Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca la sussistenza di una circostanza attenuante ad effetto speciale cui consegua una pena indipendente da quella prevista per il reato non circostanziato, non è vincolato, ai fini della determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, dai criteri già adottati sul punto dal giudice della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2011, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/01/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 67
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24235/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU IT, difensore di fiducia di SS RT, n. a Triggiano il 22.4.1984;
avverso la sentenza in data 8.4.2010 della Corte di Appello di Bari, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bari in data 16.12.2009, venne condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed eURO 6.000,00 di multa, quale colpevole del reato: a) di cui al D.P.R. n. 309 DEL 1990, art. 73, comma 1 bis. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DE SANTIS Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di colpevolezza di SS RT in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, a lui ascritto per avere detenuto, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva contestato la idoneità del narcotest a dimostrare la natura stupefacente della sostanze di cui alla contestazione, mentre, in accoglimento del subordinato motivo afferente alla concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione dei criteri di valutazione della prova e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sufficienza del narcotest ai fini dell'accertamento della natura delle sostanze di cui alla imputazione.
Si osserva che la Corte territoriale ha respinto le contestazioni dell'appellante sul punto, osservando che l'imputato aveva ammesso la natura, quali stupefacenti, delle sostanze di cui alla contestazione e che, avendo il SS chiesto il rito abbreviato, aveva accettato il risultato degli esami effettuati. Si aggiunge che in altro procedimento dinanzi al Tribunale di Bari la perizia successivamente espletata aveva escluso che una delle sostanze ritenute all'esito del narcotest cocaina avesse natura di sostanza stupefacente.
Si deduce, quindi, che le dichiarazioni dell'imputato non contengono alcuna ammissione in ordine alla natura delle sostanze di cui si tratta e che la scelta del rito abbreviato non implica accettazione del valore probatorio del risultato delle indagini effettuate, ma solo la rinuncia a chiedere altri mezzi di prova.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4. Si osserva che il giudice di primo grado, ai fini della determinazione della pena da applicarsi, ha individuato la pena base nel minimo edittale stabilito dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1.
Si deduce, quindi, che anche il giudice di appello, a seguito della concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art 73, comma 5, avrebbe dovuto determinare la pena da infliggere, partendo dal minimo edittale previsto dalla disposizione citata, verificandosi altrimenti la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto non vi sarebbe una diminuzione di pena corrispondente agli effetti della concessa attenuante. Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio in ordine al primo motivo di gravame che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ai fini dell'accertamento della natura stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o una indagine tecnica da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 c.p.p., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest ed altri analoghi mezzi di prova, (cfr. sez. 4, 20.11.2003 n. 4817, De Lorenzo ed altri, RV 229364; sez. 4, 14.12.1993 n. 2259, P.G. in proc. Zecchini, RV 197733; sez. 4, 30.10.1997 n. 2782, Blendi, RV 209678; sez. 6, 30.9.2003 n. 44789, Trobiani, RV 227732).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha osservato che la contestazione, peraltro tardiva, delle risultanze del narcotest non è agganciata ad alcun elemento che consenta di dubitare della attendibilità delle medesime e che, avendo l'imputato accettato il giudizio abbreviato, non può successivamente contestare i risultati del test eseguito.
Sul punto delle ammissioni contenute nel verbale di interrogatorio in ordine alla natura della sostanza oggetto di detenzione illecita, inoltre, la censura è inammissibile, sia perché fattuale, sia perché generica, non essendo supportata dalla allegazione necessaria a sostenere il diverso contenuto delle dichiarazioni dell'imputato. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Se per una attenuante ad effetto speciale la pena risulta stabilita dal legislatore in modo indipendente da quella ordinaria prevista per il reato non circostanziato, allorché detta attenuante venga riconosciuta nel giudizio di appello, instaurato su impugnazione del solo imputato, il giudice del gravame non è vincolato, ai fini della quantificazione della pena, dai criteri in base ai quali il giudice di primo grado la ha determinata, tenendo conto della misura della pena base stabilita dal legislatore per detto reato. In tal caso, infatti, la pena prevista per l'ipotesi non attenuata è diversa da quella su cui deve essere effettuato il nuovo calcolo e non è, pertanto, possibile una diminuzione sulla pena stabilita dal giudice di primo grado corrispondente alla concessa attenuante. Inoltre, la gravità del fatto nel suo complesso viene rivalutata dal giudice di appello nell'ambito dei parametri in relazione ai quali ha ritenuto sussistente la concessa attenuante.
Sicché il giudice di appello, allorché conceda un'attenuante per la quale la pena è stabilita in modo diverso da quella prevista per il reato non circostanziato, deve rispettare solo il divieto di reformatio in peius stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011