Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni quando riveli - in contrasto con i principi fondamentali di autonomia, terzietà, correttezza ed equilibrio cui in ogni momento la condotta del magistrato deve uniformarsi - scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonea a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento ad un giudice per le indagini preliminari che, nell'emettere un provvedimento di archiviazione e, successivamente, di rigetto della richiesta di proroga del termine delle indagini, aveva prestato una acritica adesione alla prospettazione del pubblico ministero senza minimamente valutare gli atti, con sostanziale rinuncia ad interpretare il ruolo giurisdizionale in modo corrispondente al modello legislativo e deontologico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9774 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NO, elettivamente domiciliata in LOCALITA1, presso lo studio del Prof. Avv. NOME2 che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.05.2000/18.07.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. NOME2.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una complessa ed articolata inchiesta ispettiva di cui alla dettagliata relazione del 29.5.1998, il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti della dott.ssa NO, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di LOCALITA2, alla quale veniva contestata la violazione dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, per avere gravemente mancato ai doveri di diligenza connessi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, così pregiudicando la considerazione di cui il magistrato deve godere e compromettendo il prestigio dell'Ordine giudiziario, in relazione alle modalità di archiviazione del procedimento "NOME3". In particolare alla dott.ssa NO veniva addebitato il fatto che, decidendo in qualità di G.I.P., con decreto di archiviazione del 22 ottobre 1996 e successivo provvedimento del 15 settembre 1997 di proroga delle indagini, avesse completamente abdicato al proprio ruolo giurisdizionale, per assumerne uno esclusivamente notarile rispetto alle richieste del P.M., che diceva dovessero "presumersi aderenti al dato processuale e fondate in fatto ed in diritto". La contestazione disciplinare poneva, inoltre, in rilievo che tale iniziale impostazione fosse stata sostanzialmente contraddetta dai successivi provvedimenti (decreto di archiviazione parziale del 22 aprile 1988 e successiva ordinanza per la formulazione delle imputazioni) adottati dallo stesso giudice NO a seguito delle richieste del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che aveva, nel frattempo, assunto la conduzione delle indagini. La conclusiva contestazione mossa al giudice NO era, quindi, quella che l'iniziale provvedimento di archiviazione del 22 ottobre 1996 fosse stato emanato senza un'adeguata valutazione degli atti, con un'acritica adesione alla prospettazione fatta dalla Procura, e con conseguente perdita della indispensabile terzietà, maggiormente necessaria, tenuto conto della rilevanza e della notorietà delle indagini.
La dott.ssa NO, nel corso dell'istruzione sommaria condotta dalla Procura Generale della Cassazione, respingeva l'addebito e depositava una articolata memoria nella quale precisava che il provvedimento di archiviazione non era censurabile non essendo qualificabile abnorme e osservava che compito del G.I.P. destinatario di una richiesta di archiviazione è solo quello di verificarne l'accoglibilità alla luce dei fatti già emersi, con esclusione di ogni ulteriore attività diretta a lasciarne emergere dei nuovi. Precisava, altresì, che nessun particolare clamore o pubblicità circondava il procedimento al momento dell'adozione del decreto di archiviazione.
Disposto il rinvio a giudizio dell'incolpata ed espletata l'istruttoria, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 20.05.2000/18.07.2000, infliggeva alla dott.ssa NO la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la dott.ssa NO.
Il Ministro della Giustizia ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria e note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della dott.ssa NO si basa su un unico motivo col quale si denuncia "violazione e falsa applicazione di legge: artt. 18 RDLGS 31.5.1946 n. 511, 408 e ss. c.p.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia: art. 360 n. 5 C.P.C.".
1.1. Viene fatta una valutazione pregiudiziale e preliminare della decisione impugnata ai fini della dimostrazione della violazione non solo dell'art. 18 cit. ma più in generale dell'art. 102, comma 2, della Costituzione. Sulla premessa che oggetto del procedimento disciplinare è il provvedimento di archiviazione del 22.10.1996 in ordine al quale si censura la ragione giustificatrice che viene descritta come pedissequa adesione alle richieste del P.M., e sulla considerazione che, secondo un ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza, il sindacato disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali (come peraltro risulta indirettamente confermato dalla legge 117/88 in ordine alla responsabilità civile dello Stato per i provvedimenti giurisdizionali) è consentito nei limiti in cui tale sindacato risulti condotto rispetto a provvedimenti che, per la loro intrinseca natura, siano qualificabili come "abnormi", si assume che l'aver il G.I.P. NO disposta l'archiviazione, ritenendo valide le prospettazioni del P.M., non può certo costituire ragione per affermare la abnormità del provvedimento (che potrebbe tuttalpiù considerarsi illegittimo), con la conseguenza che, non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi del provvedimento abnorme, resterebbe precluso il sindacato in sede disciplinare e, quindi, l'accertamento se la dott.ssa NO si sia attenuta ai necessari canoni di diligenza professionale.
Viene quindi sollevata, ove si dovesse ritenere che, anche al di fuori dell'ipotesi del provvedimento abnorme, il giudice disciplinare può procedere al sindacato degli atti giurisdizionali per verificarne la compatibilità con il dovere di diligenza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 cit. per violazione dell'art. 101, comma 2, della Costituzione, in quanto verrebbe meno il principio della esclusiva soggezione del giudice soltanto alla legge, inserendosi tra il giudice e la legge il sindacato disciplinare, nonché per violazione dell'art. 104, comma 1, della stessa Costituzione, perché, tenuto conto della titolarità in capo al Ministro della Giustizia dell'azione disciplinare, verrebbe meno il principio dell'indipendenza del giudice rispetto ad ogni altro potere dello Stato.
1.2. La violazione dell'art. 18 cit. viene denunciata sotto un secondo profilo, quale vizio, anzi mancanza assoluta, di motivazione, individuato nelle seguenti circostanze: a) omessa indagine diretta ad individuare il profilo di imputabilità del comportamento a titolo di colpa (non essendo ipotizzabile una responsabilità oggettiva) e, sotto un diverso ma connesso aspetto, il rapporto intercorrente tra la contestata violazione e l'effetto pregiudizievole sul prestigio del magistrato e dell'Ordine giudiziario;
b) configurazione come illecito disciplinare di un criterio interpretativo del rapporto intercorrente tra P.M. e G.I.P., avendo la dott.ssa NO ritenuto limitato il ruolo del G.I.P. in presenza di una richiesta di archiviazione;
c) omessa considerazione della tesi difensiva che, in base al sistema normativo definito dagli artt. 408 e ss. c.p.p., il potere del G.I.P. a fronte di una richiesta di archiviazione formulata dal P.M. si risolve unicamente nel verificare la fondatezza o meno della richiesta, avuto riguardo soltanto ai fatti ai quali essa si riferisce, con conseguente necessità di specificare in che misura, in base a tali principi, il comportamento della dott.ssa NO potesse considerarsi illecito sotto il profilo disciplinare;
d) sindacato di merito in ordine ad un provvedimento (archiviazione) tipicamente giurisdizionale, come tale sottratto a censura disciplinare.
1.3. Si deduce, infine, difetto di motivazione, quale effetto dell'errata applicazione di legge, in ordine alla carenza di elementi idonei ad affermare che il decreto di archiviazione emesso dalla dott.ssa NO fosse stato adottato con modalità conseguenti a negligenza colpevole.
Al riguardo viene richiamata la difesa scritta del 10.12.1999 presentata alla Sezione disciplinare con la quale si era posto in evidenza come nessuna superficialità potesse essere riscontrata nel comportamento della dott.ssa NO, che risultava imputata di non aver esaminato gli atti trasmessi unitamente alla richiesta di archiviazione, senza però che venissero indicati quali atti avrebbero dovuto essere esaminati e quali sarebbero state le conseguenze ove tale esame si fosse condotto adeguatamente. In effetti la dott.ssa NO aveva esaminato e distinto, nella pur complessa vicenda, gli atti per i quali doveva disporsi l'archiviazione e gli atti, invece, che richiedevano un ulteriore approfondimento in ordine alla fondamentale ipotesi di reato costituita dalla truffa in danno dell'Università di LOCALITA2, mentre il dissenso manifestato dalla Procura presso la Pretura riguardava unicamente la diversa definizione dei fatti medesimi in relazione alla più grave ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p. Si assume che la sentenza del giudice disciplinare avrebbe completamente trascurato tale complessa problematica, incorrendo nel dedotto vizio della motivazione.
2. Tutte queste censure sono prive di fondamento.
Il caso in esame si inquadra in quel settore della responsabilità disciplinare del giudice, che si caratterizza per il fatto che la responsabilità viene collegata al modo in cui il magistrato ha esercitato la funzione giurisdizionale.
2.1. Sono noti i principi che queste Sezioni Unite (v. ex plurimis:
Sez. Un. 18.10.2000 n. 1119; 10.11.1998 n. 11276; 13.9.1997 n. 9092;
7.8.1996 n. 7226; 14.3.1995 n. 2925; 22.6.1990 n. 6320; 28.3.1985 n. 2182) hanno elaborato nell'affrontare il tema in che misura il comportamento del giudice possa farsi rientrare nell'ipotesi generica di responsabilità disciplinare prevista dall'art. 18 d.lgs.31.5.1946 n. 511. Premesso che i piani della correttezza della decisione del giudice e della soggezione alla responsabilità disciplinare sono assolutamente autonomi e non interferenti l'uno sull'altro, si è detto che non è il "segno" della decisione, la sua conformità o meno ad indirizzi prevalenti (ed avallati da questa Corte nella sua funzione di nomofilachia), che viene in rilievo ai fini disciplinarì, ma il modo, il metodo, lo stile con cui il giudice si accinge a giudicare, dimostrando leggerezza, macroscopica superficialità, negligenza nello studio della causa, nel reperimento dei dati normativi, nel riscontro di precedenti giurisprudenziali. Nel sistema delle impugnazioni si giudica il provvedimento giurisdizionale, nel procedimento disciplinare si giudica il comportamento del magistrato, rispetto ai giudizi resi, in termini di impegno intellettuale e morale, di autonomia e indipendenza, di dedizione alla funzione che deve essere svolta nella piena osservanza dei doveri di ufficio, È quindi perfettamente esatto che gli errori commessi dal giudice nell'interpretazione della legge non integrano illecito disciplinare, salva l'ipotesi del dolo o colpa grave, di cui il provvedimento "abnorme" costituisce aspetto sintomatico significativo. Ai fini disciplinati non è la "macroscopicità" dell'errore giuridico come tale a venire in considerazione, ne' si richiede il deliberato proposito di disapplicare la lege, ovvero di distorcerne consapevolmente la portata, dovendosi avere riguardo ai provvedimenti emanati dal giudice come sintomo di una negligenza e di una imperizia suscettibile di riverberarsi negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario ovvero sulla credibilità del magistrato. 2.2. È, quindi, del tutto fuori discussione la insindacabilità del provvedimento del giudice in sede disciplinare: non si potrebbe pervenire a conclusione diversa senza conculcare i fondamentali principi che il giudice è soggetto soltanto alla legge ed è indipendente da ogni altro potere. Principi che rappresentano i cardini di ogni ricostruzione corretta che dell'ordinamento giudiziario si voglia fare alla luce della Costituzione (donde l'infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 d. lgs. n. 551/1946 in relazione agli artt. 101, 2^ comma, e 104, 1^ comma, Cost.), Contro il provvedimento abnorme o comunque inficiato da vizi in iudicando o in procedendo il sistema appresta appositi rimedi: le impugnazioni. La regola dell'insindacabilità del provvedimento, che talvolta è sembrato essere stata vulnerata da alcune decisioni della sezione disciplinare e dalle stesse sezioni unite, è stata in sostanza sempre rispettata perché tali decisioni, come è stato osservato, "a ben vedere evidenziano solo correlazioni tra il decisum ed animus decidendi del giudice di per sè particolarmente significative della sua inadeguatezza al compito perché la sua imperizia o negligenza assume contorni particolarmente vistosi, sottolineandosi che viene in considerazione sub specie della interpretazione tecnico giuridica la trascuratezza o la faciloneria con cui il magistrato attende al proprio ufficio necessariamente violando i doveri che ad esso ineriscono", per cui "le incolpazioni che traggono spunto dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali non trasferiscono sul piano del procedimento disciplinare il sindacato di quei provvedimenti ad esatti principi giuridici, ma colgono la più peculiare manifestazione della condotta del magistrato che proprio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, indipendentemente dalle soluzioni raggiunte, dimostra di essersi mosso con scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità, limitata diligenza" (Sez. Un. 28.3.1985 n. 2128). Ed invero viene censurato in sede disciplinare non il risultato decisorio ma il comportamento col quale si esplica l'attività del giudice nell'esame di una causa, per stabilire, indipendentemente dalla decisione, in ipotesi rispondente a legge ed a giustizia, se quel comportamento risulti conforme ai principi fondamentali di autonomia, terzietà, correttezza ed equilibrio cui in ogni momento la condotta del magistrato deve uniformarsi.
3. A tale impostazione la decisione della sezione disciplinare si è attenuta, censurando non già l'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione istituzionale.
3.1. Alla dott.ssa NO, infatti, è stato addebitato il modo di approccio, il comportamento tenuto nell'emettere sia l'iniziale provvedimento di archiviazione del 22 ottobre 1996 sia il successivo provvedimento del 15 settembre 1997 di rigetto della richiesta di proroga del termine, denotante negligenza grave ed imperizia per "non essersi attenuta ai necessari canoni di diligenza professionale, con ciò compromettendo, come il successivo clamore relativo alla delicata indagine e l'incisivo intervento delle competenti istituzioni parlamentari avrebbero dimostrato, il prestigio dell'Ordine Giudiziario".
Il giudice disciplinare ha evidenziato nel censurare il comportamento della dott. NO, quanto al primo provvedimento, la mancanza di "qualunque specifico e puntuale riferimento agli atti di indagine compiuti e, perfino alle ipotesi di reato, pur a fronte di u articolata e complessa richiesta del Pubblico Ministero", la mancanza di "ponderazione" (onestamente ammessa dalla stessa incolpata sia pure attribuendola alla disordinata e, quindi, ingovernabile mole degli atti), "l'intempestiva valutazione degli atti da parte della NO", la "sostanziale elusione ... dell'attività critica dell'operato e delle conclusioni del Pubblico Ministero, difettando le quali manca al processo penale quel presidio di terzietà ed indipendenza che solo un'acuta attività del giudice può assicurare", nonché, specialmente quanto al secondo provvedimento, "la rinuncia ad interpretare il ruolo giurisdizionale, pur nella fase della possibile proroga delle indagini, in modo corrispondente al modello legislativo e deontologico".
3.2. Non è esatto che tale giudizio sia stato reso in maniera apodittica, in carenza assoluta di motivazione quanto al profilo della imputabilità, alla configurazione dell'illecito disciplinare, al sistema normativo (ex art. 408 e ss. c.p.p.) circa il potere del G.I.P. rispetto ad una richiesta di archiviazione del P.M. e alla sindacabilità di un provvedimento (archiviazione) giurisdizionale. All'opposto tutta la motivazione della sentenza impugnata è incentrata sul versante di tali profili. Infatti, quanto all'imputabilità, è sufficiente rilevare che la sezione disciplinare ha ritenuto che il comportamento della dott.ssa NO era affetto da negligenza, imperizia, mancanza di attività dovuta, violazione al dovere di terzietà, tanto da compromettere il prestigio dell'ordine. Argomentazioni queste che dimostrano come il giudice disciplinare abbia considerato il comportamento tenuto dal magistrato, sia in relazione al concreto suo atteggiarsi, sia in relazione ai provvedimenti emessi, come affetto (se non da dolo o colpa grave) quanto meno da colpa. Nella formula dell'art. 18 del r.d. n. 511/1946 il riferimento al prestigio del singolo magistrato e al disdoro dell'ordine hanno una valenza oggettiva di cui l'organo disciplinare deve limitarsi a prendere atto. Quanto agli altri profili, si deve osservare che l'illecito disciplinare è stato affermato non in relazione a (discutibile) criterio interpretativo del ruolo del G.I.P., ma in base a comportamento negligente ritenuto affetto da mancanza di ponderazione, violazione dei doveri di indipendenza e terzietà del giudice. L'invocato sistema normativo di cui agli artt. 408 e ss. c.p.c., circa i compiti e il potere del G.I.P. rispetto ad una richiesta di archiviazione del P.M., è del tutto inconferente, non potendo essere inteso in termini di deroga ai fondamentali principi di indipendenza (art. 101 Cost.), autonomia (art. 104 Cost.), terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost. nella nuova formulazione). La sezione disciplinare non ha sindacato il provvedimento giurisdizionale (archiviazione) posto in essere dal magistrato, ma, come è già stato sottolineato, il comportamento di quest'ultimo dal punto di vista di rispetto delle regole deontologiche.
3.3. La tesi di fondo del ricorso, pertanto, non può essere seguita. Nè ricorre il dedotto vizio di motivazione perché le circostanze, di cui alla evocata difesa scritta, che la sezione disciplinare avrebbe omesso di esaminare, non hanno il carattere della decisività e costituiscono soltanto frammenti del complesso quadro probatorio. In effetti non può ritenersi l'assoluta carenza di motivazione della decisione disciplinare, ancorché redatta mì termini di globalità, la quale va letta tenendo presente la analitica, puntuale, dettagliata descrizione del capo d'incolpazione ed il conoscimento della idoneità dello stesso a fondare l'illecito disciplinare, sicché una volta ammessi i fatti ed operata la loro quantificazione nel senso della riconducibilità al campo disciplinare per comportamento affetto da colpa dipendente da negligenza e imperizia, l'ambito del giudizio espresso risulta del tutto adeguato.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, resistendo la impugnata sentenza alle critiche che le vengono mosse. La ricorrente, in base alla soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre quelle prenotate a debito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 3.120.000, di cui L.
3.000.000 per onorario, oltre quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001