Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2005, n. 14020
CASS
Sentenza 2 marzo 2005

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Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2005, n. 14020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14020
    Data del deposito : 2 marzo 2005

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