Sentenza 16 marzo 2002
Massime • 2
Il divieto di formulare in sede di rinvio conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata viene meno (per tutte le parti e non solo per quella che ha proposto il ricorso) nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accoglimento di questo i termini della controversia che il giudice di rinvio è chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio e sorga conseguentemente la necessità di illustrare ed eventualmente istruire questioni di diritto o di fatto divenute rilevanti ai fini del decidere.
Ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi "l'aliunde perceptum" o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. A tale ultimo fine può assumere rilievo anche la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, ma non come circostanza di per sè sola sufficiente a ridurre il danno risarcibile, bensì come circostanza valutabile nell'ambito dell'intera condotta del lavoratore, tenendo conto altresì delle effettive e concrete possibilità di nuova occupazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva preso in considerazione, ai fini della detrazione dal risarcimento invocata dal datore di lavoro, la mancata iscrizione nelle liste di collocamento per un bimestre, posto che per il restante periodo di circa sei - sette anni il lavoratore medesimo, nonostante l'eseguita iscrizione, non aveva reperito alcuna occupazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2002, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M 0 3 9 0 4 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 6436/99 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere 9165/99 n.9139 - Consigliere Cro Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - Ud.25/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: persona legale ES LL inSRL, del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato AURELI cheSTANISLAO, lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TENTONI PIERO GIORGIO, giusta delega in atti;
1 ricorrente 6 4
contro
ANDRUCCIOLI EZIO;
intimato sul 2° ricorso n° 09165/99 proposto da:' 2001 domiciliato in ROMA 4098 ANDRUCCIOLI EZIO, elettivamente -1- VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICCININI ALBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RR LL SRL;
intimato avverso la sentenza n. 644/98 del Tribunale di FORLI', depositata il 17/12/98 R.G.N. 918/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 25/10/01 dal CAPITANIO;
udito l'Avvocato AURELI;
udito l'Avvocato PICCININI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5 marzo 1993 Ezio AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Rimini la ditta Torrianese Pannelli s.r.l. chiedendo che venisse dichiarata, con le conseguenze di legge, l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 25 agosto 1992 in un licenziamento collettivo presunta attuazione di per riduzione di personale ma, in realtà, individuale, in utilizzato come licenziamento ritorsione alla sua attività di delegato sindacale svolta in seno all'azienda nell'interesse dei lavoratori e in violazione della procedura di mobilità. Con sentenza in data 2 dicembre 1993 il Pretore di Rimini rigettava la domanda. Con sentenza in data 13 febbraio 1995 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello dell'AN che proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza in data 21 maggio 1997 n.11465 questa Suprema Corte accoglieva il ricorso del lavoratore e rinviava al Tribunale di Forlì per nuovo esame delle questioni controverse, delegando al giudice del rinvio il potere di accertare se 3 l'azienda, nello scegliere lo AN come lavoratore da licenziare ai fini della operata riduzione del personale, avesse correttamente individuato le zone di incidenza del ridimensionamento e dei profili professionali in eccedenza, in quanto l'indagine del giudice di merito andava in proposito estesa a tutti i livelli aziendali interessati dal ridimensionamento produttivo. Con sentenza in data 5 novembre 1998 il Tribunale di Forlì, giudice del rinvio, attraverso l'esame delle prove testimoniali espletate, riteneva che tra la procedura di mobilità avviata e il licenziamento del lavoratore non si fosse realizzata alcuna conseguenzialità e che, pertanto, non effettivamente licenziamento, l'intimato produttive aziendali, da esigenze giustificato doveva considerarsi come licenziamento individuale non motivato e, perciò, illegittimo. Condannava, pertanto, la ditta Torrianese a reintegrare l'AN nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno commisurato alle retribuzioni perdute, detratta nel corrispondente periodo la percepita indennità di disoccupazione. Ricorre per cassazione la ditta Torrianese 4 Pannelli con tre articolati motivi. Resiste il lavoratore con controricorso contenente ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE in primo luogo, disposta la riunione del Va, ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente si duole che il Tribunale, con omessa e insufficiente motivazione e con violazione 1227 18 della legge 20 dell'art. C.C. e dell'art. non 1' "aliunde maggio 1970 n.300, abbia valutato fine di detrarlo dal risarcimento perceptum" (al del danno). Con il secondo motivo del ricorso principale la società ricorrente si duole che il Tribunale con omessa e insufficiente motivazione abbia valutato in via presuntiva, in violazione degli artt. 2727 e 2729 C.C., le prove che avevano ad oggetto 1'"aliunde perceptum". La società ricorrente rileva, inoltre, che il giudice di merito avrebbe dovuto consentire al datore di lavoro di dimostrare, pur se in sede di rinvio, che il lavoratore era stato negligente 5 :: nell'attiva ricerca di una nuova occupazione (aliud percipiendum). mancanza motivazione della Da ciò la di sentenza impugnata in ordine al punto della pretesa diligenza osservata dal lavoratore per la ricerca di altra occupazione. In particolare, secondo la società ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che l'AN con atto pubblico del 7 novembre 1992 e cioè a pochi mesi di distanza dalla sua mobilità, aveva acquistato un incollocazione podere con sovrastante fabbricato ed esplicitamente aveva riconosciuto di avere atteso a lavori di ricostruzione del unaconseguendo fabbricato notevole sua rivalutazione e aprendo una posizione fiscale come impresa individuale agricola per la coltivazione di ulivi ed erbe mediche, tanto che non si era iscritto alle liste di collocamento del . 1997. Peraltro la moglie dell'AN svolgeva attività di fisioterapista e aveva dichiarato un reddito di lire 42.422.000 lorde. In ogni caso, aggiunge la società ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto desumere in via presuntiva l'"aliunde perceptum” o la mancanza di 6 diligenza nella ricerca di altra occupazione. Era risultato provato, infatti, attraverso le risultanze processuali l'ANche si era iscritto alla Camera di Commercio come impresa individuale agricola per la coltivazione di ulivi ed erbe mediche e che soltanto dal 13 marzo 1998 aveva provveduto a talecancellare iscrizione iscrivendosi dall'aprile 1998 alle liste di collocamento. La mancata iscrizione dell'AN alle liste di collocamento, perciò, - sostiene la società ricorrente lungi dal costituire una mera realtà avevadel lavoratore, in dimenticanza rappresentato, in via presuntiva, la prova di una mancata effettiva volontà di ricercare una nuova occupazione. Anche il lungo trascorsotempo tra la (luglio 1992) e la collocazione in mobilità decisione impugnata (novembre 1998) doveva indurre a ritenere, in via presuntiva, che l'AN, in piena età lavorativa (35 anni) e con l'esperienza acquisita in un contesto socio- economico da forti possibilità contrassegnato occupazionali, non fosse rimasto senza lavoro in un arco di tempo così lungo che andava dal 1992 al 7 1998. I due dedotti motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi. intanto, della società Va, condivisa la tesi ricorrente secondo cui il divieto di formulare in sede di rinvio conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui sentenzalafu pronunciata cassata viene meno, per tutte le parti e non solo per quella che ha proposto il ricorso, nell'ipotesi cui a seguito dell'accoglimento di in questo i termini della controversia che il giudice di rinvio è chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio, e sorga conseguentemente la necessità di illustrare ed eventualmente istruire questioni di diritto ○ di fatto divenute rilevanti ai fini della decisione (Cass.
4.7.1996 n.6095). Nella specie, però, il Tribunale aveva respinto le eccezioni della società datrice di lavoro in ordine al dedotto "aliunde perceptum" o al mancato impiego della ordinaria diligenza per la ricerca di nuova occupazione ("aliunde percipiendum") non già verificatesi sull'addotta sussistenza di preclusioni о decadenze, bensì sull'affermata 8 insussistenza della prova sia per l'aliunde perceptum come per 1'"aliud percipiendum" (impiego nella ricerca di altra dell'ordinaria diligenza occupazione). Invero, come già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 29.4.1985 n.2762, nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si individua quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi "l'aliunde perceptum" O il fatto colposo del nellalavoratore mancata ricerca di una nuova occupazione. Peraltro, l'azienda datrice di lavoro ha di(acquisto un immobile eccepito circostanze rivalutato a seguito di una eseguita ristrutturazione, apertura di una posizione fiscale come impresa individuale agricola per la coltivazione di ulivi ed erbe mediche, percezione di un reddito come fisioterapista da parte della moglie del chelavoratore) non rilevano ai fini della sussistenza dell' "aliunde perceptum" 9 dell'aliud percipiendum. un da lavoro Infatti soltanto reddito subordinato о da lavoro autonomo, certo nel suo ammontare in quanto risultante da buste paga, da dichiarazioni di datori di lavoro terzi о da precise risultanze fiscali e impositive può essere assunto dal datore di lavoro in detrazione del risarcimento chiesto dal lavoratore, sempre che sia riferito allo stesso lavoratore e non già ad altri componenti del suo nucleo familiare (moglie, figli genitori), essendo l'attività lavorativa ed essendo, quindi, strettamente personale strettamente personale il reddito che ne deriva. ☑ Diverso discorso va fatto, invece, per l'eccepito fatto colposo del lavoratore (aliud percipiendum). La mancata iscrizione alle liste di collocamento da parte del lavoratore potrebbe integrare, infatti, ai sensi dell'art. 1227 C.C., una colposa inerzia del creditore-lavoratore idonea a determinare una perdita di chances per nuove occupazioni, che avrebbero potuto comportare in favore del datore di lavoro, la possibilità di detrarre a titolo di "aliunde percipiendum" le - che il lavoratore avrebbe retribuzioni eventuali 10 ottenuto da datori di lavoro terzi. Pertanto la mancata iscrizione alle liste di collocamento può assumere nonrilievo già come circostanza per sé sola sufficiente а ridurre il danno risarcibile, bensì come circostanza condotta dell'intera del valutabile nell'ambito lavoratore tenuto conto delle effettive e concrete possibilità di nuova occupazione (v. Cass. 10 marzo 1998 n.2630). Si tratta per il datore di lavoro di un danno probabile ma non meno risarcibile, posto che esso trova la sua fonte in un comportamento colposo del lavoratore-creditore e costituisce la conseguenza e ex art. 1223 ragionevolmente diretta immediata c.c. della mancata occupazione. Tuttavia al riguardo va osservato che il giudice del gravame non ha preso in considerazione, ai fini della detrazione dal risarcimento invocata dal datore di lavoro, la mancata iscrizione del lavoratore soltanto due mesi per alle liste di collocamento, posto che per il restante periodo di circa sei-sette anni il lavoratore medesimo, nonostante l'eseguita iscrizione, non aveva reperito alcuna occupazione. Con congrua motivazione, perciò, il Tribunale, 11 in difetto di dedotte ulteriori prove, ha respinto l'eccezione della ditta datrice di lavoro anche in ordine all'aliud percipiendum per sostanziale difetto di prova sul punto. due dedotti motivi, perciò, vanno integralmente respinti. Va, del pari, ilrespinto terzo motivo di ricorso, con il quale l'azienda ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del principio dispositivo della prova di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori richiesti ritualmente sulla circostanza dell'"aliunde perceptum" nonché vizio di omessa e insufficiente motivazione sul punto Invero poiché i dedotti mezzi di prova avevano ad presunta le riferite circostanze della oggetto attività di imprenditore agricolo esercitata dal lavoratore senza il riscontro di un accertamento fiscale di reddito conseguito 0 evaso, oppure l'attività lavorativa e il conseguente reddito della moglie, ovvero atti di consumo del reddito senza alcuna dimostrata finalizzazione produttiva (acquisto di un immobile e sua ristrutturazione), e cioè circostanze irrilevanti al fine di dimostrare 1'"aliunde perceptum", la mancata ammissione delle 12 prove e l'omessa motivazione della sentenza impugnata su tale mancata ammissione costituiscono omissioni che ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. non cadono su punti decisivi della controversia. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso principale. Va, invece, accolto il ricorso incidentale del lavoratore con il quale quest'ultimo deduce una violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n.300 del 1970 per il fatto che il Tribunale ha ammesso in detrazione dal risarcimento del danno l'indennità di disoccupazione corrispostagli dall'INPS. Rileva il ricorrente incidentale che seguendo orientamento, la detrazione sarebbe siffatto nonostante che il lavoratore abbia consentita, percepito l'indennità di disoccupazione non già da unico un datore di lavoro terzo, ma dall'INPS, soggetto tenuto alla corresponsione della indennità. Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, che si arriverebbe a un risultato opposto a quello che si vorrebbe evitare e cioè a un depauperamento anziché a un ingiustificato arricchimento del lavoratore. Infatti non si terrebbe conto del fatto che a 13 seguito della dichiarata illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro verrebbe come mai interrotto, considerato sin dall'origine con la conseguenza che l'INPS avrebbe la facoltà e l'obbligo di richiedere la ripetizione del trattamento di disoccupazione che a posteriori risulterebbe indebitamente corrisposto. un contrasto di Sul punto esiste iniziale giurisprudenza di questa Corte. marzo n.2906 nella Secondo Cass. 29 1996 liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo il giudice deve tener conto, a titolo di aliunde perceptum, dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato, a nulla rilevando la tra colui che è tenuto al diversità soggettiva risarcimento e il soggetto che è tenuto a erogare l'indennità (l'INPS), atteso che la compensatio lucri cum damno risponde al criterio di adeguamento del risarcimento al danno effettivamente subito, secondo i principi di cui all'art. 1223 c.c. Secondo Cass. 15 maggio 2000 n.6265, invece, nondisoccupazione può essere l'indennità di detratta dalle somme alle quali il datore di lavoro è condannato ai sensi dell'art. 18 della legge 14 n. 300 del 1970, una volta ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, in quanto tale indennità può e deve essere chiesta in restituzione dall'Istituto previdenziale per il sopraggiunto venir meno dei presupposti della sua erogazione. Quest'ultimo orientamento va condiviso. di disoccupazione, infatti, L'indennità indennità non già in senso costituisce una risarcitorio bensì in senso assistenziale, trovando il suo fondamento in ragioni di solidarietà sociale che lo Stato persegue attraverso l'attività di un ente pubblico come l'INPS, che è l'unico e definitivo obbligato della prestazione. La diversità dei titoli di erogazione, oltre che dei soggetti obbligati, esclude, pertanto, che il datore di lavoro possa opporre in detrazione al a titolo di aliunde perceptum lavoratore di disoccupazione percepita dallo l'indennità stesso durante il periodo del licenziamento. Invero il lavoratore, a titolo di risarcimento ex art. 18 deiStatuto Lavoratori novellato, ha avere i contributi diritto ad corrisposti assistenziali come se il rapporto previdenziali e di lavoro avesse avuto effettivo svolgimento anche stato durante il periodo in cui esso 15 unilateralmente risolto dal datore di lavoro. Ne consegue che l'INPS, dopo che il lavoratore ha conseguito il risarcimento dal datore di lavoro, ha il potere di ripetere dal lavoratore le somme dal medesimo percepite titoloa di indennità di disoccupazione, in riferimento ai periodi per i quali il datore di lavoro ha corrisposto le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali. In conclusione, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno volto ad evitare che il risarcimento si risolva in un indebito arricchimento del danneggiato tutte le volte in cui il licenziamento venga dichiarato illegittimo, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta per il periodo in cui è stato lavoro, un risarcimento allontanato dal posto di commisurato alle retribuzioni globali di fatto non percepite (sulla base della novella del 1990) con esclusione delle retribuzioni percepite da datori di lavoro terzi. Tuttavia da tale risarcimento, ai sensi dell'art. 1223 C.C., non può essere detratto come risulti incompatibile quanto, nella specie, con la natura delle somme percepite dal lavoratore 16 in conseguenza della misura espulsiva e cioè con il diverso titolo delle somme erogategli per finalità un ente pubblico (INPS), di solidarietà sociale da che può ripetere dal lavoratore l'erogazione di cui è venuta meno, sia pure per fatti sopravvenuti, la (v. Cass. Sez. Un. 25 ragione giustificativa gennaio 1989 n.418; Sez. Un. 23 giugno 1995 n.6946; Sez. Un. 22 marzo 1995 n.3319). Ne consegue che in accoglimento del ricorso rigettato quello principale, la incidentale, sentenza del Tribunale di Forli va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto: "il datore di lavoro a titolo di aliunde perceptum non al lavoratore l'ammontare può opporre di disoccupazione dal medesimo dell'indennità percepita in relazione ai periodi di mancata occupazione e iscrizione alle liste di collocamento".
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per giudizio, alla Corte le spese del presente 17 d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 25 ottobre 18 2001. il Presidente:Vincenzo Miles Matole CapitaniIl Cons. estensore: IL CANCELLIERE Deposite Cancelleria 16 MAR. 2002 Oggi, IL CANCELLEREERE T R O C I D , A LO SS L 10 A O , T B . 3 T I SA 3 R D 5 E 'A A SP . L ST L N I E O N D 3 P G I -7 IM O S -8 N A A E 1 D S D 1 E I E , T A O E EN R G O T G T IS S IT E E G L IR E R D A L O L E D