Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2002, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
E C.C. 7oppe 6 N 8 70 O 9 I 1 / 5 Z 4 A / R 6 A 2 T - Ļ S Y I B R R . BBLICA ITALIANA . G P Ā . L E L T D R DME PO O 02 A U L . E A B B I D D A : R T S E T N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T I A N R E E S T N SEZIONE QUINTA CIVILE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G.N.14866/00 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere 2175 Cron. Dott. Achille Meloncelli Consigliere Rep. Ud. 02/10/01 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in Roma, VA ME, elettivamente via Toscana 30, presso l'avv. Vittorio Sbisà, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Finanze dello Stato, Amministrazione delle in Roma, via dei Portoghesi elettivamente domiciliata 121 1'Avvocatura Generale dello Stato, che la presso rappresenta e difende per legge;
. N - controricorrente avverso la sentenza n. 55/99, depositata il 3/6/1999 - 6 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. 9 - 8 1 Oggetto: indennità di trasferimento. Trattamento tributario. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
P.M., in persona del Sostituto letta la richiesta del Generale Dott. Dario Cafiero, che ha Procuratore concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, la Corte, osserva quanto segue. notificato il 21/10/1993, Con avviso di accertamento recuperava а tassazione la 1'Ufficio II.DD. di Bari somma di £.
9.000.000 che la Cassa di Risparmio di Puglia aveva corrisposto nel 1988 al proprio dipendente VA ME a titolo d'indennità di trasferimento. La Commissione Tributaria di 1° Grado di Bari annullava l'avviso, ma su appello dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale confermava l'accertamento, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. I l VA ricorreva allora per cassazione, deducendo dell'art. 48 del la violazione e falsa applicazione che, a suo dire, impediva di DPR n. 917/1986, ricomprendere l'indennità in discussione tra il reddito. 2 imponibile. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 2/10/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione oggetto del presente ricorso già venuta all'esame di questo Supremo Collegio, il quale ha costantemente concluso (C.Cass. 1999/13486, 2000/02212, 2000/02389, 2000/12339, 2000/15274 e 2001/02721) per la piena tassabilità delle indennità di trasferimento, osservando in proposito che -10 spostamento in una diversa sede non rappresentava un evento eccezionale, ma, tutt'al contrario, una modalità tipica di svolgimento del rapporto di lavoro;
B -le spese sostenute dal dipendente per fare fronte alle sue necessità abitative non potevano in alcun modo ricollegarsi ad esigenze esclusive dell'impresa, i cui contributi dovevano pertanto considerarsi come vere e proprie componenti della retribuzione;
l'art. 3/7 del Dlvo n. 314/1997, che aveva previsto la non tassabilità, per importi e tempi delle indennità di trasferimento, limitati, 3 sistemazione ed equipollenti, aveva fornito una indiretta conferma della ordinaria imponibilità dell'emolumento per i periodi anteriori all'entrata in vigore della norma stessa, di carattere palesemente innovativo e priva di efficacia retroattiva. Tali essendo le ragioni addotte dalla Corte a sostegno delle predette decisioni, ritiene il Collegio di non ravvisare alcun valido motivo per discostarsi dall'interpretazione da esse privilegiata. Il ricorso del VA va pertanto rigettato. Sussistono, però, giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite fra le interamente parti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, dichiarando interamente E N O I compensate le spese di lite fra le parti. Z 6 8 A 9 R 1 5 / T . 4 S I N / Roma, il 2/10/2001. 6 - G 2 E A . B I R R . . ромеего ре"Tuell" R L I CONSIGLIERE P . L A A D A D T . L U E E B D B T A I T I N S A R E 1 N I S T 3 E R E 1 S IL PRESID E I . T A N A * DEPOSITATON 24 M I CANCELLIERE C1 Oggi IL CANCELLIERE 01 Arnaldo Casano G ушовь мой Amaiac A