Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315 comma primo cod. proc. pen. decorre dalla data della sentenza contenente le statuizioni sui reati contestati, per i quali è stata applicata la misura cautelare detentiva, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a domande accessorie, la cui soluzione non discende automaticamente dalla decisione sulla regiudicanda penale. (La Corte ha ritenuto la tardività del ricorso che era stato presentato oltre i due anni dalla sentenza del tribunale che aveva assolto l'imputato con formula piena, nonostante lo stesso termine non fosse decorso con riferimento alla sentenza di appello che, su istanza dello stesso imputato, aveva deciso sulla confisca di una somma di denaro sequestrata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2004, n. 47057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47057 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 29/09/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FE Giovanni - Consigliere - N. 1577
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 022639/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IA FE, N. IL 08/03/1965;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 11/03/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. HINNA DANESI F. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE Osserva:
IA FE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 11 marzo 2003 della Corte d'Appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per fatti dai quali era stato successivamente assolto con formula piena. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto tardiva la domanda perché la stessa era stata proposta nei due anni successivi alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione deve essere considerata quella della sentenza che ha pronunziato l'assoluzione e non quella su un'impugnazione che non riguardava il merito dell'azione penale.
Ciò premesso deve precisarsi che il problema portato all'esame di questa Corte è il seguente: IA è stato assolto con formula piena con sentenza del Tribunale di Padova in data 23 aprile 1997. Contro questa sentenza è stato proposto appello dal solo IA limitatamente alla statuizione riguardante la confisca di una somma di danaro. Se si considera come data di irrevocabilità quella riferita alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Padova il ricorso per la riparazione dell'ingiusta detenzione è tardivo;
se si considera come data di irrevocabilità quella della decisione definitiva (sentenza 13 luglio 2000 della Corte d'Appello di Venezia) sul motivo relativo alla confisca della somma di danaro il ricorso sarebbe invece tempestivo.
A parere del collegio la soluzione adottata nel provvedimento impugnato deve ritenersi corretta. Il ricorrente fonda il suo convincimento sulla tempestività della domanda di riparazione sul contenuto della sentenza delle sezioni unite di questa Corte 19 gennaio 2000 n. 1, IN (per est. in Cass. pen., 2000, 2967) che, ribadendo la distinzione accolta da dottrina e giurisprudenza tra "punti" e "capi" della sentenza, ha optato per un'interpretazione che riserva alla sola mancata impugnazione dei (o alla definitiva decisione sui) capi della sentenza la formazione del giudicato mentre la mancata impugnazione dei punti della sentenza sarebbe causa di una semplice preclusione che non impedisce al giudice dell'impugnazione di applicare le cause estintive del reato o comunque tutte le pronunzie che possono e devono essere adottate d'ufficio. Se dunque, sostiene il ricorrente, la pronunzia sulla confisca del danaro costituisce un "punto" della sentenza non poteva essersi formato il giudicato con la sentenza di assoluzione. Pur puntualmente e argomentatamente prospettata questa soluzione non appare però condivisibile.
Anzitutto non è condivisibile la qualificazione della statuizione sulla confisca come "punto" della sentenza. È vero che la sentenza "ruzzolino sembra riservare la nozione di "capo" della sentenza alla pronunzia sul singolo reato ma quando esamina analiticamente quali siano i "punti" della decisione, sui quali si forma la preclusione e non il giudicato, si riferisce espressamente a tutte le questioni che costituiscono "i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio."
Come è agevole constatare dalla lettura della sentenza IN il giudicato non si forma sui punti intesi come parti della sentenza che ineriscono alla regiudicanda costituita dagli elementi costitutivi o dalle pronunce accessorie relative all'accertamento dell'esistenza del reato. Ma in alcun passo della sentenza delle sezioni unite può ricavarsi un'estensione di questo principio alle statuizioni estranee alla pronunzia sull'azione penale.
E si comprende la ratio di questa esclusione perché mentre appare razionale escludere la formazione del giudicato qualora un qualche aspetto comunque riferibile al reato, anche se non all'accertamento della responsabilità, permanga in vita (per es. un'attenuante o il riconoscimento della continuazione o della sospensione condizionale che influiscono sulla misura della pena o sulla sua esecuzione) è privo di logica escludere la formazione del giudicato qualora l'accertamento del reato non è più in discussione e si discute esclusivamente di pronunce accessorie la cui soluzione non discende automaticamente dalla decisione sulla regiudicanda penale (nello stesso senso, con riferimento ad un'impugnazione della parte civile, v. Cass., sez. 4^, 21 febbraio 1994 n. 256). Tanto più ciò deve affermarsi nei casi nei quali sia ancora in discussione una statuizione contenuta nella sentenza che non è strettamente, o non è sempre, ricollegata all'accertamento della responsabilità posto che si danno casi di confisca obbligatoria indipendentemente dall'accertamento della responsabilità mentre, per converso, la confisca può essere esclusa (se facoltativa) anche nel caso di condanna.
Sotto diverso profilo va considerato che al testo del primo comma dell'art. 315 c.p.p. sembra estranea la distinzione tra punti e capi perché si fa in questa norma alla "irrevocabilità" della sentenza che si sovrappone al concetto di giudicato perché, nel caso di formazione progressiva del giudicato, consente di ritenere che il termine decorra dalla data di irrevocabilità dell'ultima decisione sui vari reati contestati (e sempre che si tratti dei reati per i quali è stata applicata la misura cautelare detentiva e non di imputazioni inidonee a legittimarla: cfr. Cass., sez. 4^, 28 maggio 2003 n. 31185, Stornelli;
13 novembre 2001 n. 3125, Fraquelli). Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004