Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4908
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In virtù dell'art. 7, legge n. 817 del 1971, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se sussistono tutte le condizioni espressamente previste e, tra le altre, che sul fondo oggetto di compravendita non siano insediati "mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti". Questo requisito configura una condizione dell'azione e, conseguentemente, la sua sussistenza deve essere accertata dal giudice d'ufficio e, perciò, il giudice d'appello ha il potere di rigettare la domanda, qualora accerti che sia mancata la relativa prova e che la ricorrenza di un tal requisito non abbia già costituito oggetto di accertamento negativo da parte del giudice di primo grado.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4908
    Data del deposito : 1 aprile 2003

    Testo completo