Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
In tema di truffa contrattuale, la condotta illecita è integrata dall'omissione del contraente alienante, che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell'esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del precedente contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2006, n. 19996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19996 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/05/2006
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 609
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 011177/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI GRECI ROSARIO N. IL 17/02/1938;
avverso SENTENZA del 17/12/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. D'ANGELO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore F. FALVO. D'URSO, in sostituzione nell'avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile).
OSSERVA
1. A conclusione delle indagini preliminari il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia disponeva la citazione diretta a giudizio di Li RE SArio, cui veniva contestato il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7 per essersi - con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare fittiziamente di essere proprietario (quale amministratore unico della società Terminal) dell'azienda alberghiera denominata "Hotel Cristallo" che egli conduceva viceversa solo in affitto in quanto di proprietà di altra società - mediante i quali induceva in errore La RO RO e RO MA OS, intenzionati all'acquisto, sulla effettiva titolarità dell'azienda predetta, procurato l'ingiusto profitto della stipula del relativo contratto di compravendita per un importo di L. 800 milioni e nella riscossione, in esecuzione di questo attuata mediante la progressiva cessione di quote sociali Terminal, della somma di L. 622 milioni, così cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità.
2. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale erano assunte prove documentali e dichiarative, il tribunale assolveva l'imputato dall'imputazione ascrittagli con la formula "perché il fatto non sussiste".
Riteneva il giudicante inesistente il presupposto in fatto dell'imputazione, e cioè che la società Terminal, di cui il Li RE era legale rappresentante, fosse solo conduttrice dell'azienda "Hotel Cristallo", in quanto era contrariamente emerso come la predetta società fosse effettivamente titolare dell'azienda alberghiera e dunque, in quanto tale, legittimata alla sua cessione;
in particolare rilevava il giudicante - premesso che la cessione di azienda è il contratto mediante il quale l'imprenditore cede il complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che il cessionario acquista la proprietà dei beni che già appartenevano all'imprenditore e succede nei contratti che conferiscono il godimento degli altri beni - che l'imputato, agendo quale rappresentante della società Terminal, aveva acquisito dalla società IMAG s.r.l., di RE Uberto, la disponibilità dell'immobile a titolo di locazione ed aveva altresì acquistato l'azienda alberghiera che in detto immobile aveva sede dalla sua titolare, la signora TA SA, mediante "contratto di cessione di azienda", provvedendo successivamente con mezzi propri a dotare l'Hotel Cristallo delle attrezzature necessarie all'esercizio dell'impresa; concludeva quindi nel senso che l'azienda alberghiera apparteneva alla società Terminal con la conseguente inesistenza di qualsiasi artificio o raggiro atto a sorprendere la buona fede degli acquirenti.
3. Avverso tale pronuncia proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di appello ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché appello incidentale l'imputato. La Corte territoriale dichiarava inammissibile, perché tardivo, il gravame del procuratore della Repubblica;
dichiarava altresì inammissibile l'appello incidentale dell'imputato, stante la pronuncia di assoluzione nei suoi confronti, ostativa alla presentazione anche dell'impugnazione principale. Accoglieva, viceversa, l'appello del procuratore generale, previa rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di una scrittura privata, intervenuta in data 28.10.1991 fra l'imputato ed il predetto RE, proprietario dell'immobile, ritenuta utilizzabile in quanto proveniente dall'imputato.
Rilevava il giudice di secondo grado, così integrando sulla base della documentazione predetta e della già resa deposizione RE (espressamente richiamata nell'atto di gravame del P.G.) l'accertamento della vicenda effettuato dal tribunale, che l'imputato - come amministratore della società Terminal - aveva sì acquistato (25.10.1991) da TA SA l'azienda alberghiera denominata Hotel Cristallo, ma pochi giorni dopo (28.10.1991) nella medesima qualità aveva rivenduto la stessa azienda alberghiera al predetto RE, la cui società IMAG in data 30.10.1991 (due giorni dopo) a sua volta l'aveva ceduta in affitto alla società Terminal. Da quanto precede derivava che il Li RE, nella anzidetta qualità, era solo l'affittuario dell'azienda e dunque nulla di più poteva cedere a terzi e che altresì, tenuto conto della successione dei contratti e del tenore dei medesimi, di ciò non poteva non essere consapevole;
di qui la sussistenza del raggiro, consistito nella falsa asserzione di essere proprietario del bene alienato, non disvelabile stante la natura privata delle scritture su indicate, prive di qualsiasi forma di pubblicità.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato il quale denuncia:
- violazione dell'art. 486 c.p.c., comma 5, e art. 178 c.p.c.; deduce il ricorrente come illegittimamente la Corte di appello abbia respinto la richiesta di differimento dell'udienza, tempestivamente formulata per concomitante e rilevante impegno professionale dal suo difensore, sul presupposte dell'imminente perfezionamento del termine di prescrizione in quanto la data del commesso reato si sarebbe potuta individuare in epoca anteriore a quella indicata nell'imputazione: considerazione giustificata quindi dall'applicazione della "teoria giuridica del danno", non concretamente seguita dalla Corte di appello, tuttavia, nella decisione finale con la quale, ove avesse coerentemente fissato nella stipula del contratto il tempus commissi delicti, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione;
rileva, altresì, che il co- difensore avesse nella stessa udienza, prima dell'apertura del dibattimento, comunicato alla cancelleria la sua rinuncia al mandato. La doglianza è manifestamente infondata.
Osserva il collegio che la richiesta di differimento, tempestivamente formulata dal difensore, è stata rigettata dalla Corte di appello non solo sul presupposto della possibile individuazione di un termine di prescrizione prossimo a spirare, ma anche in applicazione del chiaro disposto normativo (art. 420 ter c.p.p., comma 5) che esclude la rilevanza dell'impedimento qualora l'imputato si assistito da due difensori.
Come si evince dall'esame dei verbali nel caso di specie era infatti presente in udienza il sostituto - ritualmente nominato - del secondo difensore, il quale ebbe anche modo di interloquire insieme al pubblico ministero prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio per deliberare sull'istanza di rinvio avanzata dal professionista impedito perché impegnato in altro processo. Nessun diritto al differimento dell'udienza sussisteva dunque in capo al difensore assente e del tutto correttamente il giudice ha respinto la domanda per la ragione dirimente della presenza del secondo difensore;
ne', ovviamente, assume alcun rilievo giuridico in questa sede la circostanza che, successivamente alla lettura dell'ordinanza reiettiva effettuata dalla Corte di appello alle ore 9 e 40, sia pervenuto all'ufficio giudiziario (h. 10,30) un fax con il quale il secondo difensore rinunciava al mandato, atteso che i presupposti per il differimento, i quali non sussistevano al momento della decisione, non avrebbero potuto essere creati con effetto retroattivo. - manifesta illogicità della motivazione;
rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia ritenuto legalmente valida "una scrittura privata contra legem", poiché "stipulata in frode alla legge" in quanto contenente "la volontà delle parti di sottoporre a contrattazione l'acquisizione ed il passaggio della titolarità di licenze di pubblico esercizio, le quali a rigore non possono essere oggetto di alcun tipo di accordo di carattere privato"; trattasi, pertanto, di negozio affetto da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1344 c.c., come tale improduttivo di effetti ed anzi tale da viziare tutti i contratti ad esso collegati, sicché l'unico atto negoziale di tale sequela in grado di "sopravvivere" deve considerarsi quello concluso tra esso Li RE e TA SA in data 25.10.1991, in quanto del tutto estraneo al rapporto invalido di cui sopra, con la conseguente validità ed efficacia della successiva stipula fra l'imputato e le persone offese e l'assenza di qualsiasi elemento di responsabilità penale.
La doglianza è infondata.
Come esattamente rilevato dalla corte di appello con argomentazione neppure sottoposta a critica specifica dal ricorrente, la eventuale invalidità del contratto in data 28.10.1991 con il quale l'imputato aveva alienato l'azienda poi rivenduta alle attuali persone offese è del tutto indifferente ai fini della responsabilità penale;
viene infatti in rilievo in questa sede esclusivamente la condotta consapevolmente decettiva dell'agente, il quale non ha informato i contraenti della reale situazione giuridica in cui versava il complesso aziendale che essi acquistavano o credevano di acquistare:
la responsabilità penale del venditore, pertanto, si sarebbe potuta escludere solo ove egli avesse reso edotti gli acquirenti della esistenza di un precedente contratto di vendita, ancorché presunto invalido ed inefficace, avente ad oggetto lo stesso bene ad essi alienato, e della conseguente assunzione dell'onere, da parte loro, di fare giudizialmente accertare detta invalidità a fronte delle eventuali rivendicazioni - puntualmente verificatesi - del precedente acquirente.
Solo qualora l'imputato avesse compiutamente adempiuto l'onere di informazione e, nonostante la incertezza del titolo, gli acquirenti si fossero comunque determinati alla stipula, rimarrebbe escluso ogni rilievo penale della vicenda;
che invece va affermato in tutte le ipotesi in cui - come nella specie - è stato serbato il silenzio su una circostanza che, se conosciuta, avrebbe diversamente determinato la volontà delle parti (sez. 2^, 18.12.1995, rv 204030, P.M. in proc. Capra;
sez. 6^, 3.4.1998, Perina, rv 210613). Di conseguenza nessun rilievo assumono le ulteriori questioni poste dal ricorrente in ordine all'imputazione soggettiva dei contratti intercorsi fra l'imputato, il proprietario dell'immobile sede dell'azienda alberghiera e/o le società di cui erano rispettivamente amministratori, dai quali tutti comunque è derivata l'incertezza giuridica - ad esse nascosta - circa la titolarità del bene rivenduto alle persone offese e da queste in gran parte pagato. manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 595 c.p.p., nell'interpretazione fornita dalla Corte di appello, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e del principio della parità fra le parti del processo.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte di appello di Brescia ha correttamente dichiarato la inammissibilità dell'appello incidentale in quanto non proponibile da parte di soggetto che, essendo destinatario di pronuncia di assoluzione con formula interamente liberatoria, non era legittimato a proporre, in quanto totalmente carente di interesse, neppure la impugnazione principale (sez. un., 23.11.1995, PM in proc. Fachini;
sez. un., 23.10.2003, Andreotti). Sfugge al ricorrente che il gravame, ancorché incidentale, è sempre strumento per ottenere una decisione che, modificando quella precedente, determini per l'impugnate un effetto concretamente vantaggioso: ciò che nella specie non poteva, per quanto detto, verificarsi in alcun caso, con conseguente radicale improponibilità dell'appello per mancanza di interesse. La doglianza dunque è globalmente fondata sull'erronea premessa teorica che l'appello incidentale costituisca il mezzo apprestato dall'ordinamento per contrastare, nel merito, le argomentazioni dell'impugnazione ex adverso proposta, come se il sistema non prevedesse specificamente le facoltà difensive (in primis le memorie di cui all'art. 121 c.p.p., oltre che le deduzioni orali svolgibili nel dibattimento) esplicabili a tal fine.
La questione di legittimità costituzionale pertanto si profila, prima ancora che manifestamente infondata, non rilevante. Del tutto in conferente, poi, è il richiamo alla violazione della disciplina di assunzione della prova prevista dall'art. 599 c.p.p., atteso che detta disposizione attiene alla procedura camerale, non seguita nel caso di specie ove il processo si è celebrato con il rito ordinario.
- violazione degli artt. 640, 157, 160 c.p.; rileva il ricorrente come la Corte di appello, avendo manifestato, nel respingere la richiesta di differimento dell'udienza, di aderire alla cd. "teoria giuridica" in materia di truffa contrattuale con la conseguente individuazione al tempo della stipulazione del momento consumativo del reato, avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione per prescrizione a far data dal 20 giugno 2002.
La doglianza è infondata.
Premesso che non può rilevarsi alcuna contraddizione fra la iniziale delibazione della corte di appello - meramente interlocutoria - circa la necessità di celebrare il dibattimento senza dilazioni, in vista della possibilità che la decisione conclusiva potesse individuare il momento di decorrenza della prescrizione in una data anteriore a quella indicata nel capo di imputazione, ed il contenuto della sentenza, che la prescrizione invece non ha ritenuto, osserva il collegio come le sezioni unite abbiano da tempo chiarito (sez. un., 21.6.2000, Franzo) che la truffa è reato istantaneo e di danno il quale si perfeziona nel momento in cui alla esecuzione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni del soggetto passivo, sicché nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato;
nella specie, dunque, dovendosi individuare il momento consumativo del reato in quello dei pagamenti conseguenti al raggiro, la prescrizione non poteva ne' può considerarsi maturata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006