Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il contrasto sulla misura della pena tra dispositivo della sentenza e verbale di udienza, nel quale è contenuto l'accordo delle parti, va eliminato con la procedura della correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2008, n. 14653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14653 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/03/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 672
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 037695/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU TO, N. IL 30/11/1949;
avverso ORDINANZA del 26/02/2007 GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 26.02.2007 il Gip del Tribunale di Civitavecchia, quale giudice dell'esecuzione, decidendo su incidente sollevato d'ufficio, correggeva ex art. 130 c.p.p., l'entità della pena detentiva (da anni 3 e mesi 8 ad anni 4 di reclusione) di cui al dispositivo della sentenza, definitiva, emessa ex art. 444 c.p.p., nei confronti di GU NT, sul rilievo che tale e cioè pena detentiva di anni 4 di reclusione fosse il tenore della congiunta volontà delle parti risultante dal verbale d'udienza.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che lamentava violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene il ricorrente come l'entità della pena non possa essere oggetto di procedura per correzione di errore materiale, trattandosi di contenuto essenziale dell'atto, e come le parti si fossero accordate proprio per una pena detentiva di anni 3 e mesi 8, e che la definizione ad anni 4 fosse stata subordinata alla concreta applicazione della scarcerazione o dell'applicazione degli arresti domiciliari, benefici peraltro poi non concessi.
3. Il ricorso, infondato, va respinto con le conseguenze di legge.- Se è vero infatti, come sostiene il ricorrente, che in genere la procedura di correzione di errori materiali non può essere adottata per capi essenziali della decisione, come la pena, ciò però non può dirsi in ordine alla sentenza emessa su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p.. Va ricordato, invero, che la ratio del ricordato principio generale è proprio quello di distinguere l'essenza della decisione, specie nella parte che è frutto della valutazione discrezionale del giudice, come tale intangibile (e quindi non modificabile ex art. 130 c.p.p.,), da quelle parti del provvedimento che, ove siano oggetto di disguidi che non incidono sulla sostanza del decisum, ben possono essere attinte da procedura di correzione. In definitiva la distinzione è tra errori materiali ed errori concettuali. I primi ben possono essere oggetto della specifica procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p., i secondi sono eventualmente emendabili solo esperendo i rimedi offerti dal sistema delle impugnazioni ordinarie. Ciò posto, va altresì ricordato come, nel più recente orientamento giurisprudenziale, tale distinzione - che pur rimane un vero caposaldo discretivo in materia - sia stata riguardata con ragionevole raccordo al fondamentale principio di economia processuale e di sistema. Vale citare, in tal senso, la recentissima decisione delle SS.UU. di questa Corte n. 7945 in data 31.01.2008, dep. il 20.02.2008, ric. Boccia, che ha dichiarato ammissibile la procedura ex art. 130 c.p.p., nel caso di omissione, nella sentenza, della dovuta liquidazione alla parte civile costituita delle sue spettanze di causa (nella fattispecie proprio in un caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Nella motivazione della citata decisione delle SS.UU. e nel principio di diritto affermato si sottolinea come la correzione possa, ed anzi a volte debba, essere eseguita sul presupposto che si tratti di "statuizione obbligatoria ed a contenuto predeterminato". Stesso principio, del resto, era già stato espresso dalla giurisprudenza ordinaria di questa Corte che in ripetute decisioni, aveva già ritenuto che, nel contrasto tra dispositivo di sentenza resa ex art.444 c.p.p., e verbale d'udienza, dovesse prevalere quest'ultimo e che l'errore fosse rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., (cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. 6^, n. 6857 in data
27.01.2004, RV 228606, PM/ Echi;
Cass. Pen. Sez. 2, n. 45526 in data 21.10.2005, RV 232935, PG/ Ndiaye). Orbene, è di tutta evidenza come al giudice cui sia stato proposto accordo delle parti sulla pena non si offra altra alternativa tra accogliere la richiesta così come gli è proposta, ovvero disattenderla e procedere oltre (art. 448 c.p.p.). È peraltro certo che il giudice non abbia potere discrezionale sulla misura della pena, una volta che abbia ritenuto di accettare la congiunta proposta delle parti. Ciò in definitiva significa che la sentenza ed il suo dispositivo debbano essere conformi alla pena concordata dalle parti, quale cristallizzata dalla verbalizzazione (che fa fede sino a querela d falso) resa dal cancelliere d'udienza. Il che è quanto dire che il giudice, nel pronunciare sentenza ex art. 444 c.p.p., è vincolato, sulla pena da irrogare, ad un contenuto obbligatorio e predeterminato, nel caso proprio quello risultante a verbale come proposto dalle parti. È allora di tutta evidenza come il dispositivo della sentenza che, per errore, indichi pena diversa da quella concordata tra le parti e proposta ex art. 444 c.p.p., possa ed anzi debba essere oggetto di procedura di correzione di errore materiale, trattandosi come appena motivato di statuizione a contenuto obbligatorio (il giudice non può infliggere pena diversa da quella proposta, ove - come nel caso - accetti il patteggiamento) e, appunto, predeterminato (nei termini di cui al verbale della relativa udienza).
Nella presente fattispecie è pacifico, e la difesa del ricorrente non contesta tale dato, che il verbale d'udienza indichi il patteggiamento concordato sulla pena detentiva di anni quattro. In tal senso non può accettarsi l'argomentazione del ricorrente secondo cui l'iniziale intento era quello (peraltro poi receduto) di concordare la minor pena di anni 3 e mesi 8, facendo riferimento a "trattative" su eventuali benefici. È ben noto infatti che gli atti processuali valgono nella loro oggettività quale formalizzata, essendo irrilevanti i percorsi psicologici o le riserve mentali che eventualmente li sorreggono.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato.
Segue per la legge la condanna del ricorrente GU NT al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008