Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
AULA "A" 05 36 1 /03 642/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere R.G.N. 24007/2000 Consigliere Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Cron.41800 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 29.01.2003 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t.. prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cerioni, Manlio Nardi, Giovanna Biondi e Vincenzo Triolo, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso, 568
- ricorrente -
contro
RC ROSA a 1 - intimata - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00222/2000 depositata 1'11 luglio 2000, R.G. n. 01463/1994, notificata il 23 ottobre 2000. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 02408/94 resa il 03 novembre 1994 il Pretore di Messina accoglieva la domanda proposta da RO RC contro l'I.N.P.S. Istituto - Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), e riconosceva in favore della assicurata l'indennità di maternità, già negata in via amministrativa dall'Istituto. Il Tribunale di Messina rigettava l'appello dell'Inps; spese del grado a carico dell'Istituto appellante. Osservava il Tribunale: come da informazioni assunte presso lo SCAU e l'Ufficio Provinciale del Lavoro l'Inps aveva chiesto la cancellazione dell'assicurata dagli elenchi nominativi per effetto di accertamenti eseguito dai propri ispettori, ma la richiesta aveva avuto esito negativo;
gli accertamenti degli ispettori dell'Inps e le dichiarazioni da essi verbalizzate potevano avere anche piena valenza probatoria, in assenza tuttavia di fatti e circostanze diverse;
tali accertamenti, nel caso di specie, risultavano smentiti dalle certificazioni agli atti dello SCAU e dell'Ufficio Provinciale. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi ad unico, articolato, motivo di censura. RC RO non si è costituita. Ch 2 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 della legge 13 dicembre 1971, n.1204, 13 d.p.r. 25 novembre 1974 n. 1206, 4 d. l.vo 9 aprile 1946, n. 212, 5, comma sesto, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e 2697 c.c. e 115, 116 e 416 c.p.c., nonché difetto di motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: la sentenza impugnata fondava il suo decisum sulla sola presenza della documentazione che rivelava la iscrizione della assicurata negli elenchi anagrafici, omettendo ogni indagine sulla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e, in caso positivo, sul concreto espletamento della giornate lavorative effettuate;
in realtà, il Tribunale si era limitato a ritenere smentite le risultanze ispettive;
tanto era in evidente contrasto con il principio dell'assoluta irrilevanza dei citati atti amministrativi ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio da parte della lavoratrice circa la sussistenza del requisito necessario alla costituzione automatica del rapporto assicurativo. Il ricorso è infondato. E' vero, in conformità alle deduzioni dell'Istituto ricorrente, che il principio, oggi ius receptum, espresso dalla Corte di legittimità, in tema di onere probatorio a carico dei lavoratori subordinati nel settore agricolo richiedenti prestazioni previdenziali, è enunciato nel senso che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali 3 ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire controversia mediante la comparazione e il prudentealla decisione della apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. SS.UU. 26 ottobre 2000, n. 01133); è altrettanto vero che il principio conferma la tesi, secondo cui "il fatto costitutivo del diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità è rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di lavoro, sul cui presupposto sia incardinato quello assicurativo, mentre l'atto amministrativo di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui al R.D. n. 1949 del 1940 ha solo una funzione di certificazione pubblica, rendendo legalmente certa nei confronti dei terzi la qualità di lavoratore agricolo del soggetto iscritto, onde a tale iscrizione non può attribuirsi rilievo decisivo in ordine alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dovendo, viceversa, ammettersi il sindacato 'incidenter tantum' del giudice ordinario sul suddetto provvedimento di iscrizione ai fini di un'eventuale disapplicazione del medesimo, ove la necessaria verifica circa l'esistenza in concreto dei requisiti del rapporto di lavoro si risolva negativamente;
ne consegue che, a fronte di una contestazione dell'Inps, pur in presenza della prova di iscrizione negli elenchi nominativi, resta inalterato a carico di chi agisce per il pagamento delle indennità 'de A quibus' l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di legge” (Cass. 30 luglio 1999, n. 08315). Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza del Tribunale, pur facendo specifico riferimento alla documentazione della iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, si affida anche alla mancata adozione del provvedimento di cancellazione, nonostante esplicita richiesta in tal senso avanzata dall'Inps sulla base degli accertamenti eseguiti dai propri ispettori;
val quanto dire che, per il Tribunale, la iscrizione della assicurata negli elenchi nominativi, risultava solo formalmente contestata, ma in concreto riconfermata anche alla luce delle risultanze ispettive. Con il ricorso in esame non risulta minimamente modificata la situazione in rapporto a quella accertata dal giudice di merito. L'Istituto, infatti, si sofferma sulla sola questione di principio della mancata verifica o indagine da parte del giudice di merito sulla esistenza del rapporto di lavoro, presupponendo una pretesa erroneità della decisione impugnata per avere quest'ultima ritenuto sussistente una inversione dell'onere probatorio sul rapporto di lavoro per la sola presenza della certificazione amministrativa. La tesi chiaramente contrasta con l'accertamento di merito (la sentenza si fonda sulla documentazione amministrativa e sulla implicita assenza nei verbali ispettivi di elementi contrari) e con i suddetti principi della Corte di legittimità, dai quali emerge, fra l'altro, che “a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, (il giudice di merito, n.r.) non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione". Nella specie, pur ammettendosi l'esistenza di verbali ispettivi, se non altro perché ne parla nella sentenza il giudice di appello e posti a fondamento della richiesta cancellazione dell'assicurata dagli elenchi nominativi, tuttavia del loro contenuto non v'è traccia, se non il chiaro, e non contestato, accertamento dello stesso giudice di merito della insussistenza di un qualsiasi elemento di prova contraria alle deduzione di parte ricorrente e dell'espresso rigetto della istanza L O5 di cancellazione. Per il giudice di appello, cioè, la valutazione complessiva dell'iter procedurale ai fini della cancellazione portava alla mancanza proprio di quegli elementi contrari idonei a privare di ogni valore probatorio la iscrizione negli elenchi, e quindi ad onerare l'assicurata, a conferma della formale certificazione, di una ulteriore prova sulla concreta esistenza del rapporto di lavoro agricolo, e sulla consistenza di esso, da opporre agli (eventuali, e comunque sconosciuti alla Corte) elementi di fatto asseritamene contrari, desumibili dai verbali ispettivi. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, per assenza di attività difensiva dell'intimata, non costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine ENTS AMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO DA OGNI SPESA, TASSA alle spese del giudizio di cassazione. QIRITIO AJ SENSI DELL'ART. 10 DEA LEGGE 11-3-73 N. 533 Così deciso in Roma il 29 gennaio 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannilyforzarella Sergio Mattone Serpio непому IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerie - 4 APR 1903 oggi, IL CANCELLARË CANCELLIERE COT Giovanni Canteltho 6