Sentenza 15 luglio 2002
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10229 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR EL, PR DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA 157, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LUCCHESE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND VLE UNITÀ D'ITALIA 16 BARI in persona dell'Amm.re p.t. Rag. LUCIANI FEDELE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1701/99 del Giudice di pace di BARI, depositata il 22/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione in data 27.4.1998, IA HE e IA ND proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti del Giudice di pace di Bari per il pagamento di oneri condominiali.
Il giudice adito, pronunciando sulle cause riunite, con sentenza notificata in data 23.8.1 99, rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto sui rilievi:
a) che le doglianze proposte dagli opponenti erano poco chiare e non ben definite;
b) che non occorreva, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, la loro messa in mora da parte del creditore;
c) che il pagamento del debito in epoca successiva alla data del decreto ingiuntivo non ne consentiva la revoca;
d) che la delibera condominiale asseritamente viziata non risultava impugnata nei termini. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i IA, HE ed ND, sulla base di tre motivi illustrati da memoria. il condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 631 e 653 c.p.c. per non essere stata disposta dal giudice la revoca del decreto ingiuntivo nonostante il dedotto pagamento successivo del debito.
Nel secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. in relazione all'art. 1175 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti denunciano "un abuso del diritto" da parte del condominio che aveva azionato giudiziariamente credito nonostante che tra le parti fosse intervenuta una precedente transazione dalla quale era dato presumere che i ricorrenti stessi non intendevano sottrarsi ai loro obblighi nei confronti del condominio. Il giudice avrebbe dovuto rilevare tale abuso e, stante anche la esiguità del credito azionato, negare ingresso alla tutela giurisdizionale. Nel terzo motivo si deduce violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione agli artt. 1136, 1137, 1418 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., nullità della sentenza;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia. La delibera condominiale menzionata nella sentenza era non già annullabile ma radicalmente nulla per mancata convocazione di tutti i condomini ed il giudice aveva omesso di disporre la esibizione dei documenti a sostegno della dedotta nullità per cui, essendo stata la richiesta disattesa e non avendo il soggetto oneratò provveduto a fornire la prova dovuta, l'eccezione doveva ritenersi fondata.
La delibera era, inoltre, viziata per ragioni formali (non intelligibilità degli atti contabili e mancata sottoscrizione del presidente-segretario).
Sul punto la sentenza era carente di motivazione per essersi il giudice limitato ad affermare che la delibera non era stata impugnata nei termini.
Il primo motivo di ricorso, in cui si denunzia violazione di norma processuale, è ammissibile ed è fondato.
Il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che l'avvenuto pagamento del credito - di cui egli stesso ha dato atto - non comportasse la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, come nel caso di accoglimento totale o parziale della opposizione, così nel caso di pagamento del debito, totale o parziale, avvenuto successivamente alla emissione del decreto ed anche nel corso del giudizio di opposizione, il giudice non può limitarsi al rigetto della opposizione facendo acquistare efficacia esecutiva al decreto opposto, ma deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia sul merito, eventualmente di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. Ed, infatti, il giudizio di opposizione introduce un ordinario ed autonomo processo di merito avente ad oggetto la cognitio plena della situazione giuridica controversa e nel quale le condizioni di fondatezza della pretesa azionata dal creditore devono essere valutate al momento della pronuncia della sentenza che definisce il processo, anche per la ragione che in sede di opposizione non potranno più farsi valere fatti estintivi che potevano essere dedotti nel processo il cui titolo è ancora suscettibile di essere modificato Cass. 25.2.1994 n. 1935). Conseguentemente ogni pagamento. anche parziale, intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 12.2.1994 n. 1421; Cass. 21.12.1995 n. 13027; Cass. 13.6.1997 n. 5336; Cass. 25.5.1999 n. 5074) e l'accoglimento della opposizione con la sentenza che chiude l'autonoma fase di merito e che si sostituisce al decreto limitatamente al dato quantitativo, che residua insoddisfatto, della domanda originariamente azionata in via monitoria, non essendovi ragione per mantenere in vita un titolo potenzialmente esecutivo una volta accertata la sopravvenuta soddisfazione (totale o parziale) del credito in esso consacrato.
I restanti motivi - prima che totalmente infondati - risultano prima facie inammissibili poiché hanno ad oggetto violazioni di legge ordinaria asseritamente addebitabili al giudice di pace nella pronuncia di una sentenza che ha definito una causa di valore inferiore a lire due milioni e che, quindi, deve considerarsi, in ogni caso, pronunciata secondo equità.
In relazione a dette sentenze - secondo la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte - non possono essere denunziate in cassazione violazioni di legge sostanziale di rango inferiore ai precetti costituzionali o alle norme di diritto comunitario.
L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altro Giudice di pace di Bari il quale dovrà uniformarsi ai principi di diritto più sopra fissati in materia di sentenza terminativa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di obbligo di revoca del decreto stesso nel caso di pagamento, anche parziale, del credito azionato in via monitoria, con conseguente pronunzia sul merito in ordine alla fondatezza del credito eventualmente residuo.
Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara inammissibili i restanti;
cassa e rinvia anche per le spese ad altro Giudice di pace di Bari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002