Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6816
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 legge 794/1942.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6816
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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