Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il presupposto costituito dalla domanda di arresto provvisorio da parte dell'autorità estera, previsto dall'art. 716, comma primo, cod. proc. pen., è integrato dal mandato di cattura internazionale emesso da tale autorità, la cui finalità è appunto quella di comunicare alla comunità internazionale non solo l'esistenza di un provvedimento di cattura emesso da uno stato estero, ma anche la richiesta di arresto provvisorio da adottare ovunque si trovi la persona ricercata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 1/10/1998
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N.2844
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.27151/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LU YG Udo, n. a Passau (Germania) il 29.10.1951 avverso l'ordinanza in data 4 giugno 1998 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Iadecola , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Luigi Pasetto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 4 giugno 1998, la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere ovvero di sostituzione della stessa con misura meno afflittiva proposta dal difensore di LU YG Udo, arrestato a fini estradizionali in data 26 maggio 1998 con provvedimento convalidato dal Presidente della predetta Corte in data 28 maggio 1998. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Lukowski, denunciando la violazione degli artt. 715 716 c.p.p., per mancanza del necessario presupposto della domanda da parte dello stato estero di arresto provvisorio e per mancata comunicazione immediata dell'arresto al ministero di grazia e giustizia per le sue determinazioni. Il ricorrente osserva inoltre che carente è anche il requisito del pericolo di fuga, dato che il mandato di cattura internazionale era stato emesso sin dal febbraio 1998 e che sino al 26 maggio 1998 non si era provveduto da parte dello stato richiedente a curarne l'esecuzione o a promuovere una procedura di estradizione. Si osserva ancora che il LU è gravemente ammalato e ha trovato stabile occupazione in Italia, sicché doveva escludersi in radice che egli potesse darsi alla fuga.
In udienza il difensore ha prodotto documentazione intesa a provare che a carico del LU pendevano in Italia procedimenti penali per gli stessi fatti oggetto della procedura estradizionale. Diritto
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va osservato che, come risulta dalla nota in data 4 giugno 1998 della Direzione generale degli Affari penali del Ministero di grazia e giustizia, l'autorità competente della Repubblica Federale Tedesca aveva preannunciato l'invio della formale domanda di estradizione del LU, colpito da mandato di arresto emesso in data 10 febbraio 1998 dal Tribunale Distrettuale di Monaco per i reati di favoreggiamento ed evasione fiscale, con ciò soddisfacendosi i presupposti di cui all'art. 715 commi 1 e 2, lett. a), c.p.p.
In particolare, circa la dedotta mancanza della domanda di arresto provvisorio da parte dell'autorità tedesca, essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è integrata proprio dal mandato di cattura internazionale, la cui finalità è appunto quella di comunicare agli altri stati non solo l'esistenza di un provvedimento di cattura emesso da uno stato estero, ma anche la richiesta di arresto provvisorio da adottare ovunque si trovi la persona ricercata.
Inoltre è stata effettuata, come pure risulta dalla predetta nota, la comunicazione dell'arresto al Ministro di grazia e giustizia, che ha chiesto il mantenimento della custodia cautelare in carcere, ex art. 716 comma 4 c.p.p. Quanto alla doglianza relativa alla insussistenza del pericolo di fuga, va rilevato che, con puntuale e, pertanto, incensurabile motivazione, nel provvedimento di convalida, formalmente richiamato dall'ordinanza impugnata, si osserva che tale presupposto, richiesto dall'art. 715 comma 2, lett. c), cui rinvia l'art. 716 comma 1 c.p.p., va individuato nel fatto che l'arrestato, già allontanatosi dal territorio dello stato di appartenenza, risultava in procinto di abbandonare l'Italia, con che si sarebbe determinata la impossibilità della consegna del LU allo stato richiedente l'estradizione.
Infine, non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva, la deduzione circa la sottoposizione del LU a procedimento penale in Italia per gli stessi fatti (con conseguente invocazione del ne bis in idem): in ogni caso, dalla documentazione prodotta si ricava ictu oculi, quanto meno, la mancanza di coincidenza temporale tra i fatti per cui si procede in Italia e quelli oggetto della richiesta di estradizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999