Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
DIV ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E REPUBBLICA ITALIANDAA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 021 99 /03 eparazione personale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9509/00 GRIECO Presidente Dott. Angelo 11596/00 PROTO Consigliere Dott. Vincenzo 5104 Cron. LUCCIOLI Consigliere Dott. IA Gabriella Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 07/10/02 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SE N TENZA " sul ricorso proposto da: CI ZI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CONDORELLI, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
TA MA;
intimata e sul 2° ricorso n° 11596/00 proposto da: 2002 elettivamente domiciliata in ROMA TA MA, 61, presso l'avvocato MICHELE 1787 VIALE XXI APRILE المہ 1 MICALIZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO BONAVENTURA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e CI ZI;
intimato avversO la sentenza n. 15/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 15/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 settembre 1994, IA IS chiedeva la separazione dal marito AZ IT con addebito a quest'ultimo. Si costituiva in giudizio il marito eccependo che della convivenza era attribuibile 1'intollerabilità alla moglie. Con sentenza del 12-26 febbraio 1998, il Tribunale di Catania pronunziava la separazione addebitandola ad 2 н entrambi i coniugi, poneva a carico del IT un as- segno mensile di lire 700.000 quale contributo al man- tenimento delle due figlie e rigettava la richiesta di assegno della moglie. La Corte d'appello di Catania, con sentenza dell'8 novembre - 15 gennaio 2000, in accoglimento dell'ap- pello principale della IS e, parzialmente, di quello incidentale del IT, escludeva l'addebito della separazione per entrambi i coniugi, assegnava alla IS la casa coniugale ed elevava l'assegno. di mantenimento a lire 1.000.000 mensili, di cui lire 700.000 per le figlie e lire 300.000 per la moglie, ordinando al Comune di Catania di corrisponderlo di- rettamente alla IS. Avverso la sentenza d'appello AZ IT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. IA IS ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla ba- se di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. са 3 2. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di domande, essendosi limitato il IT a chiedere la cassazione della sen- tenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'appello. Non sono state formulate domande circa i capi da modificare, le domande da accogliere o quelle da respingere e tali domande non potranno essere for- mulate in sede di eventuale giudizio di rinvio.
3. L'eccezione non è fondata. Il ricorso principale contiene i requisiti previ- a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c.; sti, in particolare, i motivi per i quali si chiede la cas- sazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame dei pun- ti sottoposti a censura. Per il giudizio di rinvio valgono le conclusioni prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (Cass. 16 marzo 2002 n. 3904, 4 luglio 1996 n. 6095).
4. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente principale lamenta omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione con riferimento agli immobili di proprietà delle figlie ed all'assegnazione della casa coniugale. Pur essendo pacificamente acquisito agli atti ed alle prove del giudizio che le figlie del IT sono intestatarie (piene proprietarie) di due immobili, si- ti in S. Tecla (Acireale) di cui uno almeno è stato dato in locazione per il periodo estivo', nella senten- za d'appello di legge della "disponibilità" di un solo immobile. Inoltre la motivazione della Corte d'appello è illogica e contraddittoria in quanto si assegna un bene (la casa coniugale) alla moglie e conseguentemen- te aumentano gli oneri a carico del marito perché la moglie deve mantenere la casa coniugale assegnatale. Secondo il ricorrente, questo passo della decisione d'appello (pag. 7) palesemente contraddice con l'altro (pag. 9), in cui si afferma (correttamente) che l'ap- porto della casa coniugale costituisce una modalità di detto contributo (di mantenimento a carico del IT) che nel caso di specie grava in misura maggiore sul IT. NB 5. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il ricorrente difetta d'interesse a contestare un errore nella determinazione della situazione patrimo- niale delle figlie, atteso che dalle conclusioni tra- scritte nell'epigrafe della sentenza impugnata risulta CG che egli aveva chiesto (oltre all'eliminazione del- 5 l'assegno per la moglie) non la riduzione ○ la sop- pressione dell'assegno di mantenimento а favore delle figlie, ma solo la corresponsione diretta dell'assegno alle beneficiarie. E' il caso, inoltre, di Osservare che l'eventuale errore di fatto sul numero di immobili di proprietà delle figlie non è deducibile in sede di ricorso per cassazione, ma può costituire motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ove ricorrano le condizioni ivi previste. Nessun vizio di motivazione sussiste in relazione all'assegnazione della casa coniugale, avendo la sen- tenza impugnata disposto tale assegnazione in base al (corretto) principio in base al quale l'abitazione nella casa coniugale spetta di preferenza al coniuge convivente con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, situazione questa che ricorreva nel caso in esame. La considerazione degli oneri, gravanti sulla mo- glie, che concernevano la casa coniugale costituisce una logica conseguenza dell'assegnazione dell'immobile e non integra alcun vizio di contraddittorietà di mo- tivazione rispetto all'affermazione, contenuta in al- tro punto della sentenza, secondo cui l'apporto della casa coniugale costituisce una modalità del contributo del IT al mantenimento della prole. AG Il vizio di contraddittoria motivazione della sen- tenza impugnata con ricorso per cassazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione ri- sultino sostanzialmente contrastanti in guisa da eli- dersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", е cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della deci- sione adottata (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045 e, da ultimo, fra le altre, Cass. 4 giugno 2001 n. 7476), ipotesi questa non ricorrente nella specie.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il giudice d'appello aveva interpretato in modo illogico le dichiarazioni del teste RI ritenen- do che il IT lavorasse assieme al teste all'uffi- cip vendite di un'agenzia di viaggio sita nella sta- zione ferroviaria, mentre il IT lavorava alla sta- zione ferroviaria non come promotore di vendita, ma come vigile. La motivazione è inoltre contraddittoria perché fonda su questo supposto ulteriore lavoro l'integra- zione dell'assegno di mantenimento alla moglie, pur affermando il giudice d'appello che il supposto lavoro era stato svolto sino a qualche anno fa, sicché doveva ch 7 desumersi che l'ulteriore lavoro non veniva più svol- to.
7. Il motivo non merita accoglimento. Al punto censurato dalla ricorrente non può rico- noscersi carattere decisivo, tenuto conto, da un lato, del fatto che il riconoscimento del diritto all'asse- gno a favore della moglie è stato basato su di una pluralità di elementi tra cui, oltre ai redditi la- vorativi del IT, anche la documentazione relativa ad un investimento immobiliare di cui ad un atto nota- rile del dicembre 1998 € la disponibilità di un immo- bile nel Comune di Pachino non affittato in quanto utilizzato dal IT leper ferie - e dall'altro, del basso livello dell'assegno per il mantenimento del coniuge (lire 300.000 mensili).
8. Il terzo motivo esprime una doglianza di omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione. र्ट La prova resa dal teste IT TI, fratel- lo del ricorrente, era stata considerata dalla Corte d'appello veritiera nella parte vantaggiosa per la IS (pag. 5 della sentenza) ed invece sospetta per la parte svantaggiosa per la medesima, laddove si dimostrava che ella svolgeva una normale attività la- vorativa. La motivazione era inoltre palesemente irra- ни zionale ed illogica per avere considerato generica e 8 contraddittoria la suddetta deposizione che tale non era.
9. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che de- duca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata ○ erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cas- sazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ra- gioni del carattere decisivo delle stesse (v. da ulti- mo Cass. 1 giugno 2001 n. 7434, 11 aprile 2001 n. 5404). Il motivo è inammissibile per quanto riguarda la censura di contraddittorietà (per avere il giudice di merito ritenuta veritiera la deposizione del teste Ra- citi TI, fratello del marito, per la parte vantaggiosa alla IS ed invece sospetta per la parte a svantaggio della medesima), atteso che la par- te della prova qualificata vantaggiosa alla IS non è stata trascritta nel ricorso. Quanto alla pretesa attività lavorativa della Cri- staldi, la sentenza impugnata la ritenuto che ella non са fosse percettrice di redditi osservando che la prova 9 addotta dal IT, oltreché sospetta per la sua fonte di provenienza, appariva generica e contraddittoria, per cui dalla medesima non potevano ricavarsi elementi univoci da porsi a fondamento dell'assunto del IT stesso. Le considerazioni del giudice di merito in ordine all'inattendibilità del teste, fratello del marito, ed alla genericità della deposizione non sono suscettibi- li di censura in questa sede, atteso che si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, i quali sono stati effettuati senza incorrere in vizi logici. Lo stretto rapporto di parentela tra il teste ed una delle parti giustifica il dubbio sull'attendibili- ta del teste stesso nel riferire circostanze a favore del fratello. Comunque, anche la ritenuta genericità della deposizione non è caratterizzata da illogicità, atteso che dal testo della deposizione riguardante la pretesa attività lavorativa della IS, riportato nel ricorso, non si ricavano elementi di carattere og- gettivo, sicuri ed univoci, sulla prestazione lavora- tiva della medesima presso lo studio dentistico, ma risulta solo la frequentazione di tale studio, che può essere stata determinata anche da ragioni di carattere th 10 diverso, quali le cure dentistiche, cui ha fatto rife- rimento la difesa della ricorrente incidentale. 10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione. Con riguardo ad altro immobile ubicato nel Comune di Pachino considerato nella disponibilità del IT, vi era stata una falsa applicazione del diritto, in quanto dell'immobile il CA può disporre al pari della moglie anch'essa comproprietaria e non può quin- di darlo in locazione senza il consenso della moglie stessa. Essendo poi un immobile acquistato per le va- canze estive e situato al capo opposto della Sicilia, il IT usonon poteva farne a scopo abitativo. La motivazione era quindi del tutto insufficiente ed il- logica, perché l'utilizzazione dell'immobile non deno- ے ہ ہ ک tava nulla sulla situazione economica del IT. Inoltre, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna spiegazione sulla circostanza che, mentre il IT aveva intestato alle figlie (nude proprietarie) un modesto bene agricolo, la IS era piena ed esclusiva proprietaria di altro fondo agricolo. Obietta la controricorrente che la sua difesa ave- con la conclusionale del giudizio di primo grado e va 11 con l'atto di appello dedotto che il IT aveva man- tenuto la disponibilità di fatto dell'immobile di Pa- chino e si era rifiutato di metterlo a reddito, e ciò malgrado l'esplicita disponibilità manifestata dalla IS per dare in locazione l'immobile. Il motivo non è fondato. 11. censura di violazione e falsa applicazione di La -norme di diritto per avere il giudice di merito usa- to il termine di disponibilità dell'immobile di Pachi- no, anziché di comproprietà da parte del IT CO- stituirebbe semmai un errore di diritto nella motiva- zione relativa ad un punto di fatto, e cioè la valuta- zione della situazione economico-patrimoniale del sog- getto onerato dell'assegno di mantenimento. Ma nemmeno tale errore sussiste, dovendosi ritene- re che la Corte d'appello abbia usato il termine di- sponibilità in modo proprio, nel senso cioè che l'im- mobile fosse in concreto utilizzato dal IT, che era contrario a darlo in locazione per utilizzarlo di- rettamente nelle ferie. Tale circostanza è stata logi- camente apprezzata dal giudice di merito come un indi- ce della buona situazione economica del IT, sicché deve escludersi la configurabilità del dedotto vizio di motivazione. sch 12 Nessun rilievo assume il lamentato mancato riferi- mento, da parte del giudice d'appello, al modesto bene agricolo intestato dal IT alle figlie (nude pro- prietarie) ed alla piena proprietà, da parte della IS, di altro fondo agricolo, non essendo il giudice di merito tenuto a discutere ogni singolo ele- mento né a confutare tutte le deduzioni delle parti, ma dovendo solo indicare le ragioni del proprio con- vincimento, cosa che è stata fatta nella specie. E' anche il caso di rilevare che, non risultando che tali fondi producessero redditi apprezzabili ovvero avesse- ro un notevole valore, essi non influivano sulla deci- sione in materia di mantenimento. 12. Il ricorso principale deve essere, pertanto rigettato. In conseguenza, resta assorbito il ricorso inci- dentale, proposto in via condizionata. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorren- te principale in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso prin- cipale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale al rimborso delle см 13 RG 9509/00 spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 600,00 per onorari e in euro 61,37 per spese. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2002. Il Cons. est. Presidente Dott. Massimo Bonomo Dott. Angelo Grieco утепте Волот 2 IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Depozit 14 FEB 2003 14