Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9774
CASS
Sentenza 19 luglio 2001

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Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni quando riveli - in contrasto con i principi fondamentali di autonomia, terzietà, correttezza ed equilibrio cui in ogni momento la condotta del magistrato deve uniformarsi - scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonea a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento ad un giudice per le indagini preliminari che, nell'emettere un provvedimento di archiviazione e, successivamente, di rigetto della richiesta di proroga del termine delle indagini, aveva prestato una acritica adesione alla prospettazione del pubblico ministero senza minimamente valutare gli atti, con sostanziale rinuncia ad interpretare il ruolo giurisdizionale in modo corrispondente al modello legislativo e deontologico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9774
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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