Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16525 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
PE AN OL SI
AN DI RO
SA EN
CA RU
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: EV LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16525/2026 Roma, li, 07/06/2026
Sent. n. sez. 605/2026 CC 13/02/2026 R.G.N. 37288/2025
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta presentata nell'interesse di LI EV, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a varie sentenze esecutive, riconoscendo la continuazione tra il reato di tentato furto aggravato ed evasione commessi a distanza di un giorno l'una dall'altro.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, LI EV, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Ci si duole che il Tribunale a quo muova dall'errato presupposto che l'unificazione era richiesta in relazione, oltre alle due sentenze per le quali veniva riconosciuta, in relazione ad
Firmato Da: AN DI RO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebf-Firmato Da: PE AN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
altre cinque sentenze esecutive, mentre, invece, la continuazione era richiesta tra i fatti di cui a dette sentenze (sette) e quelli oggetto di sentenze per i quali il vincolo continuativo era già accertato in sede esecutiva. Osserva il difensore che con l'incidente di esecuzione si rilevava come alla EV, con due ordinanze, che si allegavano, era stata riconosciuta la continuazione per fatti che intercludevano temporalmente i fatti oggetto delle menzionate sentenze e che, pertanto, la richiesta di continuazione riguardava i fatti di cui alle sentenze già oggetto di riconoscimento del vincolo con le ordinanze del 9/10/2015 e del 16/10/2017 e quelli di cui alle ulteriori sentenze oggetto di richiesta. Lamenta che l'erroneo inquadramento della richiesta difensiva ha portato ad una decisione illogica, non confrontandosi il Giudice dell'esecuzione con la continuazione già concessa con le ordinanze esecutive suddette, neppure menzionate nell'ordinanza impugnata. Rileva che con l'ultima ordinanza del 16/10/2017 la continuazione è stata riconosciuta in relazione ai fatti di cui a quattro sentenze commessi dalla EV come minorenne, che vanno dall'aprile 1996 all'agosto 1998, periodo temporale che, di conseguenza, ricomprende cronologicamente i fatti oggetto delle due prime sentenze del Tribunale per i minorenni di Roma considerate dall'ordinanza impugnata. Si insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L'ordinanza impugnata, come evidenziato dal ricorrente, muove da un presupposto errato e precisamente che l'unificazione in sede esecutiva era richiesta tra sette sentenze esecutive (riconosciuta poi per due), mentre si sollecitava la valutazione del vincolo della continuazione tra i fatti di cui a dette sentenze e i fatti già unificati da due precedenti ordinanze allegate al ricorso (l'ordinanza del 9/10/2015, che riconosceva in sede esecutiva la continuazione tra un furto e una rapina del 2004, escludendo però i reati diversi del medesimo periodo, e l'ordinanza del 16/10/2017, che riconosceva la continuazione tra fatti patrimoniali e falso del 1996 e del 1998, e rideterminava la pena complessiva, anche con i fatti del 2004 precedentemente unificati, in anni 2 di reclusione e 1000 euro di multa). E, sulla base di detto presupposto errato, esclude la continuazione tra i fatti di cui alle prime cinque sentenze (le prime due già unificate dal giudice della cognizione), ritenendoli non riconducibili ad una comune matrice ideativa, rilevando che, mentre i fatti di cui alle prime due sentenze erano commessi dalla condannata come minorenne, quelli di cui alle altre sentenze, erano commessi quando la suddetta era già maggiorenne, in diversi contesti territoriali (Piemonte, Toscana e Puglia) e a distanza di intervalli temporali l'uno dall'altro (il fatto di cui al punto 3 dopo un anno dai fatti - unificati in sede cognitiva - di cui al punto 2, il fatto di cui al punto 4 dopo un anno e sette mesi dal fatto di cui al punto 3 e il fatto di cui al
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Firmato Da: AN DI RO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebf - Firmato Da: PE AN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
punto 5 dopo un anno e nove mesi dall'episodio precedente). Senza, però, considerare che i fatti (omogenei) di cui alle prime tre sentenze esecutive per cui veniva esclusa l'unificazione, ricadevano nel medesimo periodo temporale (1996- 1998) dei fatti unificati dall'ordinanza del 16/10/2017, mentre quelli di cui alla quarta e quinta sentenza in un periodo temporale contiguo (1999-2000). Si impone, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, fermo il riconoscimento della continuazione in essa già operato, considerato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria o esecutiva ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo continuativo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano quelli oggetto della domanda difensiva (si veda con riguardo al secondo profilo, che è quello che riguarda il caso in esame, Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285790, secondo cui in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno). Ne consegue il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.
P.Q.M.
Firmato Da: AN DI RO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 406ec8940ab1ebl-Firmato Da: PE AN Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Annulla l'ordinanza impugnata, fermo il riconoscimento di continuazione già operato, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di roma.
Così è deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore AN DI RO
Il Presidente PE AN
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