Sentenza 8 aprile 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1999, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 94 /99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Инакріома CIVILE SEZIONE gistrati: Composta dagli 1 Sig Presidente R.G.N. 3758/97 Dott. Francesco FAVARA Cron.8975 ANNUNZIATA - Rel. Consigliere Dott. Michele Rep.1502 Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 20/01/99 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A TOMMASO CAMPANELLA 3, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DE CASSAZION F. MODONI, difesa dall'avvocato BRUNO SANTINI, giusta UFFICIO COPIE studie copia Rilasciata IL SOLE 24 ORE 3000 al SIG. delega in atti;
per dig 1999 ricorrente diritti IL CANCELLIERE contro domiciliata in ROMA elettivamente VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato TALLONE CATERINA, LIRE 3000 CANCELLERIA MAGRONE FABRIZIO, che la difende unitamente BROCHIERO ERMINIO ON, ALESSANDRO EL, agli avvocati 1999 per procura speciale Notaio Lavezzari N. Rep. 21794; CC176898 controricorrente 130 -1- avversO la sentenza n. 916/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 14/11/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE Fabrizio, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Imperia, adito da TR RA (la quale sosteneva che l'immobile in via Ruffini di Dolce- do, consegnato ad essa istante e al marito in previsio- ne delle nozze dalla futura suocera ER EL e da questa poi venduto a Tallone Caterina, era stato ac- quistato per usucapione nei confronti della Tallone) con sentenza del 26 ottobre 1993 rigettava la domanda dell'istante. Su gravame della stessa, la corte di appello di Ge- nova confermava la precedente decisione con sentenza del 14 novembre 1996. Osservava la corte genovese che i coniugi Tallone- ricevuto comodato l'immobile in TR avevano in questione, senza che nei confronti di essi (e poi della sola TR superstite) si fossero verificati i pre- supposti dell'invocata usucapione, essendo rimasti in ま coniugi nel godimento dell'immobile, a titolo di meri detentori, per comodato gratuito. Avverso la stessa sentenza proponeva ricorso per cassazione (illustrato da memoria difensiva) la Bale- stra, la quale, denunciando vizio di omessa, insuffi- ciente, erronea e contraddittoria motivazione, deduceva che i giudici del merito, ai fini dell'invocato acqui- sto dell'immobile per usucapione, avevano erroneamente 3 trascurato le modalità della consegna dello stesso im- una "donazione orale", che esclude il comodato, come lo si intende nel fatto notorio nella mobile (quasi come zona di consegnare l'immobile in previsione del matri- monio) e fatto malgoverno della prova orale, da cui era risultato che la ricorrente con il marito avevano SO- stenuto spese per migliorie all'immobile in contesa. Resiste con controricorso la Tallone. MOTIVI DELLA DECISIONE La Censura della ricorrente non è fondata. Con essa la stessa ricorrente mira a far risultare della proprietà а suo nome un preteso acquisto dell'appartamento in contesa, per effetto di usucapione (art. 1158 cod. civ.), ma il materiale probatorio, rac- colto dai giudici del merito (e dagli stessi corretta- mente governato), non emerge il benchè minimo indizio A che la ricorrente sia diventata proprietaria dell'im- mobile, per acquisto a titolo originario. Per vero, la ricorrente e il di lei marito (poi de- ceduto), in previsione delle loro nozze, ricevettero in godimento l'appartamento, a titolo di comodato gratuito (art. 1803 cod. civ.). La qualificazione del rapporto, nel senso indicato, è stato correttamente ricavata dai giudici del merito, alla luce della prova orale espletata e delle modalità 4 e circostanze della consegna dell'immobile, che innan- zitutto mettono in evidenza l'assenza di corrispettivo al godimento assicurato in tal modo ai nubendi. La in- dicata situazione si è poi protratta pur dopo la cele- brazione del matrimonio, sino a quando l'appartamento non è stato acquistato dalla controricorrente, che ne reclama la restituzione. I giudici dei due gradi del merito non hanno avuto dubbi in proposito, nel valutare il materiale probato- Ed è appena il caso di aggiungere: che in sede di rio e acquisito. legittimità non può essere invocata una diversa valuta- che, alla luce dello zione dello stesso materiale;
non emerso alcun minimo indizio, che facesse ritenere come avvenuta una interversio pos- stesso materiale, è sessionis, in favore della ricorrente, utile per A Dalla prova testimoniale espletata e dalla documen- l'invocata usucapione. tazione esibita è emerso soltanto che la ricorrente (e, prima del decesso, il di lei marito) sono stati sempli- ci detentori dell'appartamento in discorso, senza poter vantare alcun altro titolo di acquisto della proprietà. di acquisto può costituire titolo dell'immobile la circostanza che accompagnò la consegna Infine, non dell'appartamento (in previsione delle nozze, come si usa nella zona di residenza delle parti), tale da inte- grare una "donazione orale" (come sostiene la ricorren- €5000 te), perchè è fin troppo noto che per la donazione di 40000 beni immobili occorre l'atto pubblico (art. 782 cod. 290000 civ.), che nel caso manca del tutto. 8067€ 10,33 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. TOT €160,10 La ricorrente è tenuta al pagamento delle spese (art. 385 cod. proc. civ.). la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren-
P.Q.M.
te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, in lire 236.400, oltre lire 2.000.000 per onorario. Roma, 20 gennaio 1999. M. Au to exte n IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Pagle TALARICO) "Talazco Depositato in Cancelleria Roma, 8 APR. 1999-8 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 15731