Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
L'irritualità dell'invito a presentarsi, spedito per la richiesta dell'indagato di rendere interrogatorio, determina la nullità del decreto di citazione a giudizio, da qualificarsi come relativa in quanto attinente al decreto di citazione. (Fattispecie di avviso a presentarsi non indicante il giorno fissato per l'adempimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2009, n. 26944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26944 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/04/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 932
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 002049/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG BD nato il [...];
avverso la sentenza del 24.10.2008 della Corte di Appello di Salerno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 24.10.2008 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con la quale NG BD era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, perché, a fini di lucro, abusivamente poneva in commercio n. 42 CD musicali sprovvisti di contrassegno dalla SIAE (capo a) e per il reato di cui all'art.474 c.p. perché poneva in vendita al pubblico, in forma ambulante, 7
paia di occhiali riproducesti vari marchi contraffatti (capo b); pena sospesa.
2) Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. (per mancata indicazione del giorno di comparizione).
Denuncia poi la omessa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8.11.2007 nel procedimento C-20/05 Schwibbert, nonché l'omessa motivazione in ordine al richiesto accertamento peritale sul contenuto dei CD sequestrati e sulla evidenza della contraffazione.
3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1) Venendo denunciata la violazione di norme processuali il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'accesso agli atti.
Orbene, dalle risultanze processuali emerge che, dopo la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., il difensore dell'imputato, con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Salerno in data 10.6.2004, chiedeva che venisse disposto l'interrogatorio dell'imputato "al fine di consentirgli di chiarire la propria posizione processuale in ordine ai fatti in contestazione".
A seguito di tale richiesta la P.O. delegata notificava al difensore (ex art. 161 c.p.p., comma 4, essendo l'imputato irreperibile) l'invito a presentarsi "presso gli uffici del Comando 1^ Compagnia della Guardia di Finanza".
Tale avviso, però, non indicava il giorno della comparizione per rendere l'interrogatorio (risulta in bianco lo spazio). La difesa eccepiva tempestivamente la nullità per omesso espletamento dell'interrogatorio, ma il Tribunale, pur dando atto che l'invito a comparire non conteneva la data, rigettava, con una motivazione incomprensibile, l'eccezione.
Con i motivi di appello veniva impugnata anche l'ordinanza resa all'udienza del 3.11.2005, ma la Corte di Appello, equivocando, disattendeva i rilievi difensivi;
assumeva, infatti, che "la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. era stata effettuata dopo la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato". È evidente il travisamento, in quanto dalla difesa si eccepiva non la regolarità della notifica ma il mancato espletamento dell'interrogatorio (essendo l'invito a comparire privo di data). 3.1.1) Tanto premesso, sussiste indiscutibilmente la denunciata nullità, non essendo stato l'imputato messo in condizione di rendere l'interrogatorio e quindi di esercitare i suoi diritti di difesa (è irrilevante che in quel momento fosse irreperibile). L'art. 415 bis c.p.p., comma 3, stabilisce che "se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi" e l'art. 375 c.p.p., comma 2, lett. b) prevede che l'invito a presentarsi deve contenere "il giorno, l'ora ed il luogo della presentazione..".
Infine, a norma dell'art. 552, comma 2, ultimo periodo, il decreto di citazione per il giudizio è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, qualora la persona sottoposta alle indagini l'abbia richiesto entro il termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3. Tale nullità, riguardando il decreto di citazione, si configura come relativa a norma dell'art. 181 c.p.p., comma 3, e va eccepita entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1.
Come si è visto, la difesa propose tempestivamente l'eccezione, che fu però illegittimamente disattesa.
La nullità in questione si ripercuote, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., su tutti gli atti successivi e quindi travolge sia la sentenza di primo grado che quella di appello.
Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al P.M. per quanto di competenza.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ovviamente tutti gli altri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009