Sentenza 18 marzo 1987
Massime • 2
Il generico divieto di Atti dispositivi del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica non esclude l'efficacia scriminante del consenso in ordine a specifici Atti dispositivi di volta in volta ritenuti leciti dal legislatore. (fattispecie in tema di vasectomia). ( V mass n 147216; ( V mass n 108396).*
La disposizione contemplante la procurata impotenza alla procreazione non era speciale rispetto a quella di cui all'art. 583 capoverso n. 3 cod. pen.. ne consegue che, dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 22 della legge 22 maggio 1978 n. 194, dell'art. 552 cod. pen., l'illeceità penale della sterilizzazione volontaria (cosiddetta vasectomia) è venuta definitivamente meno ne' può essere affermata con riferimento al reato di lesioni gravissime non scriminabili dal consenso dell'avente diritto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/1987, n. 7425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7425 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica de 8.3.87 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: NA 38
Dott. MARVASI MARIO Presidente
MIELE RENATO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
15258/85 BERTONI RAFFAELE 2. >> >>> N
TR ER 3. »
LL CO
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON IO n. 9.3.1930
avverso la sentenza 6.3.1985 della C. Appello di Firenze
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere alter LA
Mod 82 A Spinost Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Cucco
che ha concluso l'a.s.r.per trattandosi di persona non
punibile sensi art. 50 c.p. stante il consenso della parte offesa.
i Udit i Franco De Cataldo da Roma e Te-difensor renzio Ducci da Firenze
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il chirurgo ON IO veniva tratto al giu dizio del Tribunale di Lucca imputato del reato di
lesioni volontarie gravissime ex art. 583 cpv n. 3
c.p. per avere sottoposto a "vasectomia", con i l loro consenso, circa 50 uomini, cagionando logo 3la perdita irreversibile della capacità di procreare.
Il Tribunale assolveva il ON perchè il fatto non costituisce reato per il consenso degli aventi diritto: premesso che la legge 22.5.1981 n. 194, ave-
va abrogato la norma speciale di cui all'art. 552 cip che vietava gli atti diretti a procurare impotenza alla procreazione ma non la norma generale di cui all'art. 583 cpv n. 3c. il Tribunale riteneva tut+
tavia disponibile ex art. 50 c.p. il bene rappresen-
tato dalla capacità di procreare, non costituendo la "sterilizzazione", sia pure irreversibile, una di-
minuzione permanente della integrità fisica (art.5
c. c.). Di contrario avviso la Corte d'Appello di Firenze che con sentenza 6.3.1985 su gravame del P.M. e del P. G., movendo dalle stesse accennate premesse della prima decisione, giungeva alla conclusione del-
la inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 50
c.p. per indisponibilità del diritto alla procrea- 1
zione, incidendo permanentomento la "sterilizzazione"
sulla integrità fiscia dell'individuo.
Il ON ricorre denunziando violazione di legge e vizi di motivazione: 1) La citata legge n. 194 del 1978, con l'abrogazione va 552 c.p. (norma da cui esula e il carattere dell'art. 4 1
della "specialità") aveva operato una ve ra e propria
"abolitio criminis", sicchè la sterilizzazione del consenziente doveva ritenersi lecita e irrilevante la questione relativa alla disponibilità del dirit-
toj
2) Inoltre la irreversibilità dell'intervento chi-
rurgico in questione era stata affermata senza ac- certamenti peritali i;
3) i fini dell'elemento psicologico, non si era
tenuto conto che il ricorrente era stato tratto in errore da un'autorizzazione regionale allo svolgi-
in mento dell'attività ecriminata;
im 4) Ela infine demotivato il giudizio di mera equi-
valenza delle attenuanti generiche ed il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno.
MOTIVAZIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato ( e nel suo
accoglimento restano assorbiti gli altri motivi).
La questione, per la prima volta all'esame di questa
Corte, ha avuto opposte soluzioni nelle decisioni di merito ed è notoriamente dibattuta in dottrina,
anche a causa delle implicazioni etiche o semplice-
mente ideologiche, da cui ovviamente deve prescin-
dersi.
me possono così sintetizzarsi: suoi tereni 5 la legge 22.5.1978 n. 194 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza, nel- l'art. 22 ha abrogato, fra l'altro, il titolo deci-
mo del libro secod o del codice penale, relativo ai
"delitti contro la integrità e la sanità della stir
pe" comprensivo anche dell'art. 552, che puniva con la reclusione da sei mesi a due anni (e con la multa da L.
1.000 a 5.000) chiunque compisse "su persona dell'uno ° dell'altro sesso, col consenso di questa,
atti altri diretti a renderla impotente alla procreazione
(nelle forme ivi equiparate del delitto tentato o consumato) sottoponendo alla stessa sanzione il sog-
getto consenziente. Ora, secondo un orientamento seguito anche nella sen-
tenza impugnata, tale norma è ritenuta speciale ri-
spetto a quella, generale, di cui all'art. 583 cpv,
3 c. p., che ipotizza il reato di lesioni persona- n.
li gravissime da cui sia derivata la perdita della capacità di procreare, sanzionandolo con la reclusio- ne da 6 a 12 anni: con la conseguenza che l'abroga-
zione della prima farebbe ricadere la c.d. steriliz- zazione volon ar a nella previsione delldella seconda, in mancanza di un'univoca volontà contraria del legisla tore. In tale situazione non opererebbe la scriminan:
te del consenso di cui all'art. 50 c.p., attesa 1'in- - 6 disponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c. per gli atti che importino una diminuzione permanente della integrità fisica. Tale tesi non può essere condivisa sotto alcun pro-
filo, apparendo erronea la stessa premessa.
NønUn sussuste infatti il supposto rapporto di specia lità fra le due norme citate: non è dato riscontra-
re un rapporto di omogen ſità fra i beni interessi tutelati necessario alla configurabilità del concor-
so apparente di norme di cui all'art. 15 c.p. (Cass.
Sez. V, 21.10.1981, Bole) trattandosi in un caso della "potenza" della Nazione e della sanità della stirpe e nell'altro dell'incolumità personale e inoltre, la pre tesa norma speciale non racchiude in sè tutti gli elementi costitutivi della presunta norma generale cent ( (fra i numerosi precedenti conformi Cass. cit. e Cass. Sez. II 2.5.1977, Par-
dini). :
Fra le norme a confronto sussisteva invece una rela
M zione d'inco patibilità, annoverando ciascu na compo-
nenti antitetiche che si escludono a vicenda, cioè il consensoenson all'art. 552 c.p. e la carenza di esso
° il dissenso nell'art. 583 cpv n. 3 c. p., componen- ti essenziali perchè assunte in funzione di elementi
costitutivi о di presupposti del fatto-reato. Da tanto consegue che l'abrogazione in questione
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non ha posto in essere un fenomeno di successione di leggi operante per sussunzione della condotta in una fattispecie generale, ma si è concretata in una pura e semplice "abolitio criminis"
T
Non si pone pertanto, perchè inconferente, il proble-
ma prospettato e risolto negativamente dalla Corte fiorentina, relativo all'abrogazione implicita dell'art. 583 cpv n. 3 più volte citato, ipotesi det littuosa antitetica come s'è detto, senza dubbio rima-
sta in vigore e applicabile per quanto qui interessa,
in mancanza di un valido consenso dello sterilizza-
to".
Va detto poi per completezza, ammettendo, per mera ipotesi, il rapporto di specialità, che il criterio d'individuazione di tale rapporto, secondo il quale ove mancasse la norma speciale troverebbe applicazio-
ne quella generale, non si traduce, nel caso di abro.
gazione della norma speciale incriminatrice, nell'au-
tomatica applicazione di quella generale, dovendosi invece di volta in volta accertare la volontà del le-
e gislatore, o megio la "voluntas legis" anche in base ad elementi logico-sistematici.
E nella specie evidenti ragioni di tale natura esclu-
dono che il pur laconico legislatore del 1978, abrogan- do la norma che prevedeva la consensuale procurata 800
impotenza alla procreazione in un contesto normati vo in cui regolamentava l'aborto affermando il dirit-
to ad un procreazione cosciente e responsabile, in-
tendesse escludere del tutto la rilevanza del con- senso - riconosciuto dal legislatore del 1930, an- che se ancorato a superate concessioni demografiche e sociali, fortemente diminutivo di disvalore socia- le mah facendo ricadere la condotta nella previsione dell'art. 583 cpv n. 3 c.p. (per il solo soggetto materialmente attivo), sestuplicando così la pena massima da 2 a 12 anni ed aumentando la minima di
12 volte (da 6 mesi a 6 anni).
Peraltro alla soluzione qui adottata non è di Costa-
colo l'art. 5 c.c. il cui generico divieto degli L
atti dispositivi del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, non esclude che il legislatore stesso possa derogar.
- come ha fatto con l'abrogazione dell'art. 552 vi c.p. -de per quanto attiene a certi"atti" dispositiv della funzione procreativa.
Costit Nè tale deroga contrasta con l'art. 32 della fisica e p sichical tuazione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; tale norma, anzi, costituisce la corretta chiave di lettura dello stesso art. 5 C.C., evidenziando anzitutto la non indefettibile coincidenza dei termini d'integrità fisica e di..
salute, la lente quale ultima può esigere atti lesivi della prima e legittimando il legislatore a prescindere dalla integrità fisica (già intesa nel codice del
1942 in funzione dei doveri sociali e familiari del-
1'individuo) quando come nella specie la sua
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materiale lesione risponda ad una scelta dell'indi viduo (non contraria all'ordine pubblico e al buon costume) nel senso della salute, anche solo psichica.
Non può invero negarsi che lo "sterilizzando" tende ad una maggiore distensione e serenità nei rapporti con il coniuge o con il partner, per finalità di nor-
ma socialmente rilevanti (come l'evitare un numero eccessivo di figli o a trasmissione ad essi di ma-
e lattie) o anche socialemmte indifferenti, non auto-
rizzando l'attuale sistema normativo l'esclusione cat. della sterilizzazione puramente edonistica.
Non si vede infatti come possa essere leso l'interes-
se della collettività alla salute da interventi, come la "sterilizzazione" che possono giovare all'equi-
librio psichico dell'individuo che volontariamente vi si sottopone, senza nocumento per la collettivi-
tà medesima, una volta preso atto dell'assenza di pe-
ricolose contrazioni demografiche, constatata nei 10 principali paesi del mondo occidentale ed orientale.
in cui da decenni è ammessa di diritto o di fatto tale pratica.
D'altra parte, malgrado i non sempre infondati dis-
sensi, non può neppure non prendersi atto delle linee di tendenza dell'attuale ordinamento, che, in considerazione della salute psichica dell'individuo, consente, con la legge 14.4.1982 n. 164 1 transes-
sualismo, compromissioni assai più vaste dell'inte grità fisica o, con la stessa citata legge sull'abor-
h id ir Que to , una ben più grAVE ED FRReversibile distruzione di una vita "infieri".
A proposito poi di quest'ultima normativa, aboliti va, si rammenta, del reato di cui all'art. 552 c.p
è stato correttamente osservato che la sterilizza-
zione volontaria, come mezzo contraccettivo, contri
buisce al raggiungimento delle finalità della leg-
ge stessa, espressamente intesa ad evitare che si ricorra in pratica all'aborto come mezzo per limi-
tare le nascite (v. art. 1).
Le considerazioni che precedono escludono infine la giundicia rilevanza delle obiezioni prospettate dalla Corte di Firenze e da alcuni autori, relative ai possibili effetti psicologici negativi degli in-
terventi in questione ed alla condizione di presso (almeno attualemnte in Italia) ed alla conseguente chè totale irreversibilità degli interventi stessi 11 ente,
inefficacia del "pentimento". In particolare, riguar-
do a quest'ultimo, è stato osservato che per tale ragione la "sterilizzazione volontaria", lungi dal l'ampliare la sfera di libertà individuale nell'am-
bito di una procreazione cosciente e responsabile
è impeditiva dello "ius poenitendi" che potrebbe venire in rilievo a seguito di una mutata situazione
di fatto (divorzio, perdita di figli etc.) o di un semplice ripensamento. Al riguardo è sufficiente rilevare che in nome di una futura, complessivamente marginale, limitazione della libertà di ripensamen-
to non si può limitare "in toto". una libertà attua-
le.
Pertanto deve ritenersi che la "sterilizzazione vo-
lontaria" non costituisce reato.
Tuttavia le perplessità rappresentate convincono
della necessità di un urgente intervento del le-
gislatore, non per legittimare la "sterilizzazione volontaria" già chiaramente scriminata con l'abro-
gazione dell'art. 552 c.p., ma per la regolamentazio-
ne necessaria, ad esempio, ad evitare speculazioni a tutelare l'interesse del coniuge, eventualmente ad elevare il limite minimo di età dell'aspirante - sul modello di alcune legislazioni e soprattutto a
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rendere il consenso spontaneo e reale mediante par ticolari formalità della sua espressio la previsione di uno "spatium deliberandi"
E comunque chiaro fin d'ora che il cons sere validamento prestato da persona che abuia su perato i 18 anni, che non versi nelle condizioni di cui ai n. 2 e 3 dell'art. 579 c. p. ; e che un consenso effettivo, cioè consapevole, postula l'oh-
bligo da parte del sanitario di una preinformazione completa adeguata allo stato intellettivo e cultura-
le del soggetto richiedente, che lo ponga in grado di valutare anche gli aspetti negativi dell'inter-
vento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata il fatto non costituisce reato.
Roma, 18 marzo 1987.
IL PRESIDENTE
(Ecc. dot. Mario Marvasi" Q ar
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Walter LA)
Depositata in Canceller i
Roma, १48 SEX
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