Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2005, n. 14020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14020 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 443
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 33350/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN UD NO, nato a [...] il [...], e da AN EZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 25 novembre 2003 dalla corte d'appello di Brescia;
udita nella Pubblica udienza del 2 marzo 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti il difensore avv. BARBONI Patrizia;
udito per la parte civile Agenzia delle Entrate l'avv. dello Stato Maurizio Giannuzzi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 dicembre 1997 il tribunale di Bergamo dichiarò ZA UD NO e ZA EZ colpevoli dei reati di cui ai capi A) (omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi), B) (omessa fatturazione ed iscrizione nelle scritture contabili), C) (omessa fatturazione ed iscrizione nelle scritture contabili), D) (omessa tenuta e conservazione di scritture contabili), E) (omessa presentazione delle dichiarazioni di sostituto d'imposta) ed I) (emissione di fatture soggettivamente fittizie) e li condannò alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie, mentre li assolse dalle rimanenti imputazioni, assolvendo altresì gli altri imputati NE e LU. Dichiarò inoltre revocata la costituzione di parte civile del ministero delle finanze. La corte d'appello di Brescia, con sentenza del 25 novembre 2003, assolse ZA UD NO e ZA EZ dai reati di cui ai capi a), b), c), d) ed e) perché il fatto non è più 3 previsto dalla legge come reato e dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo i) per i fatti commessi fino al 1990 perché estinto per amnistia ai sensi del d.p.R. n. 23/1992 e, per i fatti commessi nel 1991, perché estinto per prescrizione, e li condannò al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile per i fatti di cui al capo i) commessi nel 1991.
Osservò, tra l'altro, la corte d'appello: a) che effettivamente non poteva condividersi la tesi accusatoria secondo cui il reato sub i) sarebbe stato commesso dagli ZA nella qualità di soci di una società di fatto occulta operante in parallelo con la Costruzioni Gamma s.n.c., di cui erano amministratori;
b) che invero non poteva escludersi che gli ZA operassero pur sempre, anche quando agivano sotto la copertura delle imprese facenti capo al NE, per la società collettiva di cui erano soci, sia pure in nero;
c) che pertanto il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo i) era coperto, fino al 1990, dal condono c.d. tombale per il quale sia la s.n.c. Costruzioni Gamma sia gli ZA quali persone fisiche avevano già optato.
Gli imputati propongono ricorso per Cassazione deducendo:
a) contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Osservano che la corte d'appello ha esattamente escluso la ipotesi accusatoria secondo cui essi avrebbero agito quali soci di una società di fatto occulta operante in parallelo con la s.n.c. Costruzioni Gamma. Conseguentemente li ha ritenuti responsabili del reato di emissione di fatture per operazioni fittizie quali soci della s.n.c. Costruzioni Gamma e non già quali soci di una s.d.f. occulta, qualità questa che costituiva l'imprescindibile oggetto della imputazione sostanziale. Ciò però comporta violazione degli artt, 521 e 522 cod. proc. pen. da cui è scaturito un pregiudizio per il diritto di difesa essendo stato mutato l'elemento materiale del reato. Invero, il fatto ritenuto in sentenza (addebito agli ZA quali soci della Costruzioni Gamma s.n.c.) si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità sostanziale e comporta un totale stravolgimento rispetto alla imputazione che, ritenuta sopravvivere dalla corte per il solo anno 1991, in realtà è stata invece formulata - come gli altri capi in rubrica - nei confronti degli ZA in qualità di soci dell'occulta s.d.f., società ritenuta inesistente dalla stessa corte. L'arroccamento dell'accusa sulla posizione volta ad attribuire la responsabilità dell'evasione agli ZA quali soci occulti della s.d.f. esclude a priori qualunque addebito alla Costruzioni Gamma s.n.c. La corte d'appello avrebbe dunque dovuto prosciogliere gli imputati ex art. 129 cod. proc. pen. stante l'insussistenza degli addebiti. In ogni caso non vi era nessuna prova che gli ZA avessero emesso le false fatture quali amministratori della s.n.c. e che tale emissione fosse ad essi riconducibile. Il reato di cui al capo i) relativo all'emissione di fatture fittizie per l'anno 1991 avrebbe potuto semmai essere ascritto alla sola Immobiliare S. Agostino s.r.l., unica società che aveva emesso le fatture contestate nel 1991. Di questa società, poi, era socio solo ZA EZ mentre attribuire una responsabilità anche a ZA UD significherebbe immaginare una società occulta tra la detta società e la Costruzioni Gamma s.n.c., di cui ZA UD era amministratore. Ma ciò è impossibile in quanto non è configurabile una società di fatto tra una società di capitali ed una società di persone.
b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 523, secondo comma, e 82, secondo comma, cod. proc. pen. Lamentano che erroneamente la corte d'appello non ha ritenuto revocata la costituzione di parte civile. Questa, infatti, in primo grado, dopo aver concluso oralmente, dichiarò di non avere conclusioni scritte da presentare e solo dopo l'invito del presidente cercò di rimediare a questa omissione redigendo sommarie conclusioni. In ogni caso, per evitare la revoca implicita, le conclusioni scritte della parte civile devono essere depositate comunque prima delle conclusioni dell'imputato, il che nella specie non è avvenuto. Inoltre, un secondo motivo di revoca era dato dal fatto che, come eccepito dagli imputati, la domanda di risarcimento del danno era indeterminata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Innanzitutto, invero, il motivo si basa su un assunto erroneo, e cioè che con il capo di imputazione sarebbe stato contestato ai ricorrenti di avere emesso le fatture fittizie quali soci di una società di fatto occulta mentre con la sentenza di appello essi sarebbero stati condannati per avere emesso le fatture stesse quali soci della Costruzioni Gamma s.n.c. L'assunto non è esatto perché con il capo I) della rubrica non è stato affatto contestato ai fratelli ZA di avere emesso le fatture per operazioni inesistenti quali soci di una società di fatto occulta, bensì di averle emesse quali persone fisiche o quali soci della s.n.c. Costruzioni Gamma. Ciò emerge chiaramente considerando il tenore testuale della diverse imputazioni. Infatti, con i capi A), B), C), D), E) ed F) era stato loro contestato di avere compiuto le condotte ivi rispettivamente indicate "nella qualità di amministratori di fatto della società 'Impresa Costruzioni F.lli ZA Sdf'", con il capo G) era stata contestata una condotta commessa "nella qualità di amministratori della 'Impresa Costruzioni Gamma di ZA & C. Snc'", mentre con il successivo capo I) è stata loro contestata l'emissione di fatture fittizie commessa "in concorso tra loro, utilizzando le denominazioni delle società di comodo sotto indicate", e cioè Impresa Costruzioni Gamma s.n.c., Impresa Edil Adda, e Impresa S. Agostino s.r.l.
Non vi è stato quindi nessun mutamento del fatto contestato nemmeno sotto il profilo della qualità nella quale gli imputati hanno emesso le false fatture, essendo stato loro contestato (diversamente dalle altre imputazioni) di averle emesse non già quali amministratori di una società di fatto occulta, ma "in concorso tra loro" ed avvalendosi delle denominazioni delle società di comodo indicate, e quindi di averle emesse quali persone fisiche o, tutt'al più, quali soci amministratori della s.n.c. Costruzioni Gamma, peraltro qualificata come società di comodo. E la sentenza di appello li ha ritenuti responsabili (conformemente al capo di imputazione) di avere emesso le fatture false proprio nella detta qualità, tanto che ha ritenuto l'emissione di false fatture effettuata fino al 1990 ormai coperta dal condono tombale per il quale avevano optato sia i due ZA quali persone fisiche sia la s.n.c. Costruzioni Gamma. In ogni caso, anche a voler ritenere che la contestazione di cui al capo I) sia stata fatta nei confronti degli ZA quali soci della società di fatto occulta e la condanna sia invece avvenuta nei loro confronti quali soci della Costruzioni Gamma s.n.c. ovvero anche a voler ritenere che la medesima contestazione sia stata fatta nei confronti dei fratelli ZA quali persone fisiche mentre la condanna sia intervenuta nei loro confronti quali soci amministratori della Costruzioni Gamma s.n.c., in nessun caso vi sarebbe stata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, "il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all'imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della società fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima società)" (Sez. 5^, 25 novembre 1998, Pagani, m. 212.351; Sez. 5^, 10 dicembre 1998, Cicogna, m. 212.154; Sez. 6^, 4 giugno 1997, Finocchi, m. 211.003).
Nella specie, invece, il fatto contestato (avere emesso fatture fittizie utilizzando le denominazioni delle indicate società di comodo) è il medesimo fatto ritenuto in sentenza ed, in ogni caso, quest'ultimo non è un fatto che si trovi con il primo in un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, non essendo riscontrabile nessuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.
Ad ogni modo, il precetto dell'art. 521 primo comma, cod. proc. pen., che enuncia il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondato sulla salvaguardia del diritto di difesa, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere, pertanto, la violazione ogniqualvolta l'imputato sia stato in concreto posto in condizioni di compiutamente difendersi e la puntualizzazione dell'originaria imputazione sia comunque avvenuta, pur se con atti diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine (Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco, m. 205.619; Sez. 1^, 19 novembre 1999, Cameli, m. 215.142; Sez. 1^, 19 settembre 1995, Guarneri, m. 202.535; Sez. 6^, 8 novembre 1995, Pagnozzi, m. 203.371;
Sez. 6^, 17 ottobre 1994, Armanini, m. 199.992; Sez. 4^, 24 maggio 1994, Tomasich, m. 199.689). È pacifico, di conseguenza, che non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato di gravità minore, e ciò perché in tal caso l'imputato si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed ha necessariamente apprestato le sue difese in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, sicché non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare (Sez. 2^, 12 ottobre 2000, Fichera, m. 217.222; Sez. 2^, 15 marzo 2000, Imbimbo, m. 215.903; Sez. 3^, 15 luglio 1997, Serafini, m. 209.363;
Sez. 6^, 21 febbraio 1995, Sica, m. 201.673). E ciò è appunto quello che è accaduto nel caso in esame, in quanto sono stati proprio i due fratelli ZA a prospettare, come specifico assunto difensivo diretto alla declaratoria di estinzione del reato per amnistia e come espresso motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che essi avevano emesso le false fatture in questione non come soci della società di fatto dal momento che questa non era mai esistita, bensì, evidentemente, come persone fisiche o come soci della s.n.c. Costruzioni Gamma. È quindi palese che gli stessi si erano automaticamente fatti carico della prospettazione di fatto da loro stessi offerta ed avevano necessariamente apprestato (o comunque avevano la possibilità di apprestare) le loro difesa in relazione a questa diversa prospettazione.
È poi manifestamente infondato l'assunto secondo cui mancherebbe la prova che essi avessero emesso le fatture quali persone fisiche o quali soci della s.n.c. Costruzioni Gamma, avendo sia la sentenza di primo grado sia la sentenza della corte d'appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali doveva ritenersi provato che l'emissione di tutte le false fatture di cui al capo di imputazione (ivi comprese quelle emesse nel 1991 ed intestate alla s.r.l. Immobiliare S. Agostino) doveva farsi risalire alla attività ed alla responsabilità degli odierni ricorrenti i quali avevano a tal fine utilizzato le denominazioni delle tre società di comodo indicate nel capo di imputazione.
Il secondo motivo è ugualmente infondato. Difatti, l'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen. dispone che la costituzione di parte civile si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523, il quale, a sua volta, nel secondo comma, prescrive che la parte civile "presenta conclusioni scritte". Nel caso in esame è pacifico che, all'udienza di discussione in primo grado, concluse per primo il pubblico ministero e quindi concluse oralmente l'avvocato dello Stato per la parte civile. Invitato dal presidente a presentare conclusioni scritte, il difensore della parte civile provvide a redigerle in udienza, mentre concludevano i difensori dei coimputati NE e LU. Successivamente il difensore di parte civile depositò le conclusioni scritte nei confronti dei fratelli ZA prima della fine del dibattimento (ed ancor prima, ma ciò è irrilevante, che concludessero i difensori di ZA UD NO e di ZA EZ).
Ora, del tutto esattamente la corte d'appello ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna revoca tacita della costituzione di parte civile, dal momento che una revoca tacita può essere integrata solo dalla omessa presentazione di conclusioni scritte da parte del difensore di parte civile nel giudizio di primo grado e non anche nel caso in cui il patrono di parte civile abbia concluso oralmente e la presentazione delle conclusioni scritte, che riproducano quelle orali, sia avvenuta, come nella specie, nel corso della discussione prima della chiusura del dibattimento. Si potrebbe tutt'al più ravvisare una mera irregolarità, ma non anche una ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile, la quale è dalla disposizione di cui all'art. 82 cod. proc. pen. ricondotta ad un comportamento omissivo che viene legislativamente equiparato ad una manifestazione di volontà di revoca, volontà che invece non può ricondursi anche ad un diverso comportamento della parte civile (presentazione delle conclusioni orali seguita dal deposito di conclusioni scritte riproducenti le prime), di natura attiva e non passiva, e costituente chiara espressione non di una volontà di revoca ma al contrario di una volontà di insistere nella costituzione. D'altra parte, la norma di cui all'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen. è una norma di carattere eccezionale e quindi non può essere applicata per analogia ad una fattispecie diversa (conclusioni orali, seguite dalla presentazione in ritardo delle conclusioni scritte, della parte civile) da quella espressamente prevista (omessa presentazione delle conclusioni scritte della parte civile).
Questa Suprema Corte, del resto, ha già ritenuto che la omessa presentazione delle conclusioni scritte della parte civile immediatamente dopo la formulazione delle conclusioni orali non integra una ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile in quanto, secondo quanto si desume dall'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. cui rinvia l'art. 82 cod. proc. pen., "devono ritenersi tempestive le conclusioni presentate dalla parte civile prima che abbia termine l'intera fase della discussione, non essendo necessario che esse precedano l'inizio della discussione da parte dell'imputato" (Sez. 5^, 17 ottobre 2001, n. 41141, Friso, in motivazione).
È infondata anche l'eccezione relativa alla presunta indeterminatezza della domanda di risarcimento del danno perché "l'inosservanza dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive che le conclusioni della parte civile devono comprendere anche la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non comporta alcuna nullità ne' impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni. Ed invero, unica condizione essenziale, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice" (Sez. 5^, 14 febbraio 2002, Avini, m. 221.906; Sez. 1^, 12 novembre 1997, Insirello, m. 209.160; Sez. 2^, 20 marzo 1997, Carena, m. 207.414). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese di questo grado liquidate in complessivi euro 1.200,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005