Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/1987, n. 7425
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Sentenza 18 marzo 1987

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Il generico divieto di Atti dispositivi del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica non esclude l'efficacia scriminante del consenso in ordine a specifici Atti dispositivi di volta in volta ritenuti leciti dal legislatore. (fattispecie in tema di vasectomia). ( V mass n 147216; ( V mass n 108396).*

La disposizione contemplante la procurata impotenza alla procreazione non era speciale rispetto a quella di cui all'art. 583 capoverso n. 3 cod. pen.. ne consegue che, dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 22 della legge 22 maggio 1978 n. 194, dell'art. 552 cod. pen., l'illeceità penale della sterilizzazione volontaria (cosiddetta vasectomia) è venuta definitivamente meno ne' può essere affermata con riferimento al reato di lesioni gravissime non scriminabili dal consenso dell'avente diritto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/1987, n. 7425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7425
    Data del deposito : 18 marzo 1987

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