Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Quando si sia formato un c.d. "giudicato parziale interno" sul riconoscimento della responsabilità dell'imputato (nella specie a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione), non possono applicarsi le cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio (nella specie: prescrizione), ad eccezione della morte del reo che ha natura processuale incidente sul rapporto processuale per il venire meno di uno dei soggetti necessari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1998, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 29 gennaio 1998
1. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 276
3. Dott. Benito Romano DE GRAZIA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio MERONE Consigliere N. 16639/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO DI CA, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, in data 27 febbraio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere A. MERONE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar CEDRANGOLO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza;
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO
TO DI è stato condannato, con sentenza 2 luglio 1993, dalla Corte di Appello di Catanzaro, per il reato di cui all'art. 20, lett. c), L.47/1985, in relaz. all'art. 1 sexies, L.431/1985. Tale
sentenza è stata annullata da questa Suprema Corte, per carenza di motivazione, limitatamente alla parte in cui i giudici di merito non avevano aderito alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al giudice a quo. Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha concesso al ricorrente la sospensione condizionale della pena.
Con il ricorso in trattazione, il TO lamenta che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato, applicando il preciso disposto, dell'art. 129 c.p.p., che quindi, sarebbe stato violato.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato.
2.1. Nel caso di specie, la Corte di merito è stata chiamata ad integrare un punto della decisione che non tocca il merito della responsabilità penale del ricorrente, accertata, quindi, con decisione irrevocabile. Conseguentemente, il contenzioso sulla pretesa punitiva dello Stato si è esaurito prima che maturasse il termine di prescrizione. La natura composita dell'oggetto del giudizio penale (accertamento della responsabilità penale, determinazione della pena da irrogare ed eventuali benefici), fa si che sui punti che non siano più oggetto di contenzioso, per mancata impugnazione, si formi il c.d. giudicato interno. Laddove non c'è controversia non c'è litispendenza e, quindi, se non c'è litispendenza non c'è possibilità di applicare l'art. 129, comma 2, c.p.p., che presuppone che il processo sia ancora "aperto" sul punto sul quale incide la prescrizione.
Come è noto, "il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto. Il giudice del rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli. I limiti soggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato. L'art. 152 c.p.p. [ora 129] rappresenta, per il suo contenuto e per le sue finalità, un principio di carattere generale, applicabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento: esso è quindi insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione, ma non può certo superare la barriera del giudicato. Pertanto, non può essere dichiarata la causa estintiva di un reato (prescrizione) sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale della Cassazione, quando tale pronuncia ha avuto ad oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato" (Cass. SS.UU. sent. n. 373 del 16.01.1991, imp. Agnese), come è avvenuto nel caso di specie.
2.2. Il ricorrente critica la tesi delle sezioni unite, deducendo:
a) il primato della causa di estinzione su ogni altra regola di giudizio;
b) la inesistenza, nel nostro ordinamento, del c.d. "giudicato parziale";
c) ragioni di economia processuale e di politica criminale che dovrebbero indurre a dare prevalenza alla pronuncia di estinzione, anche in forza del principio del favor rei ,
d) irrazionalità della tesi contestata che, se applicata alla ipotesi di estinzione per morte del reo, obbligherebbe il giudice a confermare la condanna di una persona anche dopo il suo decesso. Nessuno di tali argomenti consente di superare la giurisprudenza delle SS.UU. Infatti, le regole di giudizio (compresa quella sancita nell'art. 129 c.p.p.) valgono all'interno del giudizio e non quando, come nella specie, il giudizio stesso sia esaurito. Lo stesso dicasi per il principio del favor rei che il giudice può applicare soltanto all'interno di un processo che sia ancora "vitale".
Il c.d. giudicato interno, anche se non è esplicitamente menzionato nel codice di rito, deriva, in linea logica, dalle disposizioni che stabiliscono a) che la sentenza è irrevocabile quando non sia più
impugnabile con i mezzi ordinari di impugnazione (art. 648 c.p.p.) b) che l'impugnazione è limitata ai capi e ai punti della decisione, specificamente indicati con i motivi (art.581 c.p.p.). Conseguentemente, i capi ed i punti che non siano stati oggetto di impugnazione e che non possono più essere impugnati, sono irrevocabili e, quindi, non possono essere modificati dai giudice dell'impugnazione.
Inoltre, la disciplina della prescrizione è già figlia delle scelte di politica criminale e di economia processuale che invoca il ricorrente e che il giudice si deve limitare ad applicare. Infine, resta da esaminare l'argomento, suggestivo ma parimenti infondato, della irrazionalità delle conseguenze del principio affermato dalle SS.UU. nel caso in cui si verifichi la morte del reo prima dell'esaurimento del processo, ma quando già si sia formato il "giudicato interno" sulla responsabilità. In tal caso, osserva il ricorrente, a seguire il principio contestato si dovrebbe mantenere ferma la statuizione relativa alla responsabilità nei confronti di un soggetto deceduto, pronunciando una sentenza giuridicamente inesistente.
In realtà, occorre osservare che la morte del reo incide, prima ancora che sulla "vitalità" del reato, sullo stesso rapporto processuale. La morte del reo è un evento processuale che impedisce la prosecuzione del processo stesso, in quanto viene meno uno dei soggetti necessari e, quindi, la decisione in rito travolge ogni valutazione di merito. Anche perché, comunque, la decisione residua (su punti non coperti dal "giudicato interno") verrebbe ad essere pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente. Ne deriva che la morte del reo, a differenza di altre cause di estinzione del reato, travolge, per le peculiarità appena esposte, anche il giudicato "interno" o "parziale".
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria 23 febbraio 1998