Sentenza 13 novembre 2001
Massime • 1
L'azionabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nel caso di privazione della libertà personale disposta, con unica ordinanza, per una pluralità di imputazioni, delle quali talune espunte dal provvedimento coercitivo, in quanto ritenute inidonee "ab origine" a sorreggerlo, altre definite con decisione liberatoria, non è condizionata dalla sopravvivenza del procedimento in relazione alle prime e dalla possibilità, per esse, del sopravvenire di condanna con il conseguente meccanismo di imputazione del periodo di custodia cautelare sofferto alla pena definitiva inflitta. Ne consegue che il termine biennale previsto dall'art. 315 cod.proc.pen. per la proposizione della domanda di riparazione non decorre dal momento in cui viene definito con sentenza irrevocabile il procedimento per le imputazioni inidonee a legittimare la privazione della libertà personale, ma da quello in cui si avvera, in relazione alle altre imputazioni, una delle condizioni indicate in detto articolo (irrevocabilità della sentenza di condanna o di proscioglimento, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, notificazione all'interessato del provvedimento di archiviazione). (Nella specie, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per associazione per delinquere, porto abusivo di esplosivi e truffa aggravata, era stata annullata senza rinvio dalla Cassazione limitatamente a quest'ultimo reato perché la pena massima per esso prevista non ne consentiva l'emissione, mentre per gli altri due reati erano intervenuti, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere e decreto di archiviazione del Gip).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2001, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLO FATTORI Presidente del 13/11/2001
1. Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RENATO OLIVIERI Consigliere N. 4149
3. Dott. VINCENZO COLARUSSO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FABIO MAZZA Consigliere N. 47691/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI FR
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia in data 23/10/2000 (n. 8/2000 Reg. mod. 2) Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte premette
LI FR, a seguito di provvedimento emesso del GIP del Tribunale di Brescia che disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e porto di esplosivi, venne tratto in arresto il 20 maggio 1994 e rimase in stato di custodia fino al 21 ottobre successivo. Nel frattempo, a seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza suddetta limitatamente alla imputazione di truffa aggravata in quanto la pena massima prevista per tale delitto non consentiva la emissione del provvedimento custodiale.
Il 21.4.1997 il GIP disponeva l'archiviazione in relazione al reato di porto di sostanze esplosive ed all'esito della udienza preliminare il Giudice pronunciava sentenza di non luogo a procedere per il reato di associazione per delinquere disponendo, nel contempo, il giudizio per il reato di truffa.
Con istanza depositata il 2.3.2000 il LI chiedeva alla Corte di Appello di Brescia di essere indennizzato per la ingiusta detenzione subita per le sue imputazioni per le quali erano intervenuti l'archiviazione ed il proscioglimento. La Corte adita, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza osservando che in relazione ad uno dei titoli per cui era intervenuto il provvedimento di custodia era mancante il requisito delle formazione del giudicato di proscioglimento e che la mancanza di tale presupposto:
a) impediva di accertare la eventuale sussistenza di situazioni impeditive della nascita del diritto (comportamento doloso o colposo dell'interessato collegati casualmente alla adozione della misura);
b) non consentiva il ricorso al meccanismo della imputazione della detenzione alla pena eventualmente applicata con la sentenza di condanna per il suddetto reato, a norma dell'art. 314 c. 4 c.p.p.. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore del LI che ne chiede l'annullamento deducendo, in sintesi:
1) che le situazioni preclusive limitative del diritto all'equa riparazione non potevano essere apprezzate in relazione alle ipotesi di reato per le quali non sussistevano le condizioni di applicabilità della custodia cautelare;
2) che, quindi, a tali fini era irrilevante attendere la definizione del procedimento per il reato di truffa;
3) che per non incorrere nella sanzione di decadenza la istanza doveva - ed era stata presentata - nel termine decorrente dai due provvedimenti di archiviazione e di proscioglimento. Tanto premesso, la Corte
OSSERVA
Che il ricorso è fondato in base alle considerazioni che seguono.
1^. Per quanto riguarda la prima ragione che sorregge la decisione impugnata (necessità di attendere il giudizio di merito sulla truffa al fine di valutare compiutamente l'eventuale sussistenza di colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo), il Collegio osserva che avendo la Corte di Cassazione, in sede di pronuncia incidentale de libertate, ritenuto, con effetto di giudicato sul punto, che per il reato di truffa contestato il provvedimento custodiale non poteva essere emesso, nessuna incidenza il giudizio di merito su detto reato potrà avere sulla ingiusta detenzione subita per gli altri neppure al fine di trarre, dai fatti accertati in sede di quel giudizio, elementi per stabilire se l'indagato abbia potuto dar causa per colpa grave alla emissione del provvedimento cautelare atteso che la imputazione di truffa deve ritenersi, dal punto di vista della custodia cautelare e dei suoi effetti, sicut non esset siccome espunta ab origine dal relativo provvedimento.
2^. Non può, ad avviso del Collegio, condividersi la seconda ragione che pone all'esame della Corte (a quanto consta, per la prima volta) una questione di non poco momento.
L'art. 314 c. 4 c.p.p. stabilisce, tra l'altro, che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare che sia computata al fine della determinazione della misura di una pena.
Il termine determinazione usato del legislatore è lo stesso contenuto nell'art. 657 c.p.p. in cui è prescritto che il pubblico ministero nel determinare la pena detentiva da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso: si tratta, come suol dirsi, della c.d. fungibilità tra pena e custodia cautelare. Si deve ora stabilire se l'art. 314 sia applicabile in ogni caso in cui vi sia certezza che colui che domanda l'indennità per l'ingiusta detenzione subita abbia in corso altro procedimento penale per un reato commesso anteriormente alla sofferta custodia, per cui, in caso di condanna, possa fruire della scomputo dalla pena da espiare del periodo di custodia cautelare sofferta a norma dell'art. 657 c. 1 e 4 c.p.p.. Al riguardo deve subito chiarirsi che l'art. 657 non richiede che per il reato, in relazione alla cui pena (da espiare) possa farsi luogo allo scomputo delle custodia cautelare, si proceda nello stesso procedimento o davanti alla stesso giudice o nella stessa sede giudiziaria essendo certo che la operatività di detta norma si avrà quando la pena da espiare sia relativa anche a reato giudicato in un procedimento distinto avanti a qualsiasi giudice, anche straniero (per gli effetti di cui agli ant. 730, 735 e 738 c.p.p.), unica condizione essendo quella che si tratti di reato commesso anteriormente alla sofferta custodia (art. 657 c. 4 c.p.p.). La formulazione dell'art. 657 c. 1 è così ampia e categorica da non permettere distinzioni di sorta.
Sulla base di queste premesse dovrebbe ritenersi che chiunque abbia sofferto ingiustamente un periodo di custodia cautelare per uno o più reati dai quali sia stato poi prosciolto con una delle formule non ostative alla riparazione ed abbia in corso uno (o più) procedimento (i) penale (i) per reato anteriormente commesso diverso (i) da quello (i) per cui venne emesso il provvedimento custodiale, non potrà adire il giudice della riparazione finché il secondo (o gli ulteriori) procedimento (i) non sia (no) stato (i) definito (i) con sentenza irrevocabile e - addirittura - fino a che il PM o eventualmente, in caso di contestazioni - il giudice dell'esecuzione non accerti (no) la compatabilità o meno della custodia cautelare sulla pena da espiare per il (i) suddetto (i) reato (i). E, se così fosse, ne deriverebbe: a) che il termine decadenziale per proporre l'istanza di riparazione - per il quale non sono previste sospensioni - potrebbe decorrere molto facilmente, pregiudicando irrimediabilmente il diritto all'indennizzo, b) che l'attesa - ove mai possibile e che sembra voluta dalla Corte bresciana - della definizione del procedimento per i reati diversi potrebbe procrastinare intollerabilmente la soddisfazione del diritto all'indennizzo e si porrebbe come ostacolo - non previsto da alcuna norma - all'esercizio dell'azione giudiziaria relativa, in contrasto palese con l'art. 24 c. 1 della Costituzione;
c) che immaginare uno spostamento del dies a quo del termine per proporre l'istanza all'avvenuto (o meno) computo (la norma infatti usa il termine "computato" non il termine "computabile") della custodia cautelare sulla pena definitiva significherebbe porre in essere una operazione non di interpretazione ma di creazione legislativa in relazione ad un termine processuale stabilito a pena di decadenza, la cui decorrenza verrebbe collegata ad un evento futuro ed incerto (la condanna e la esecuzione della pena per il reato diverso) individuato dal giudice e non dal legislatore;
d) che, seguendo l'impostazione della Corte di Appello, solo chi abbia in corso un procedimento per altro reato originariamente connesso a quelli per cui è stato prosciolto dovrebbe attendere il giudicato anche per il detto reato mentre chi abbia in corso un procedimento separato potrà senza indugio adire il giudice della riparazione, pur potendo poi fruire dello scomputo della pena in caso di condanna definitiva per il reato da giudicare: con il che si renderebbe evidente una disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe.
Questa Corte ha compiuto a suo tempo una operazione di raccordo tra il termine di cui all'art. 315 c.p.p. e la custodia cautelare sofferta per plurime imputazioni, affermando che, nel caso in cui queste siano state cumulativamente trattate nello stesso procedimento e gli organi giurisdizionali che se ne occuparono abbiano emesso, in tempi diversi, più decisioni riguardanti di volta in volta l'uno o l'altro delle diverse accuse, il dies a quo per il computo del termine dei due anni stabilito nell'art. 315 c.p.p. decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento emesso sull'ultima imputazione (Cass. Sez. 4^ n. 1520 Ronco RV 193229).
Ma tale arresto - pienamente condivisibile - non si attaglia al caso di specie poiché nel caso con esso deciso tutti i reati giudicati in tempi diversi erano stati idonei a sostenere il provvedimento restrittivo.
Nel caso di specie, invece, in procedimento all'esito del quale (anzi all'emissione del provvedimento di esecuzione della pena) si dovrebbe procrastinare il dies a quo concerne il reato di truffa espunto ab origine dal titolo di custodia cautelare. Ognuno vede come siffatta differenza tra le due fattispecie e come lo spostamento, nel caso che ne occupa, dell'inizio del termine al verificarsi del presupposto della scomputabilità (o non) della custodia cautelare dalla pena eventuale e futura per la truffa non trova una corretta giustificazione normativa.
L'obiezione che, così concludendo, l'interessato, una volta ottenuto l'indennizzo per la custodia cautelare sofferta, potrebbe, poi, anche ottenere lo scomputo di essa dalla pena, nasce da un indubbio vuoto normativo e da un difetto di coordinamento tra la norma dell'art. 314 c. 4, quelle dell'art. 315 sul termine per proporre l'istanza e l'art. 657 c.p.p., vuoto che costituisce indubbiamente un inconveniente ma che non può indurre a dare dell'art. 314 una interpretazione contraria alla costituzione. E, del resto, non è neppure certo che l'inconveniente possa sussistere poiché il PM, in primo luogo, ed il G.E. in caso di contestazioni, potranno stabilire se vi sia compatibilità tra l'indennizzo e la c.d. fungibilità della custodia cautelare o se l'ottenimento dell'indennizzo sia ad essa alternativo, implicando una rinuncia di colui che è stato ingiustamente detenuto in custodia cautelare alla scomputo della carcerazione sofferta dalla pena da espiare per altro reato anteriormente commesso.
Ed in quella stessa sede - non essendo la questione rilevante in questa sede - potrà anche valutarsi la ragionevolezza, sotto il profilo costituzionale, della norma di cui all'art 657 c.p.p. nella parte in cui non esclude la possibilità di computare nella pena da espiare il periodo di custodia cautelare per il quale si sia ottenuto l'indennizzo.
Ed, infine, dopo lo scomputo eventualmente fruito da chi abbia già ottenuto l'indennizzo, sarà l'Erario a valutare se intraprendere l'azione per il recupero dell'indebito oggettivo. Certo è che, allo stato, lo spostamento del dies a quo di un termine, perentorio che è stato precisamente individuato dal legislatore nella data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento (per l'ultimo dei reati che hanno sostenuto l'ordinanza di custodia cautelare, secondo Cass. n.1520/3, Ronco, più sopra citata) o in cui è stato notificato il provvedimento di archiviazione appare, piuttosto che un atto di interpretazione, un atto di imperio normativo che non spetta al giudice porre in essere.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002