Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2001, n. 3125
CASS
Sentenza 13 novembre 2001

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L'azionabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nel caso di privazione della libertà personale disposta, con unica ordinanza, per una pluralità di imputazioni, delle quali talune espunte dal provvedimento coercitivo, in quanto ritenute inidonee "ab origine" a sorreggerlo, altre definite con decisione liberatoria, non è condizionata dalla sopravvivenza del procedimento in relazione alle prime e dalla possibilità, per esse, del sopravvenire di condanna con il conseguente meccanismo di imputazione del periodo di custodia cautelare sofferto alla pena definitiva inflitta. Ne consegue che il termine biennale previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. per la proposizione della domanda di riparazione non decorre dal momento in cui viene definito con sentenza irrevocabile il procedimento per le imputazioni inidonee a legittimare la privazione della libertà personale, ma da quello in cui si avvera, in relazione alle altre imputazioni, una delle condizioni indicate in detto articolo (irrevocabilità della sentenza di condanna o di proscioglimento, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, notificazione all'interessato del provvedimento di archiviazione). (Nella specie, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per associazione per delinquere, porto abusivo di esplosivi e truffa aggravata, era stata annullata senza rinvio dalla Cassazione limitatamente a quest'ultimo reato perché la pena massima per esso prevista non ne consentiva l'emissione, mentre per gli altri due reati erano intervenuti, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere e decreto di archiviazione del Gip).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2001, n. 3125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3125
    Data del deposito : 13 novembre 2001

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