Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
A L N L O I E Z D A " 9 R 7 . T 1 T S 3 I R . G A ' N E L R 7 L 6 E A 9 D 1 D - I 5 E - S T 3 N R E P U B B L I CA I TAL I ANA N E E E S G S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E G " A E L dagetto 6 LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE eccesso2 sezione sezione civile velocità: composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: mancata contestazione immediata violazione. dr. Maria Gabriella Luccioli Presidente R.G. N. 14491/99 dr. Giuseppe Marziale Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 2763 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. dr. Bruno Spagna Musso ha pronunciato la seguente: Ud. 18.10.2001 S EN T E NZA su ricorso iscritto al n° 14491 del Ruolo Generale CORTE SUPREMA DI CASSAZIC UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1999, proposto Richiesta copia stuc dal SiglL SOLE 24 ORE DA 155 per diritti PREFETTURA DI COSENZA, in persona del prefetto p.t.,ex 29 GEN. 2002. il lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale IL CANCELLIEF dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. RICORRENTE
CONTRO
OT AN, già domiciliato in Amantea, Via Lava Gaenza, presso l'avv. Siberia Politano da Paola. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Paola, n. 58 del 13 2199 EVARIE DEV 2001 2 maggio 11 luglio 1998. Udita, all'udienza del 18 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 luglio 1998, il Pretore di Paola, compensate le spese di causa, ha accolto l'opposizione di VA TA all'ordinanza del locale prefetto, che aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione principale per violazione dell'art. 142, comma 9. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per aver superato i limiti massimi di velocità consen- titi di oltre quaranta chilometri orari, perchè, man- cando il verbale d'accertamento contestuale alla vio- lazione e a causa della contestazione differita, non vi era la prova che sul luogo della violazione vi fos- sero gli agenti accertatori e che l'installazione del- l'autovelox fosse stata controllata, risultando dall' atto notificato la sola attività di esame delle foto sviluppate successivamente ed eseguite dall'apparec chio rilevatore, non sufficienti da sole ad accertare la responsabilità del TA. L'opponente aveva dedotto la mancata contestazione im- mediata della tragressione in violazione dell'art. 383 3 del D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495, regolamento d'ese- cuzione e di attuazione del C.d.S. (Reg. es.), e l'o- messa documentazione delle operazioni e dei controlli sull'apparecchio autovelox prima dell'accertamento in occasione dell'infrazione, mentre la prefettura aveva negato l'esistenza di un obbligo di contestazione im- mediata, essendo sufficiente la notifica tempestiva del verbale di contestazione e la sicura esattezza del rilevamento effettuato, integrato da accertamenti suc- cessivi, indizi della responsabilità del trasgressore. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo la Prefettura di Cosenza. Il TA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione de- gli artt. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e degli artt. 142, 204 e 205 C.d.S., in rapporto all'art. 360 3 e 5 c.p.c., avendo il pretore recepito le criti- n. che dell'opponente all'apparecchio autovelox, per l' assenza di documentazione relativa alle operazioni e ai controlli compiuti dagli agenti accertatori all' atto della violazione;
non risultando dedotte ragioni di dubbio sull'omologazione o sul funzionamento dell' autovelox con il quale si procedette alla rilevazione, la sentenza pretorile violava le norme di cui sopra. 4 1.1. Il ricorso é infondato. Ai sensi dell'art. 384, lett. e del Reg.es. del C.d. S., rientra tra i casi di impossibilità materiale di contestazione immediata, quello di "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rileva- mento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo ogget- to del rilievo sia già a distanza dal posto di accer- tamento comunque nella impossibilità di essere fer- mato in tempo utile e nei modi regolamentari". Peraltro il verbale di accertamento dell'art. 383 Reg. es. prova i fatti in esso attestati dall'organo accer- tatore come avvenuti in sua presenza e in esso vanno indicati "gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire", anche se la contestazione non sia immediata, dovendosi in tal caso indicare i motivi che l'hanno resa impossibile. Nel caso vi é un verbale di contestazione da cui ri- sulta l'attività di visione ed esame delle fotografie scattate in precedenza dall'autovelox, dalle quali e- merge l'eccesso di velocità, ma non v'é il verbale di accertamento degli agenti addetti alla rilevazione contestuale all'infrazione, dal quale potevano risul- tare sicuri il fatto contestato e il luogo in cui la violazione s'era verificata ed ogni altra circostanza 5 - utile a confermare l'azione del trasgressore, impeden- dosi all'opponente in tal modo una valida difesa per la distanza di tempo tra pretesa violazione e succes- siva contestazione, ostativa al rilevamento di difetti di funzionamento dell'apparecchio rilevatore o di al- tre esimenti dalla responsabilità del trasgressore. La censurata mancata contestazione immediata, secondo la ricorrente, era giustificata dai pericoli che pote- vano derivare dal tentativo degli organi accertatori di fermare l'auto del trasgressore e dallo stesso ap- parecchio rilevatore omologato, che accerta la veloci- tà attraverso due foto a distanza predeterminata, con indicazione dell'orario in cui sono scattate, con la conseguenza che solo dopo lo sviluppo delle fotografie si può rilevare sicura la violazione avvenuta in pre- cedenza;
ciò non esclude però che, ai sensi dell'art. 385 Reg.es., il verbale redatto dall'organo accerta- tore contestualmente alla rilevazione, inviato al co- mando o ufficio da cui l'agente dipende e rimasto in originale agli atti di questo, va notificato, con la contestazione, al trasgressore ai sensi dell'art. 386 Reg.es., con l'indicazione degli elementi di cui all' art. 383 Reg. es. e degli altri acquisiti successiva- mente dall'esame delle foto a base della rilevazione. Esattamente quindi il pretore ha ritenuto illegittima - 6 - la notifica della contestazione dell'illecito mancante del verbale redatto dagli organi accertatori il 6 gen- naio 1995, data della violazione, il quale, integrato dai successivi rilievi di cui alle foto e riportati in sede di notifica della contestazione del 12 febbraio 1995, avrebbe consentito l'esercizio d'una piena dife- sa del soggetto cui l'infrazione é stata attribuita. Pur essendo giustificata la notificazione successiva del verbale di contestazione, in mancanza di notifica, con esso, del verbale di accertamento contestuale alla violazione, in originale o in copia anche meccanizza- ta, con l'indicazione dei motivi che hanno reso impos- sibile la contestazione immediata, risulta violato il diritto di difesa del destinatario dell'atto e il pro- cedimento d'irrogazione della sanzione é illegittimo, come esattamente ha affermato il pretore. Nulla deve disporsi per le spese di questa fase del giudizio, per la mancata difesa del TA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. E Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre A N L O I L Z E 2001. A D R " 9 T 7 1 . S Il presidente I T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E 9 D onsigliere extensore 1 D - E I 5 - T S 3 N N E E E S S G E I " G E A L ZONE CONT IL CANCELLIERE P rim a x o Depositur in Cancelleria Luisa Passinetti 29 SET 2002 flare Comincs IL CANCELLIERE