CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42390 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI AL US, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28 aprile 2022, della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in punto di determinazione delle pene accessorie), ha ritenuto EP Di VO responsabile del reato di bancarotta impropria (capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), perché, nella sua qualità di amministratore della Max Distribuzione s.r.l. (dichiarata fallita il 17 ottobre 2013), avrebbe distratto e dissipato beni, ricavi e Penale Sent. Sez. 5 Num. 42390 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/09/2023 crediti della fallita, causando così il dissesto della società, e, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, distrutto o comunque sottratto le scritture contabili obbligatorie. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce la carenza di prova circa la consapevolezza, da parte del ricorrente, di avere assunto la qualifica di amministratore di diritto della società poi fallita;
soprattutto alla luce delle sue significative carenze linguistiche e cognitive. Il secondo attiene alla bancarotta documentale e deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione (in termini di bancarotta fraudolenta e non semplice) del fatto contestato, atteso che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la fattispecie di cui all'art. 216 della legge fallimentare. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione delle attenuanti generiche e di quella del danno di particolare tenuità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato come il ricorrente fosse formale amministratore e che ogni diversa allegazione difensiva fosse rimasta senza alcun riscontro. D'altronde, il ruolo non solo formale del ricorrente nella gestione sociale sarebbe testimoniato dal non contestato aumento del capitale sociale (da C 10.000 a C 110.000 interamente versati); delibera, sottoscritta dal ricorrente, particolarmente rilevante nell'economia complessiva della società, negli ultimi tempi della sua vita economica, in quanto idonea ad ingenerare nei terzi un ragionevole affidamento sulla solvibilità della società. 2. Il secondo è manifestamente infondato. Lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, quindi, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304). 2 Ebbene, la bancarotta fraudolenta documentale è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). E la Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, sul presupposto dell'accertata responsabilità per le condotte depauperative di cui al capo a), ha dato atto che non risulta fornita alcuna giustificazione in merito alla destinazione dei beni societari e del patrimonio aziendale e che il ricorrente non solo non ha tenuto i libri contabili obbligatori, ma non ha neanche lasciato traccia documentali delle operazioni gestorie, così impedendo di ricostruire il compendio patrimoniale e il movimento degli affari. E tanto dà conto delle specifiche intenzioni sottese alla condotta. 3. Ugualmente inammissibile il terzo motivo. Il giudizio sul bilanciamento, infatti, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, non sindacabile nella presente sede, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto non riconoscibili le attenuanti in regime di prevalenza in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale. Quanto all'attenuante invocata, la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici individuati da questa Corte. Il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno, infatti, deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541). E la Corte territoriale ha evidenziato, oltre al notevole squilibrio patrimoniale registrato al momento della dichiarazione di fallimento, anche, in particolare, il significativo valore dell'operazione di aumento effettuata proprio sotto la vigenza dell'amministrazione Di VO. Circostanza, in sé, sufficiente ad escludere la sussistenza della diminuente invocata. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in punto di determinazione delle pene accessorie), ha ritenuto EP Di VO responsabile del reato di bancarotta impropria (capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), perché, nella sua qualità di amministratore della Max Distribuzione s.r.l. (dichiarata fallita il 17 ottobre 2013), avrebbe distratto e dissipato beni, ricavi e Penale Sent. Sez. 5 Num. 42390 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/09/2023 crediti della fallita, causando così il dissesto della società, e, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, distrutto o comunque sottratto le scritture contabili obbligatorie. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce la carenza di prova circa la consapevolezza, da parte del ricorrente, di avere assunto la qualifica di amministratore di diritto della società poi fallita;
soprattutto alla luce delle sue significative carenze linguistiche e cognitive. Il secondo attiene alla bancarotta documentale e deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione (in termini di bancarotta fraudolenta e non semplice) del fatto contestato, atteso che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la fattispecie di cui all'art. 216 della legge fallimentare. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione delle attenuanti generiche e di quella del danno di particolare tenuità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato come il ricorrente fosse formale amministratore e che ogni diversa allegazione difensiva fosse rimasta senza alcun riscontro. D'altronde, il ruolo non solo formale del ricorrente nella gestione sociale sarebbe testimoniato dal non contestato aumento del capitale sociale (da C 10.000 a C 110.000 interamente versati); delibera, sottoscritta dal ricorrente, particolarmente rilevante nell'economia complessiva della società, negli ultimi tempi della sua vita economica, in quanto idonea ad ingenerare nei terzi un ragionevole affidamento sulla solvibilità della società. 2. Il secondo è manifestamente infondato. Lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, quindi, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304). 2 Ebbene, la bancarotta fraudolenta documentale è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). E la Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, sul presupposto dell'accertata responsabilità per le condotte depauperative di cui al capo a), ha dato atto che non risulta fornita alcuna giustificazione in merito alla destinazione dei beni societari e del patrimonio aziendale e che il ricorrente non solo non ha tenuto i libri contabili obbligatori, ma non ha neanche lasciato traccia documentali delle operazioni gestorie, così impedendo di ricostruire il compendio patrimoniale e il movimento degli affari. E tanto dà conto delle specifiche intenzioni sottese alla condotta. 3. Ugualmente inammissibile il terzo motivo. Il giudizio sul bilanciamento, infatti, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, non sindacabile nella presente sede, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto non riconoscibili le attenuanti in regime di prevalenza in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale. Quanto all'attenuante invocata, la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici individuati da questa Corte. Il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno, infatti, deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541). E la Corte territoriale ha evidenziato, oltre al notevole squilibrio patrimoniale registrato al momento della dichiarazione di fallimento, anche, in particolare, il significativo valore dell'operazione di aumento effettuata proprio sotto la vigenza dell'amministrazione Di VO. Circostanza, in sé, sufficiente ad escludere la sussistenza della diminuente invocata. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Presidente