Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 legge 794/1942.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR DR, OL AN, LI CO, AG AN, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, presso l'avvocato SERANO GUIDONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO ANTICHI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
C.R.F. Snc di SERI & BARBINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati TULLIO BOCCINI, CO MUGNAI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 793/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 30.1.90 C.R.F. S.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Grosseto HI ND, TI SI, LL CO e ON SI esponendo:
a) che questi ultimi erano titolari del brevetto n. 194048 per modello industriale;
b) che essa C.R.F., con contratto del 19.5.86, aveva preso in concessione tale brevetto;
c) che però il brevetto stesso era nullo ai sensi degli artt. 14, 2 e 59 della legge brevetti per difetto di novità. Chiese che il Tribunale dichiarasse tale nullità. I convenuti resistettero.
Il Tribunale rigettò la domanda rilevando che essa era stata avanzata per difetto di originalità, ma che il TU aveva escluso tale mancanza.
La sentenza fu però riformata dalla Corte d'appello di Firenze. Osservò preliminarmente tale giudice che non era fondata l'eccezione degli appellanti secondo cui, poiché il loro brevetto si era ormai estinto per scadenza del decennio e poiché era scaduto anche il contratto di licenza, era venuto meno l'interesse ad agire della appellante C.R.F. Ciò in quanto l'interesse ad impugnare la pronuncia di rigetto dipende dalla soccombenza e viene meno solo col venir meno della sentenza contraria. Inoltre nella specie, l'interesse sostanziale a far valere la nullità dipendeva dalla qualità di concessionario dell'appellante e dalla sua possibilità di chiedere un congruo rimborso dei diritti già versati ai convenuti nel caso di dichiarazione di nullità del brevetto. Nel merito la Corte, sulla scorta di una TU, dichiarò la nullità del brevetto in questione per difetto di descrizione e di industrialità, perché non realizzava i risultati dichiarati.
Compensò quindi le spese del giudizio in considerazione del fatto che dal 1986 la CFR aveva posto in vendita macchine costruite in base al brevetto in questione, tanto da corrispondere annualmente congrui diritti agli inventori, e quindi in considerazione dell'operosità della C.F.R. sulla base della macchina brevettata dagli appellati.
Avverso questa sentenza gli appellati propongono ricorso per cassazione deducendo sei motivi. Resiste la C.F.R. I ricorrenti depositano una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione dell''rt. 100 cod. proc. civ. Lamentano che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che sussisteva l'interesse ad impugnare della C.R.F. nonostante l'intervenuta scadenza del brevetto e del contratto di licenza. Invero l'interesse ad impugnare costituisce una sottospecie dell'interesse ad agire e, pur presupponendo la soccombenza, non è legato esclusivamente al permanere della sentenza contraria. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle conseguenze della dichiarazione di nullità del brevetto per modello di utilità industriale sul contratto di licenza del modello di utilità industriale sul contratto di licenza del modello stesso. Infatti, la disciplina della nullità del brevetto è ben diversa da quella della nullità del contratto, e col termine nullità designa non già uno stato di originaria inefficacia, bensì uno stato di efficacia originariamente precaria del brevetto. Da ciò consegue secondo i ricorrenti, che la declaratoria di nullità del brevetto, per espresso disposto normativo, non è causa di originaria mancanza di oggetto del contratto dispositivo della privativa, bensì opera come causa di sopravvenuto perimento dell'oggetto stesso. Quindi, la nullità del brevetto non determina la nullità del contratto di cessione o di licenza, ma opera come causa risolutiva del vincolo contrattuale talché i contratti di licenza perdono efficacia per il futuro, con la conseguente impossibilità per il concessionario di chiedere in separato giudizio un congruo rimborso per i diritti già versati. È quindi evidente che la duplice scadenza del termine di efficacia del brevetto e del termine di durata del contratto di licenza, determina l'assoluta carenza dell'interesse della CFR ad impugnare, inteso come interesse al risultato del processo.
1a) Osserva la Corte che l'interesse ad impugnare deve essere desunto dalla utilità giuridica, e non mero fatto, che può derivare dall'accoglimento del gravame. Esso dunque si collega alla soccombenza anche parziale nel precedente giudizio ed ha altresì riguardo ad una realtà che presuppone il raggiungimento di tale utilità attraverso la rimozione della sentenza impugnata. Pertanto la eventuale sopraggiunta cessazione della materia del contendere autorizza comunque una pronuncia sulla impugnazione stessa (Cass. nn. 3075 del '97, e 3149 del '97, ex plurimis). La domanda degli appellanti deriva anzitutto dalla loro soccombenza, come la Corte di Firenze ha rilevato.
Neppure puo' condividersi l'assunto dei ricorrenti relativo alla mancanza di utilita' giuridica da trarre dall'eventuale accoglimento dell'appello, ad onta di tale soccombenza, in conseguenza della natura giuridica di una pronuncia di nullità di un brevetto. La questione degli effetti di una tale pronuncia sui rapporti tra titolare del brevetto e terzi, era variamente risolta prima della novella del DPR n. 338 del 1979. Le opinioni si dividevano sostanzialmente tra coloro i quali ritenevano la impossibilità dell'oggetto del contratto di cessione o di licenza, quale effetto di detta dichiarazione di nullità, con conseguente nullità del contratto stesso ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., e coloro che invece ritenevano di fare riferimento alla nozione di evizione, e dunque di individuare una fattispecie di vendita di cosa non appartenente al venditore.
La novella cennata, con l'art. 59 bis, ha esplicitamente affrontato il problema, stabilendo che non sono pregiudicati dalla dichiarazione di nullità del brevetto, "i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto".
Tale previsione, evidentemente eccezionale, e come la dottrina ha notato, misurata sull'esigenza di tutela di un rapporto di fatto, quale ne sia il miglior inquadramento scientifico rispetto al cantiere sempre aperto della nullità del negozio, si riporta alla cennata opinione, prevalente già prima della sua entrata in vigore, che connette la nullità del contratto alla impossibilità dell'oggetto. La norma dunque tiene conto della particolarità del rapporto di cessione o di licenza di un brevetto, in base al quale, come pure si è notato dagli studiosi, non si succede semplicemente nello sfruttamento di una esclusiva, ma si da luogo di norma anche ad una trasmissione di informazioni tra cedente e cessionario, sulla quale quest'ultimo basa una strategia di investimenti commerciali. Pertanto la legge tiene conto non solo della sorte giuridica del contratto per il futuro, ma della realtà di fatto che su di esso si basa, e dunque fa salvo il passato, consentendo per di più che sulla base di valutazioni equitative della cennata realtà il giudice disponga un qualche rimborso di importi versati in esecuzione del contratto dichiarato nullo.
Tant'è che è proprio sulla considerazione di questa natura che si è affermata in via di principio da parte della dottrina la legittimazione del concessionario o del licenziatario a chiedere la nullità del brevetto, allo scopo di avvantaggiarsi delle previsioni dell'art. 59 bis l.b.
1b) Deriva, quanto alla vicenda in esame, la infondatezza della censura. Non è vero come i ricorrenti pretendono che la nullità del brevetto toglie al licenziatario ogni interesse riguardo al rapporto pregresso, ancorché coincida tale circostanza con la scadenza del termine della concessione. È vero invece, come la corte di merito ha rilevato, che il predetto contraente con il titolare del brevetto in questione può ritenere di avere diritto e conseguentemente chiedere al giudice un rimborso relativamente agli importi versati, ad onta della nullità dichiarata e quindi anche della predetta scadenza.
L'interesse alla dichiarazione di nullità dunque, nel senso di prospettiva giuridica che deriva dalla domanda di riforma della sentenza di primo grado, era certamente sussistente in capo alla odierna resistente.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione omessa o insufficiente sul punto decisivo della rilevabilità di ufficio da parte del giudice di merito cause di nullità del brevetto. Sostengono che la corte di merito doveva considerare che la domanda di nullità di un brevetto si traduce in realtà in una sorta di impugnativa del provvedimento amministrativo di concessione del medesimo e che pertanto nel giudizio conseguente dovrebbe essere applicato il criterio che caratterizza il procedimento amministrativo, in base al quale il giudice non può andare oltre la prospettazione dell'atto introduttivo. Nella specie invece la deduzione relativa alla mancanza di industrialità del trovato avrebbe appunto violato questa regola.
Con il terzo motivo, che è connesso e che deve essere esaminato insieme, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 101 c.p.c. Sostengono che conseguentemente al denunciato errore è stato violato il contraddittorio.
2a) Osserva la Corte che non è affatto vero che la controversia tra due privati che si incentra sulla validità di un brevetto si traduce in una impugnativa del provvedimento amministrativo di concessione. È vero invece che tale controversia benché corrisponda ad un esame differito della validità del brevetto, tuttavia, ancorché promossa dal pubblico ministero in virtù del suo rilievo generale, rammentato in ricorso, esamina la posizione di diritto privato di quegli che si afferma in possesso dei presupposti che legittimano una pretesa di sfruttamento esclusivo.
Con tale natura giuridica dell'oggetto del giudizio è dunque coerente la giurisdizione ordinaria ed altresì la tecnica del processo civile. Nella logica del quale rientra la garanzia del contraddittorio, il quale si conforma oltre che sulla base della domanda, anche in relazione alla difesa contrapposta ed al comportamento processuale complessivo delle parti, le quali possono concordemente ampliarlo, (cfr. tra le tante, Cass. nn. 1655 del '94 e 3813 del '97). La sentenza impugnata sul punto ha rilevato che sulle cause di nullita' del brevetto non individuate formalmente nella domanda si era formato il contraddittorio. In particolare essa menziona le contrapposte posizioni sul problema della industrialita' e dà atto che all'esame dello stesso hanno partecipato entrambe le parti. I due motivi sono infondati.
3) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 62 c.p.c. nonché la motivazione omessa e/o insufficiente. Sostengono che il giudice del merito ha consentito al TU di svolgere un abnorme ruolo "dispositivo" nella causa anziché meramente ausiliario, con l'effetto di ampliare illegittimamente il tema della sua indagine.
Con il quinto motivo che è connesso e che deve essere esaminato insieme i ricorrenti lamentano la motivazione inadeguata e contraddittoria sulla essenziale valutazione della consulenza tecnica in ordine al punto della ritenuta nullità del brevetto. 3a) Le due doglianze sono infondate. La Corte di Firenze come si è detto ha rilevato che le parti ebbero esse stesse a chiedere un ampliamento della consulenza sul tema della industrialità del trovato, e di esso discussero. Il TU dunque non si impadronì di alcun potere estraneo alla sua funzione ma seguì il predetto ampliamento dell'originario contraddittorio, e le sue operazioni risultano seguite diligentemente dal giudice che ha dato atto del percorso logico della relazione in modo esente da censure in questa sede.
4) Con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 62 c.p.c. conseguente alla contraddittoria compensazione delle spese.
4a) Osserva la Corte che la compensazione non ha certo danneggiato le parti oggi ricorrenti dal momento che l'appello di C.F.R. è stato accolto. Peraltro la doglianza non ha rilievo autonomo giacché soccorre, ovvero intende soccorrere, quelle innanzi respinte. Il motivo è pertanto inammissibile.
5) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti debbono essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in £. 500.450, oltre a £.
4.000.000 per onorari.
In Roma, il 4 marzo 1999.
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1999.