Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 47057
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Sentenza 29 settembre 2004

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Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315 comma primo cod. proc. pen. decorre dalla data della sentenza contenente le statuizioni sui reati contestati, per i quali è stata applicata la misura cautelare detentiva, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a domande accessorie, la cui soluzione non discende automaticamente dalla decisione sulla regiudicanda penale. (La Corte ha ritenuto la tardività del ricorso che era stato presentato oltre i due anni dalla sentenza del tribunale che aveva assolto l'imputato con formula piena, nonostante lo stesso termine non fosse decorso con riferimento alla sentenza di appello che, su istanza dello stesso imputato, aveva deciso sulla confisca di una somma di denaro sequestrata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 47057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47057
    Data del deposito : 29 settembre 2004

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