Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
O T A I 0 T R 1 S E . I 1 ESPULSIONE N O 1 L A L . R T E T S R D A E O N KEPUBBLICA ITALIANA 8 C I O I 9 R - S A L 3 - U C 6 CORTE SUPRIMA047 57/02 P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S L E E E : S D A E I P R 0 E S 4 T A . M L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06306/01 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Cron. 10777 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Giuseppe Consigliere MARZIALE Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:immigraz ione - espulsione SENTENZA sul ricorso proposto da: AN STEPANOVYCH, elettivamente domiciliata in Roma, via Artale Vito n.7, presso l'avv.Nicolino Sciarra, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cerella del foro di Vasto giusta delega in atti;
· ricorrente -
contro
MINISTERO dell' INTERNO e
contro
PREFETTO di CHIETI intimáti- avverso il decreto del giudice monocratico del 1 6/.2413 2001 tribunale di Frosinone, emesso il 02.02.01 nel proc. N. 14/01 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo La presenza nel territorio dello Stato di OV AN, di origine ucraina, entrata con visto turistico ed in possesso di permesso di soggiorno scaduto il 23.11.00, veniva accertata dalla polizia di Vasto, a seguito di un controllo eseguito il 1° gennaio 2001. Con decreto 02.01.01 il Prefetto di Chieti ne disponeva l'espulsione e la OV proponeva opposizione al tribunale di Chieti che, con provvedimento il data 02.02.01, la rigettava, osservando che le intenzioni matrimoniali della donna, oltre che non provate, non verosimili (la residenza del promesso a Cerveteri non spiegava la presenza della OV a Vasto) erano giuridicamente irrilevanti. Ricorre la OV avanzando, con atto notificato al Prefetto di Chieti a mezzo posta il 24.02.01 ed al Ministro dell'Interno presso l'Avvocatura Generale il 23.02.01, un unico motivo di censura, sostenendo che il giudice monocrativo aveva errato nel ritenere non provate le intenzioni matrimoniali della donna, poiché la documentazione prodotta era esaustiva;
la ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 cpc deducendo la nullità del provvedimento impugnato per omessa audizione della opponente. Caf Motivi della decisione L'esposizione della vicenda fattuale risulta sufficiente alle necessità del giudizio e comunque adeguata alla esigua consistenza della vicenda;
non può perciò essere accolta l'eccezione di inammissibilità per carenza della narrativa in fatto avanzata dal P.M. in udienza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, più volte confermata anche dalle Sezioni Unite (da ultimo, ord. 118/00) del giudizio di opposizione al decreto d'espulsione è parte la autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e tale legittimazione processuale permane anche nell'eventuale giudizio di legittimità, onde in nessuna fase del processo è parte il Ministero dal quale l'autorità emittente giuridicamente dipende. In conseguenza, la impugnazione proposta nei confronti del Ministero è nulla in quanto rivolta a un soggetto che non è né può essere parte nel giudizio (Cass. 13653/00; 9084/00). Il ricorso è infondato. L'espulsione della OV è stata disposta per violazione dell'art. 13.1 lett. B ls. 286/98 (in effetti, il 1°.01.01 non erano ancora decorsi sessanta giorni dalla scadenza del permesso, ma questo motivo di opposizione non è stato proposto) ed il decreto di rigetto precisa che le intenzioni matrimoniali della donna "non hanno alcun fondamento giuridico" ovverosia non hanno alcuna rilevanza sul piano giuridico. Ciò posto, le ulteriori considerazioni sulla idoneità della prova e verosimiglianza dell'intenzione costituiscono un obiter dictum, estraneo alle ragioni del decidere. E' vero che, secondo Cass. 6374/99, il provvedimento di espulsione non è vincolato, ma discrezionale, dovendo il Prefetto valutare gli elementi di cui 3 برة all'art.
5.5. ls. 286/98, ma l'esame della situazione in tanto è consentito in quanto l'istanza di rinnovo sia stata, sia pure in ritardo, presentata (Cass. 13891/00) mentre, quando difetti l'istanza, l'espulsione consegue di diritto (Cass. 15184/00). Perciò, non è pertinente il ricorso che, senza invocare una, sia pur tardiva, istanza di rinnovo, si esaurisce - poiché, ovviamente, è inammissibile l'eccezione di nullità sollevata, per la prima volta, nella "memoria ex art. 378 cpc"- nel sostenere la serietà delle intenzioni nunziali della OV e la idoneità della prova documentale offerta. C
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 28 novembre 2001 Il Presidente buku Wiffна II Cons.for affine enco IL CANCELLIERE Maria Di NuzzoMame DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 APR. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Бобного I 0 R O 1 E T . I A 1 N T 1 A S R . T T O S R L L E A E N D 8 O I 9 S - O L 3 C - I U 6 R P S A L E C E : A A D I R E 0 E S 4 T E A . P M L S برة