Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine biennale previsto per la proposizione della domanda, atteso che tale gravame non è comunque suscettibile - anche in caso di accoglimento - di modificare il contenuto del provvedimento decisorio ai fini delle statuizioni penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2003, n. 43712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43712 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'Urso Giovanni Presidente
1. Dott. Marzano Francesco Consigliere
2. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
3. Dott. Chiliberti Alfonso Consigliere
4. Dott. Visconti Sergio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero Economia e Finanze
nei confronti di:
GA ER, nato il [...];
avverso ordinanza del 4 luglio 2002, Corte d'Appello di Brescia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Chiliberti Alfonso;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Hinna Danesi che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 18 settembre 2002 il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 4 luglio 2002 della Corte d'Appello di Brescia, che ha liquidato a GA ER a titolo riparatorio per l'ingiusta detenzione subita dal 14.4 al 20.7.1993 la somma di euro 30.000 nel procedimento penale a suo carico per il reato di truffa aggravata nel conseguimento di contributi da parte della C.E., conclusosi con sentenza di assoluzione del 18 febbraio 1998 perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Cremona, cui aveva fatto seguito il rigetto dell'appello per i soli interessi civili.
Lamenta in primis il ricorrente che la corte di merito ha errato nel rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 315, comma primo, cod. proc. pen., in quanto doveva farsi riferimento, ai fini del dies a quo del termine, al momento della sentenza di primo grado, non impugnata ai fini penali, senza che potesse rilevare l'impugnazione per i soli interessi civili. Si è costituito il GA che ha chiesto rigettarsi il ricorso sulla scorta del tenore letterale dell'art. 314 cod. proc. pen. che presuppone come condizione perché il diritto sorga una sentenza irrevocabile, e sulla rilevanza che potrebbe avere la decisione ai fini civili ai fini dell'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave.
Osserva questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto: ed infatti l'art. 315 cod. proc. pen. stabilisce che la domanda di riparazione dev'essere proposta "entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento ... è divenuta irrevocabile ...". Orbene, perché cominci a decorrere il termine biennale di decadenza occorre l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, vale a dire occorre che il proscioglimento sia intangibile, o per essersi consumati i mezzi di impugnazione o per non esser stati gli stessi fatti valere nei termini, di tal che la statuizione non sia più suscettibile di impugnazione (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. IV, 21.2.1994, n. 256, De Felice, RV 198468). Poco importa pertanto che la sentenza sia stata impugnata ai soli effetti civili, in quanto se tale impugnazione è proposta dalle parti accessorie poste in posizione ancillare rispetto all'imputato, un eventuale accoglimento della loro impugnazione può ridondare anche a favore dell'imputato, e dunque la statuizione penale può essere modificata, mentre se è proposta dalla parte civile non potrà mai aversi reformatio in peius per l'imputato, e l'impugnazione della sola parte civile comporta la cristallizzazione delle statuizioni di ordine penale. A riprova di tanto, basti pensare che l'impugnazione della sola parte civile non influisce sul termine prescrizionale del reato, sì che esso non decorre più, per essersi formato il giudicato penale, qualora sia pendente soltanto l'impugnazione della parte civile. La previsione che la sentenza di proscioglimento debba esser divenuta irrevocabile, insomma, non si riferisce alla sentenza-documento, ma alla sentenza-statuizione, ed ha riguardo, com'è ovvio, alle sole determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione. Tali non sarebbero dei giudizi meramente virtuali di responsabilità penale che dovrebbe scaturire da una pronuncia di accoglimento dell'impugnazione della parte civile, rilevando essi, ove in contrasto con le statuizioni penali, ai soli limitati fini degli artt. 651 ss. cod. proc. pen..
L'impugnata ordinanza va dunque annullata senza rinvio. Motivi di equità inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza senza rinvio. Dichiara compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 NOVEMBRE 2003.