio destro....
Chiamato a rispondere dei relativi reati innanzi al Tribunale di Torino, il NT era riconosciuto colpevole e condannato alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Gli veniva, inoltre, negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Pronunciando sul gravame proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte di Appello di Torino confermava le statuizioni di condanna e rigettava, altresì, il motivo di appello relativo al diniego della sospensione condizionale della pena.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato propone ora ricorso per Cassazione che affida ai motivi specificati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p. In effetti, sotto lo schema concettuale del vizio di motivazione, risultano dedotti un profilo di violazione od erronea applicazione della legge penale, con riguardo all'esclusione della speciale esimente dell'art. 599 c.p., relativamente al reato di ingiuria;
ed un profilo più propriamente riconducibile alla tipologia del difetto motivazionale, con riferimento alle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a negare il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sotto il primo profilo, si intende contestare, in punto di diritto, le argomentazioni della Corte di merito che, nell'escludere la reclamata esimente, dopo la ribadita ricostruzione della sequenza cronologica della fattispecie oggetto di giudizio, aveva erroneamente valorizzato la circostanza che proprio il NT avesse iniziato ad insultare. Tale rilievo integrerebbe errore di diritto, posto che, secondo pacifica acquisizione giurisprudenziale, l'esimente è applicabile sia al primo offensore sia a chi ritorca l'offesa, posto che, in un contesto di reciprocità, ciascuna offesa viene considerata pena dell'altra e che, in siffatto rapporto, si giustifica la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva. Sennonché, anche con riferimento alla problematica dell'esimente speciale, si deduce un vizio propriamente afferente al vizio motivazionale, con riferimento alla pretesa illogicità della motivazione nella parte in cui esclude, comunque, l'esistenza di ingiurie reciproche, sulla base di un'opinabile interpretazione del significato dell'espressione peruviana (puta mare), che avrebbe tenuto conto solo delle spiegazioni rese dalla persona offesa in sede di esame dibattimentale.
In proposito, si osserva che risponde al vero che, nella ricostruzione complessiva della vicenda, la Corte di merito ha posto l'accento sul fatto che fosse stato proprio il NT ad insultare per primo. Nondimeno, nell'economia complessiva della motivazione relativa al diniego della reclamata esimente, l'argomento decisivo si riconnette alla ritenuta esclusione di offese reciproche, sul rilievo di fatto che l'espressione profferita dal cittadino extracomunitario sarebbe null'altro che una interiezione esclamativa, tratta dall'idioma popolare della lingua di origine della p.o., di evidente disappunto, per quanto rivoltogli dal NT, che lo aveva pesantemente insultato, intimandogli di allontanarsi, pronunciata tra sè e sè, con un tono atto a denotare una indubbia, e ben giustificata (dal suo punto di vista), reazione, sotto la spinta di una impressione ben comprensibilmente viva nonché inattesa, di fronte alla pesantezza della contumelia rivoltagli. L'argomentazione della Corte è viziata di patente illogicità, in quanto esclude l'esistenza di offese reciproche in esito alla discutibile attribuzione all'espressione puta mare di un innocuo rilievo semantico di intercalare esclamativo (equivalente a porca miseria), sulla base delle sole dichiarazioni - ipoteticamente non disinteressate - della persona offesa e della di lui moglie CO AU (cfr. f. 2 della sentenza impugnata). Risulta così trascurata la valenza che, nel contesto delle preliminari schermaglie verbali, che precedettero gli atti di deprecabile violenza fisica, non poteva non avere assunto un'espressione (puta mare) di chiara ed inconfondibile assonanza con ben noto epiteto ingiurioso. E la percezione del rilievo offensivo era ragionevolmente ipotizzabile anche per la contestualità e l'immediatezza dell'espressione rispetto alle ingiurie che poco prima aveva indirizzato il NT, al quale, d'altronde, non poteva certo farsi carico della conoscenza dell'idioma popolare della lingua di origine della p.o. Può, allora, rivivere sotto questo particolare profilo, la questione - esattamente sollevata dal ricorrente - dell'irrilevanza del fatto che il primo ad offendere sia stato colui che invoca l'applicazione dell'esimente. È, infatti, pacifica affermazione giurisprudenziale che la causa di non punibilità in questione è applicabile anche a chi, nell'ordine cronologico della vicenda, abbia ingiuriato per primo, sul rilievo che, con l'ingiuria ricevuta, egli ha già subito una pena e tale reciprocità giustifica la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva, elidendosi, in buona sostanza, le due offese (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5^, 23.1.1992, n. 874, rv. 189593). 2. - Il riconoscimento dell'ingiusta esclusione della causa di non punibilità in oggetto, comporta l'annullamento in parte qua dell'impugnata pronuncia. All'applicazione della stessa ragione di non punibilità può provvedersi in questa sede, di guisa che l'annullamento potrà essere senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., potendo la Corte provvedere alla conseguente determinazione della pena. In particolare, l'affermazione di non punibilità per il reato di ingiuria comporta l'elisione della pena corrispondente, agevolmente individuabile nella misura di un mese di reclusione, tale essendo stato l'aumento in continuazione, determinato, per la parte relativa, dal giudice di primo grado.
3. - Il rinvio va, invece, disposto con riferimento alla necessaria pronuncia annullatoria conseguente all'esame dell'ulteriore doglianza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena, posto che, a seguito del venir meno della fattispecie dell'ingiuria, il fatto dovrà essere rivalutato nella sua globalità ai fini delle pertinenti valutazioni in merito alla concedibilità del reclamato beneficio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di ingiuria perché non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p. ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed annulla, altresì, la medesima sentenza in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2002