Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15107 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ee 63735 . ESENTE DA REGI REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MATERIA TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 151 0 Composta dagli Ill.mi Presidente Dott. Ugo FAVARA R.G.N. 7728/99 Consigliere- Cron. 30638 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Rep. Consigliere Dott. Achille MELONCELLI Ud. 25/11/02 Rel. Consigliere Dott. Stefano BIELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63735 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
IL PUNTO IMM SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 353/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/03/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano 4280 udienza del 25/11/02 dal -1- BIELLI;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Orazio FRAZZINI che ha concluso per del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con sentenza n. 1550 del 7 luglio 1995, il Tribunale di Venezia, compensando le spese di lite, condannava la convenuta Amministrazione delle finanze a rimborsare all'attrice s.r.l. IL PUNTO IMMOBILIARE la somma di £. 7 milioni, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, da questa indebitamente corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società. 2.- Con sentenza n. 353, depositata in marzo 1998, la Corte di appello di data definitivamente pronunciando Venezia, sull'appello proposto dal Ministero delle contro la suddetta sentenza finanze del Tribunale, l'impugnazione, con rigettava compensazione delle spese di lite. La Corte d'appello, dopo aver respinto le sollevate eccezioni di invalidità della procura alla lite del difensore della società ÷ in primo grado e di incompetenza territoriale del tribunale adito, ribadiva (citando anche 3 Cass., sez un.. n. 3458 del 1996) la contrarietà della tassa in discussione rispetto all' art. 10, lett. c) della direttiva del Consiglio CEE n. 69/335 del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) -quale interpretato dalla Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91-, escludendo, in punto di fatto, che la tassa costituisse diritto remunerativo consentito dall'art. 12, n. 1, lett. e), della medesima direttiva e rilevando che l'indivisibilità della norma e l'intangibilità da parte del giudice della struttura del tributo impedivano di ritenere legittimamente pagata quella parte di somma che non risultasse eccedente rispetto alla costi delremunerazione forfetaria dei servizio ( secondo la tesi prospettata in via subordinata dall'appellante). La stessa Corte territoriale, quanto all'invocata applicazione del termine di decadenza di tre anni dal pagamento, previsto dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, constatava l'irrilevanza della questione, perché il 4 rimborso era stato comunque richiesto, di fatto, nel rispetto di tale termine. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte, infine, rilevava che non era stato oggetto di specifica contestazione l'ammontare degli importi corrisposti dalla società e dichiarava di condividere l'applicazione degli interessi legali dalla domanda. 3.- Avverso tale sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione (notificato il 9 aprile 1999), con un unico motivo, il Ministero delle finanze. Il ricorrente invoca, quale motivo di S impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della 1.n.448 del 1998. 4.- L'intimata s.r.l. non si è costituita nella presente fase di giudizio. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente invoca, ai sensi 1.0.- dell'art.360, n.3 ' cod.proc.civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della 1. 23 dicembre 1998, n.448, chiedendo: a) la compensazione tra quanto dovuto per il rimborso e 1'importo della tassa d'iscrizione dell'atto s.r.l. (£.500.000); b) la costitutivo della compensazione con l'importo della tassa р d'iscrizione di altri atti sociali (£.400.000); c) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%. 3.- Le censure sono in parte infondate ed in il ricorso va perciò parte inammissibili: rigettato. 3.1.- La deduzione relativa alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo riguarda un tema estraneo all'oggetto della controversia, tenuto conto che la domanda della contribuente attiene, come si evince dalla sentenza impugnata, al rimborso "delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società" e che non risulta specificato nella sentenza impugnata, né dimostrato nel ricorso, che la condanna riguardi anche le somme versate а quel titolo. Di qui l'inammissibilità della censura. 3.2.- Quanto alla invocata compensazione con l'importo della tassa di iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, il ricorrente non si dà cura di allegare e dimostrare che la questione abbia fatto parte della materia del contendere (non è neppure specificato se, quante volte e per quali anni ricorrano tali iscrizioni successive alla prima: il riferimento ad 8 anni appare di stile, trattandosi di indicazione desunta dal ricorrente dall'astratto periodo di vigenza della tassa, dal 1985 al 1992). Oltre a ciò, non viene dedotta la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della normativa specificata la invocata, posto che non viene ragione della remuneratività di tali tasse di concessione forfetarie annuali retroattive, istituite dall'art. 11 della 1. n. 448 del 1998, le 7 quali, del resto, sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 121 n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza. Anche in tal caso il motivo, sotto questo profilo, è inammissibile. 3.3.- interessiInfine, con riguardo agli previsti specificamente per il rimborso di tali tasse (illegittime perché in contrasto con l'ordinamento comunitario), l'art. 11 della 1. n. 448 del 1998 non applicabile dal giudice italiano, data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. la sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento (in peius) tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale: in riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, la citata sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002 ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte ○ la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. La censura è, dunque, infondata. 4.- In mancanza della costituzione dell'intimata, non va assunta alcuna decisione in ordine alle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
1 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il consigliere estensore. ShhnaJuhu Bielli, stenson Il Presidente. L CANCELLIERE det Luigi Rüfano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9.0TT. 2003 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Luigi Riitano 10