Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
La rinuncia all'opposizione a decreto penale di condanna va formulata, a pena di inammissibilità, con atto redatto nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti. (Nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice di merito che aveva dichiarato non luogo a procedere sull'istanza di oblazione presentata da opponente a decreto penale, sul rilievo di una implicita rinuncia all'opposizione desumibile dal pagamento dell'ammenda alla quale era stata condannata).
Commentario • 1
- 1. L’assenza di procura speciale o il mancato accordo sulla richiesta concordata di patteggiamento in sede di opposizione a decreto penale non comportano…Federico Villa · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2021
Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 2143 del 08/01/2021 Riferimenti normativi: articoli 459, 461 e 464 c.p.p. – opposizione a decreto penale di condanna – applicazione pena su richiesta delle parti – giudizio immediato – conforme all'orientamento giurisprudenziale precedente. Volume consigliato La vicenda La pronuncia de quo prende le mosse dall'opposizione a decreto penale di condanna proposta dal difensore dell'imputato sulla base di una procura speciale rilasciata in data anteriore alla notifica del decreto penale. Con tale atto di opposizione, l'imputato, per il tramite del difensore, effettuava una scelta di rito optando per l'applicazione della pena su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20276 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1358
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36400/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH US n. il 24 maggio 1953;
avverso l'ordinanza 6 luglio 2009 - GIP del Tribunale di Firenze;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 6 luglio 2009, depositata in cancelleria il 7 luglio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, dichiarava non luogo a procedere sull'istanza di oblazione presentata nell'interesse di CH US, indagata del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 8 e 17 avendo ritenuto che la medesima, in data 12 maggio 2009, avesse implicitamente rinunciato all'opposizione per aver pagato l'ammenda alla quale era stata condannata con decreto penale.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione CH US chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione di legge processuale, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) e carenza di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); il giudice ha ritenuto che il mero pagamento dell'ammenda, peraltro avvenuto all'insaputa della medesima ricorrente, potesse concretare rinuncia, contravvenendo così alle disposizioni che stabiliscono che essa rinuncia sia atto formale e inequivoco, espresso e presentato nel rispetto di determinate formalità, come da orientamento costante della Suprema Corte;
b) violazione della legge processuale e carenza di motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e); manca nella fattispecie la sicura riferibilità del pagamento all'imputata posto che il pagamento è stato effettuato su un modulo a firma dell'amministratore della sua impresa.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1 - Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Questa Corte ha già avuto modo di decidere che l'opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione (Cass., 19 maggio 2004, n. 26278, De Angelis, rv. 228914) sicché la rinuncia all'impugnazione che è invero una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, deve esprimersi in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1,12 luglio 1996, Fucci;
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass.14 gennaio 1994, Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È
altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. 3.1.1. - Nel caso di specie, peraltro, non solo il pagamento dell'ammenda non è riferibile con certezza all'imputata essendo stato effettuato, a proprio nome, da un amministratore della società (privo peraltro di delega sul punto), ma non costituisce neppure una espressa volontà caducatoria dell'atto di impugnazione involgendo semmai, in questo senso, solo una presunzione per facta concludentia di dismissione dell'azione non suscettibile tuttavia di assumere una valenza tale da esprimere in via personale e formale la volontà definitiva dell'imputata e soprattutto di esitare la procedura da quest'ultima attivata. Tanto più che nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la previsione della esecutività del decreto penale conseguente alla mancata comparizione dell'opponente con ciò evidenziando che la rinuncia all'opposizione, in tanto produce effetti, in quanto siano osservate la formalità di cui all'art. 589 c.p.p., norma che, a sua volta, fa rinvio agli artt.581, 582 e 583 c.p.p. (Cass., Sez. 3, 5 marzo 1992, n. 430,
Cozzolino, rv. 189684).
In carenza di un atto formale, il giudice non poteva allora ritenere che la CH avesse rinunciato all'opposizione proposta, avendo dovuto per contro limitarsi a stabilire la somma ai fini di oblazione anche in presenza del pagamento detto (la cui somma potrà essere ripetuta dalla parte interessata nelle sedi proprie). 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010