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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2023, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OU OU, n. in Marocco 02/05/1988 avverso la sentenza n. 6549/21 della Corte di appello di Bologna del 12/11/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e per l'inammissibilità nel resto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 3316 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di OU OU in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflitta dal primo giudice nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula i motivi di doglianza di seguito indicati. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in relazione agli elementi di prova (modalità di individuazione sulla base di precedente segnalazione da parte di un cittadino) sulla base dei quali è stata ritenuta provata l'ipotesi di accusa. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di 140,00 euro trovata in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, mentre va rigettato nel resto. 2. La prima doglianza difensiva pretende di ravvisare profili di illogicità nella motivazione con cui la Corte di merito, disattendendo il primo motivo di appello, ha ritenuto sufficiente oltre ogni ragionevole dubbio il quadro indiziario sulla base del quale il Tribunale aveva ritenuto responsabile l'imputato del delitto di detenzione di sostanza stupefacente al fine di cessione a terzi. Non è questa la sede processuale appropriata per rivalutare analiticamente i profili di fatto oggetto della decisione impugnata;
valga solo rimarcare che 2 l'imputato venne trovato in possesso di quantità, per quanto modeste, di due differenti tipi di sostanze droganti (gr. 0,46 di cocaina) e hashish (gr. 22,23), oltre alla somma di denaro in sequestro e già tale circostanza rendeva plausibile il tenore dell'accusa e incensurabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di detenzione illecita al di fuori di un uso personale, specie in relazione al fatto che il detentore veniva fermato in orario serale a bordo di autovettura condotta da altra persona ed in compagnia di una terza. Non risultano, pertanto, decisive ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, le modalità con cui la polizia giudiziaria venne portata a conoscenza della presenza di una persona di etnia nordafricana, come quella dell'imputato, intenta a cedere un involucro dal contenuto imprecisato ad uno sconosciuto ricevente, tale da far ipotizzare l'avvenuta cessione di una dose di sostanza drogante. La critica mossa alla sentenza sul punto si svolge, del resto, in punto di mera rivalutazione degli elementi di prova, in particolare quanto all'individuazione del ricorrente come responsabile di una pregressa condotta di cessione di stupefacenti non compresa nel capo d'imputazione e all'identificazione con il soggetto successivamente rinvenuto in possesso della sostanza drogante di cui all'accusa di detenzione finalizzata alla cessione e pretende che, previa revisione di quelli già esaminati ed apprezzati dai giudici di merito, venga rimessa in discussione la pronuncia di merito sulla responsabilità. Secondo il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità risultano, tuttavia, non consentite le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (tra molte, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo concernente la confisca del denaro. La confisca può avere ad oggetto le cose funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'art. 240 cod. pen. o di altre specifiche disposizioni di legge nonché quelle che costituiscono il "prezzo" il "prodotto" o il "profitto" del denaro, ai sensi dei commi primo e secondo, n. 1 dello stesso art. 240 cod. pen. Nello specifico, la Corte di appello ha confermato l'applicazione della misura ablatoria, sostenendo trattarsi di provento dello spaccio, ma come anzidetto la contestazione contempla unicamente la detenzione a fini di cessione e non viene indicato alcun rapporto di pertinenza tra la condotta e il denaro in sequestro. 3 La confisca è stata, cioè, giustificata in quanto il reato ritenuto provento dell'attività delittuosa, definizione che, comunque atecnica perché estranea al dato normativo, consente di circoscrivere l'attenzione sulle nozioni di "profitto" e di "prezzo" del reato. Quest'ultimo è concordemente individuato nel compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, v. Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabhi Samir, Rv. 205707). Più laboriosa è stata, invece, l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "profitto". Sintetizzando gli esiti dell'attività interpretativa, si può dire che per tale si intende il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, presupponendo esso l'accertamento della diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il criterio dirimente di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con il suo oggetto, dovendosi, invece, escludere ogni estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito (tra molte, v. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 Fisia Italimpianti;
Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700 nonché Sez. U, n 10561 del 30/01/2014, Gubert;
Sez. U, n. 38961 del 25/06/2009, Caruso;
Sez., n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli: Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli;
Sez. U, n. 920 del 17/12/2033, MO ancorché non massimate su tali specifici punti). Se questi sono i limiti entro cui è consentita la confisca del profitto del reato, ne consegue che la fattispecie in esame si colloca al di fuori di essi. Al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto modesti quantitativi di due tipi diversi di sostanze stupefacenti allo scopo di venderle, ma non già di averle vendute: ne consegue che la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità e sottoposta a sequestro non può per definizione rappresentare il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla mera detenzione a scopi illegali;
né può rilevare l'ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand'anche dello stesso tipo di quella oggetto di verifica giudiziale o, come nel caso in esame, presunte a fini di mera identificazione dell'imputato, ma in ogni caso esulanti dalla contestazione. 4. L'accoglimento del motivo di ricorso sulla confisca determina l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto e la restituzione della somma in sequestro all'imputato avente diritto. 4
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e dispone l'immediata restituzione del denaro all'avete diritto. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 22 novembre 2022 Il consigliere estensore
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e per l'inammissibilità nel resto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 3316 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di OU OU in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflitta dal primo giudice nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula i motivi di doglianza di seguito indicati. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in relazione agli elementi di prova (modalità di individuazione sulla base di precedente segnalazione da parte di un cittadino) sulla base dei quali è stata ritenuta provata l'ipotesi di accusa. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di 140,00 euro trovata in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, mentre va rigettato nel resto. 2. La prima doglianza difensiva pretende di ravvisare profili di illogicità nella motivazione con cui la Corte di merito, disattendendo il primo motivo di appello, ha ritenuto sufficiente oltre ogni ragionevole dubbio il quadro indiziario sulla base del quale il Tribunale aveva ritenuto responsabile l'imputato del delitto di detenzione di sostanza stupefacente al fine di cessione a terzi. Non è questa la sede processuale appropriata per rivalutare analiticamente i profili di fatto oggetto della decisione impugnata;
valga solo rimarcare che 2 l'imputato venne trovato in possesso di quantità, per quanto modeste, di due differenti tipi di sostanze droganti (gr. 0,46 di cocaina) e hashish (gr. 22,23), oltre alla somma di denaro in sequestro e già tale circostanza rendeva plausibile il tenore dell'accusa e incensurabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di detenzione illecita al di fuori di un uso personale, specie in relazione al fatto che il detentore veniva fermato in orario serale a bordo di autovettura condotta da altra persona ed in compagnia di una terza. Non risultano, pertanto, decisive ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, le modalità con cui la polizia giudiziaria venne portata a conoscenza della presenza di una persona di etnia nordafricana, come quella dell'imputato, intenta a cedere un involucro dal contenuto imprecisato ad uno sconosciuto ricevente, tale da far ipotizzare l'avvenuta cessione di una dose di sostanza drogante. La critica mossa alla sentenza sul punto si svolge, del resto, in punto di mera rivalutazione degli elementi di prova, in particolare quanto all'individuazione del ricorrente come responsabile di una pregressa condotta di cessione di stupefacenti non compresa nel capo d'imputazione e all'identificazione con il soggetto successivamente rinvenuto in possesso della sostanza drogante di cui all'accusa di detenzione finalizzata alla cessione e pretende che, previa revisione di quelli già esaminati ed apprezzati dai giudici di merito, venga rimessa in discussione la pronuncia di merito sulla responsabilità. Secondo il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità risultano, tuttavia, non consentite le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (tra molte, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo concernente la confisca del denaro. La confisca può avere ad oggetto le cose funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'art. 240 cod. pen. o di altre specifiche disposizioni di legge nonché quelle che costituiscono il "prezzo" il "prodotto" o il "profitto" del denaro, ai sensi dei commi primo e secondo, n. 1 dello stesso art. 240 cod. pen. Nello specifico, la Corte di appello ha confermato l'applicazione della misura ablatoria, sostenendo trattarsi di provento dello spaccio, ma come anzidetto la contestazione contempla unicamente la detenzione a fini di cessione e non viene indicato alcun rapporto di pertinenza tra la condotta e il denaro in sequestro. 3 La confisca è stata, cioè, giustificata in quanto il reato ritenuto provento dell'attività delittuosa, definizione che, comunque atecnica perché estranea al dato normativo, consente di circoscrivere l'attenzione sulle nozioni di "profitto" e di "prezzo" del reato. Quest'ultimo è concordemente individuato nel compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, v. Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabhi Samir, Rv. 205707). Più laboriosa è stata, invece, l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "profitto". Sintetizzando gli esiti dell'attività interpretativa, si può dire che per tale si intende il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, presupponendo esso l'accertamento della diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il criterio dirimente di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con il suo oggetto, dovendosi, invece, escludere ogni estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall'illecito (tra molte, v. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 Fisia Italimpianti;
Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700 nonché Sez. U, n 10561 del 30/01/2014, Gubert;
Sez. U, n. 38961 del 25/06/2009, Caruso;
Sez., n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli: Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli;
Sez. U, n. 920 del 17/12/2033, MO ancorché non massimate su tali specifici punti). Se questi sono i limiti entro cui è consentita la confisca del profitto del reato, ne consegue che la fattispecie in esame si colloca al di fuori di essi. Al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto modesti quantitativi di due tipi diversi di sostanze stupefacenti allo scopo di venderle, ma non già di averle vendute: ne consegue che la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità e sottoposta a sequestro non può per definizione rappresentare il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla mera detenzione a scopi illegali;
né può rilevare l'ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand'anche dello stesso tipo di quella oggetto di verifica giudiziale o, come nel caso in esame, presunte a fini di mera identificazione dell'imputato, ma in ogni caso esulanti dalla contestazione. 4. L'accoglimento del motivo di ricorso sulla confisca determina l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto e la restituzione della somma in sequestro all'imputato avente diritto. 4
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e dispone l'immediata restituzione del denaro all'avete diritto. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 22 novembre 2022 Il consigliere estensore